CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 12587/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 590, co. 1, 3 e 5, cod. pen. è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato che, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa ortofrutticola Cofrum e committente dei lavori, in violazione delle norme previste per la tutela degli infortuni sul lavoro, (artt. 63 e 92 del d.lgs n.81/2008), durante i lavori eseguiti nel magazzino della cooperativa suddetta, a causa della omessa protezione di una pila di cassette di legno poste in adiacenza al cantiere, cagionava ad un operaio dipendente della ditta che eseguiva i lavori edili lesioni personali a causa della caduta delle predette cassette di legno,che non erano ancorate ad un mezzo di fissaggio.A Wolf era stata contestata la violazione dell'art. 63 Delgs n.81/2008, in relazione all'Ali. IV del suddetto decreto, che prevedeva che i posti di lavoro e di passaggio devono essere adeguatamente protetti dalla caduta o investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Il ricorrente deduce vizio di motivazione con cui si lamenta la mancata risposta ai motivi di appello concernenti :1) il fatto di non sapere che una delle pareti della cella in cui erano poste le cassette di legno sarebbe stata abbattuta; 2)l'aver ancorato il titolo di responsabilità ad omissioni riguardanti il luogo di lavoro, e non la sicurezza del cantiere, trattandosi di dipendente dell'impresa appaltatrice; 3) l'esclusiva responsabilità del coordinatore per la sicurezza, e non del committente; 4) la mancata assunzione di una prova decisiva (rinnovata perizia d'ufficio che avrebbe potuto confermare la valutazione del consulente di parte circa l'imprevedibilità dell'evento) nonché che venga dichiarata l'estinzione del reato per avvenuta prescrizione. Si tratta di motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropongono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). Né è idonea a confutare detta conclusione la memoria depositata dal ricorrente. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata, esauriente e diffusa motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In particolare, la Corte territoriale evidenzia che il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della ditta che aveva ordinato la demolizione delle pareti, avrebbe dovuto sapere che parte della cella in cui erano staccate le cassette di legno sarebbe rimasta aperta; inoltre, si sottolinea che l'evento si è verificato in un'area di cantiere non separata dal luogo di lavoro, oggetto di vari sopralluoghi anche da parte del Wolf insieme al coordinatore per la sicurezza; in proposito, è stata richiamata la costante giurisprudenza secondo cui le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi (Sez. 4 - , n. 32178 del 16/09/2020; Rv. 280070 - 01Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 01). Pertanto è stato diffusamente osservato che la responsabilità dell'imputato non può altresì essere esclusa dal fatto che ci sia un concorso di responsabilità da parte del coordinatore per la sicurezza, avendo l'imputato comunque violato le norme di cui all'art. 63, co. 1, D.Igs 81/2008. La Corte ha altresì escluso, con motivazione del tutto immune da vizi logici, la possibilità di qualificare l'evento come assolutamente imprevedibile, non essendo in alcun modo neppure dedotta una eccezionalità dell'evento meterologico (raffiche di vento) che aveva causato la caduta delle cassette, anzi, detto evento era stato descritto da tutti i testimoni escussi come del tutto prevedibile. A fronte di tale esauriente motivazione, il ricorrente non si confronta con i diffusi argomenti sopra sintetizzati, riproponendo le medesime doglianze già vagliate dalla Corte territoriale. L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverberano i loro effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Pertanto, benché la prescrizione sia maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello, essa non spiega alcuna efficacia nel caso in esame. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo dì sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cas