Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00908/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5/10/2022 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5/10/2022, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca del 28/01/2021, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato SalvatoreMontalbano alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, oltre a 1,000,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 256, 256-bis d. lgs. 152/2006, 349 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione lamentando violazione degli articoli 133 e 62-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto alle circostanze atipiche, la Corte territoriale a pagina 7 evidenzia l’assenza di elementi di positiva valutazione e la presenza, in senso contrario, di numerosi precedenti e della commissione di più reati in un contesto temporale omogeneo.

In tal modo, i giudici distrettuali fanno buon governo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737).

Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).

3.2. Per quanto concerne la congruita del trattamento sanzionatorio, la doglianza è inammissibile in quanto la violazione dell’articolo 133 non è stata dedotta come motivo autonomo di ricorso, ma solo come elemento correlato alla censurata violazione dell’articolo 62-bis cod. pen..

Pertanto, l’inammissibilità della deduzione segue quella del motivo precedente.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5/10/2022 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 5/10/2022, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca del 28/01/2021, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato SalvatoreMontalbano alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, oltre a 1,000,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 256, 256-bis d. lgs. 152/2006, 349 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione lamentando violazione degli articoli 133 e 62-bis cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto alle circostanze atipiche, la Corte territoriale a pagina 7 evidenzia l’assenza di elementi di positiva valutazione e la presenza, in senso contrario, di numerosi precedenti e della commissione di più reati in un contesto temporale omogeneo. In tal modo, i giudici distrettuali fanno buon governo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). 3.2. Per quanto concerne la congruita del trattamento sanzionatorio, la doglianza è inammissibile in quanto la violazione dell’articolo 133 non è stata dedotta come motivo autonomo di ricorso, ma solo come elemento correlato alla censurata violazione dell’articolo 62-bis cod. pen.. Pertanto, l’inammissibilità della deduzione segue quella del motivo precedente. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Sentenza Cassazione n. 00908/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris