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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02615/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE d'APPELLO di TORINO.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei correi con lei imputati per una serie di reati di truffa aggravata loro variamente ascritti, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili determinate in primo grado.

2. Con ricorso per Cassazione la difesa dell'imputata deduce vizio di motivazione per carenza di motivazione (art.606 lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta prevalenza della causa estintiva del reato, nonché dell'omesso esame delle doglianze difensive in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla omessa valutazione di circostanze idonee a pronunci are sentenza di assoluzione nei confronti dell'odierna imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo.

2. In via preliminare va osservato che con il primo motivo dell'atto di appello, la odierna ricorrente ebbe a chiedere, in via preliminare, la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per tardività della querela (previa esclusione della contestata e riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.) mentre con gli ulteriori motivi ha formulato contestazioni attinenti alla sussistenza del fatto, alla sua qualificazione come reato ovvero al mancato riconoscimento di un'attenuante o all'eccessività della pena.

Nessun motivo è per contro stato formulato in relazione alle statuizioni civili della sentenza, come emerge d'altra parte dal riassunto dei motivi di appello che si trova nella sentenza impugnata che, ove contestata sul punto, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica censura, altrimenti dovendosi ritenere il motivo proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627 - 01).

È d'uopo osservare, in conclusione, che solo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] E! [OSCURATO:PERSONA] risulta aver contestato un capo della sentenza attinente alle statuizioni civili, avendo richiesto, come si legge a pg. 9 della sentenza impugnata, la riduzione delle spese liquidate in favore della parte civile.

3. A prescindere dal fatto che fin dall'appello la ricorrente si sia disinteressata degli aspetti civilistici della sentenza, come inequivocabilmente confermato dal fatto che, nell'odierno ricorso, viene conclusivamente chiesta l'assoluzione in applicazione del parametro (in realtà di matrice strettamente penalistica) dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non può comunque sottacersi come, dal complesso decisionale rappresentato dalle due sentenze di merito, che costituiscono, a tutti gli effetti, in relazione alla imputazione residua ed alla relativa affermazione di responsabilità, una 'doppia conforme', emerga con chiarezza, innanzitutto, che la Durando fosse pienamente consapevole della falsità della documentazione prodotta a corredo e sostegno della richiesta di mutuo.

È stato infatti accertato dalle decisioni di merito, che vi fu la cooperazione di tutti gli intestatari delle pratiche ai fini della formalizzazione delle richieste, inclusa una o più visite da parte di costoro all'istituto di credito erogante o, comunque, la partecipazione degli interessati al rogito della compravendita immobiliare ed alla coeva stipula del contratto di erogazione del mutuo (pg.11 della sentenza d'appello e pg.11 della sentenza di primo grado).

D'altro canto, in ordine alla effettiva destinazione finale della somma erogata dall'istituto in relazione all'acquisto dell'immobile da parte della Durando, somma ipertrofica rispetto all'effettivo valore del bene, la Difesa non ha nemmeno contestato, e tanto meno confutato (né in appello, né con il ricorso) la circostanza, segnalata dalla sentenza di primo grado (pg. 11), ed ivi giustamente indicata come 'anomala', del trasferimento, con assegno circolare a favore della Bertuol (la 'mente' dell'intera operazione truffaldina), di un importo estremamente rilevante (€ 12.500,00), dalla presumibile natura di 'retrocessione' e del tutto priva di giustificazione nell'ambito di un regolare rapporto di mutuo.

Quelle sopra esposte sono valutazioni e conclusioni del tutto congrue ed idonee a comporre un mosaico probatorio che risulti immune dalle critiche in questa sede esperibili.

Infatti, a fronte di una 'doppia conforme', ed in difetto di un travisamento della prova, in questa sede nemmeno dedotto, l'unica leva per disarticolare la motivazione contestata è costituita dalla deduzione di uno dei tre vizi indicati dall'art. 606 lett. e, cod. proc. pen., cioè la carenza, la contraddizione o la manifesta illogicità dell'argomentazione posta a base della decisione.

Ebbene, esclusi i primi due vizi, per l'ovvia presenza della motivazione e per l'assenza di incoerenze interne, è agevole altresì constatare, in base a quanto detto, che non vi sia spazio nemmeno per ipotizzare la manifesta illogicità del ragionamento posto a base della motivazione.

Va infatti ribadito, con riferimento al vizio motivazionale più frequentemente evocato, che la illogicità, per esser censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, tanto grave è la violazione della logica comune, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Ed è proprio in questo aspetto che è insita la maggior debolezza dell'argomento difensivo, che pretende in definitiva non già di denunciare il vizio di legittimità, ma semplicemente di proporre una lettura alternativa dei fatti, non corroborata da alcuna acquisizione probatoria, come reso manifesto dal passaggio tra pg. 4 e pg. 5 del ricorso, ove si pretende di criticare la sentenza sotto il prisma della rivalutazione della prova.

4. A ciò si aggiunge che l'atto d'appello era fondato su formule meramente congetturali, ipotetiche e pertanto inidonee ad inserire, nel tessuto argomentativo della sentenza di primo grado, elementi sufficienti a sostanziare un qualche dubbio sulla effettiva responsabilità dell'imputata nella truffa ai danni dell'istituto di credito.Né l'imputata ha provato a fornire una documentata (e non meramente congetturale) versione alternativa, posto che, a fronte della tesi accusatoria, la semplice allegazione della "cartella socio-sanitaria del SERT e (n)della relazione della [OSCURATO:PERSONA] nonché (n)delle attestazioni di pagamento delle prime rate del mutuo e delle spese condominiali", non vale affatto a confutare la tesi della sua consapevole partecipazione allo schema truffaldino né offre una spiegazione della ingente 'retrodazione' del rilevante importo trasferito all'organizzatrice della truffa ([OSCURATO:PERSONA]).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE d'APPELLO di TORINO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei correi con lei imputati per una serie di reati di truffa aggravata loro variamente ascritti, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili determinate in primo grado. 2. Con ricorso per Cassazione la difesa dell'imputata deduce vizio di motivazione per carenza di motivazione (art.606 lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta prevalenza della causa estintiva del reato, nonché dell'omesso esame delle doglianze difensive in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla omessa valutazione di circostanze idonee a pronunci are sentenza di assoluzione nei confronti dell'odierna imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo. 2. In via preliminare va osservato che con il primo motivo dell'atto di appello, la odierna ricorrente ebbe a chiedere, in via preliminare, la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per tardività della querela (previa esclusione della contestata e riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.) mentre con gli ulteriori motivi ha formulato contestazioni attinenti alla sussistenza del fatto, alla sua qualificazione come reato ovvero al mancato riconoscimento di un'attenuante o all'eccessività della pena. Nessun motivo è per contro stato formulato in relazione alle statuizioni civili della sentenza, come emerge d'altra parte dal riassunto dei motivi di appello che si trova nella sentenza impugnata che, ove contestata sul punto, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica censura, altrimenti dovendosi ritenere il motivo proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627 - 01). È d'uopo osservare, in conclusione, che solo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] E! [OSCURATO:PERSONA] risulta aver contestato un capo della sentenza attinente alle statuizioni civili, avendo richiesto, come si legge a pg. 9 della sentenza impugnata, la riduzione delle spese liquidate in favore della parte civile. 3. A prescindere dal fatto che fin dall'appello la ricorrente si sia disinteressata degli aspetti civilistici della sentenza, come inequivocabilmente confermato dal fatto che, nell'odierno ricorso, viene conclusivamente chiesta l'assoluzione in applicazione del parametro (in realtà di matrice strettamente penalistica) dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non può comunque sottacersi come, dal complesso decisionale rappresentato dalle due sentenze di merito, che costituiscono, a tutti gli effetti, in relazione alla imputazione residua ed alla relativa affermazione di responsabilità, una 'doppia conforme', emerga con chiarezza, innanzitutto, che la Durando fosse pienamente consapevole della falsità della documentazione prodotta a corredo e sostegno della richiesta di mutuo. È stato infatti accertato dalle decisioni di merito, che vi fu la cooperazione di tutti gli intestatari delle pratiche ai fini della formalizzazione delle richieste, inclusa una o più visite da parte di costoro all'istituto di credito erogante o, comunque, la partecipazione degli interessati al rogito della compravendita immobiliare ed alla coeva stipula del contratto di erogazione del mutuo (pg.11 della sentenza d'appello e pg.11 della sentenza di primo grado). D'altro canto, in ordine alla effettiva destinazione finale della somma erogata dall'istituto in relazione all'acquisto dell'immobile da parte della Durando, somma ipertrofica rispetto all'effettivo valore del bene, la Difesa non ha nemmeno contestato, e tanto meno confutato (né in appello, né con il ricorso) la circostanza, segnalata dalla sentenza di primo grado (pg. 11), ed ivi giustamente indicata come 'anomala', del trasferimento, con assegno circolare a favore della Bertuol (la 'mente' dell'intera operazione truffaldina), di un importo estremamente rilevante (€ 12.500,00), dalla presumibile natura di 'retrocessione' e del tutto priva di giustificazione nell'ambito di un regolare rapporto di mutuo. Quelle sopra esposte sono valutazioni e conclusioni del tutto congrue ed idonee a comporre un mosaico probatorio che risulti immune dalle critiche in questa sede esperibili. Infatti, a fronte di una 'doppia conforme', ed in difetto di un travisamento della prova, in questa sede nemmeno dedotto, l'unica leva per disarticolare la motivazione contestata è costituita dalla deduzione di uno dei tre vizi indicati dall'art. 606 lett. e, cod. proc. pen., cioè la carenza, la contraddizione o la manifesta illogicità dell'argomentazione posta a base della decisione. Ebbene, esclusi i primi due vizi, per l'ovvia presenza della motivazione e per l'assenza di incoerenze interne, è agevole altresì constatare, in base a quanto detto, che non vi sia spazio nemmeno per ipotizzare la manifesta illogicità del ragionamento posto a base della motivazione. Va infatti ribadito, con riferimento al vizio motivazionale più frequentemente evocato, che la illogicità, per esser censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, tanto grave è la violazione della logica comune, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ed è proprio in questo aspetto che è insita la maggior debolezza dell'argomento difensivo, che pretende in definitiva non già di denunciare il vizio di legittimità, ma semplicemente di proporre una lettura alternativa dei fatti, non corroborata da alcuna acquisizione probatoria, come reso manifesto dal passaggio tra pg. 4 e pg. 5 del ricorso, ove si pretende di criticare la sentenza sotto il prisma della rivalutazione della prova. 4. A ciò si aggiunge che l'atto d'appello era fondato su formule meramente congetturali, ipotetiche e pertanto inidonee ad inserire, nel tessuto argomentativo della sentenza di primo grado, elementi sufficienti a sostanziare un qualche dubbio sulla effettiva responsabilità dell'imputata nella truffa ai danni dell'istituto di credito.Né l'imputata ha provato a fornire una documentata (e non meramente congetturale) versione alternativa, posto che, a fronte della tesi accusatoria, la semplice allegazione della "cartella socio-sanitaria del SERT e (n)della relazione della [OSCURATO:PERSONA] nonché (n)delle attestazioni di pagamento delle prime rate del mutuo e delle spese condominiali", non vale affatto a confutare la tesi della sua consapevole partecipazione allo schema truffaldino né offre una spiegazione della ingente 'retrodazione' del rilevante importo trasferito all'organizzatrice della truffa ([OSCURATO:PERSONA]). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 02615/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris