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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 13540/2022

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso 19146/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 568/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell'appello del geom.

Stincone, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento del residuo corrispettivo di prestazioni professionali rese in suo favore dall'opposto. s9/

1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha ritenuto la fondatezza del motivo con il quale l'appellante aveva dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, le attività per le quali era stato proposto il ricorso monitorio erano state espletate in attuazione di un unico incarico. 1.3.

La corte, sul punto, ha ritenuto che la tesi dell'appellante aveva trovato conferma, oltre che nella documentazione versata in atti, nelle dichiarazioni testimoniali rese sia da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'appellato, il quale ha testualmente riferito che "mio figlio chiese verbalmente al geom.

Stincone di dargli un'idea per l'immobile ...", sia da Lazzari e Rossetti, collaboratori dell'appellante, i quali hanno confermato il conferimento dell'incarico relativo alla progettazione e alle attività collaterali e riconosciuto tutti gli elaborati redatti dal geom.

Stincone.

1.4. La corte, pertanto, ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA].

1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 27/7/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.7. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è senz'altro procedibile.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, ai fini dell'osservanza dell'art. 369 n. 2 c.p.c., è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta, che il ricorrente, com'è accaduto nel caso in esame, depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con Ric. 2017 n. 19146, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 l'attestazione dell'ufficiale giudiziario della spedizione dell'atto, spettando al resistente l'onere (rimasto, tuttavia, inadempiuto) di contestare, attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento in suo possesso, il rispetto del termine breve d'impugnazione, atteso che, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata che eviti, in ossequio al principio del giusto processo, oneri tali da rendere eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale, deve tenersi conto che solo il resistente, in qualità di notificante, ha la materiale disponibilità dell'avviso di ricevimento (Cass. n. 19750 del 2014; conf., Cass. n. 6864 del 2019).

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d'appello pronunciato sull'eccezione preliminare con la quale l'opponente aveva dedotto la carenza di legittimazione attiva del geom.

Stincone non avendo il Musio conferito allo stesso l'incarico per la prestazione professionale della quale pretende il corrispettivo.

In realtà, il professionista era il geometra incaricato dai venditori dell'immobile che l'opponente aveva acquistato nel 2004 ed è, quindi, nei loro confronti che lo stesso doveva agire per il pagamento del compenso maturato.

3.2. Il motivo è infondato.

Non ricorre, infatti, il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass. n. 20718 del 2018).

Nel caso di specie, la corte d'appello, pur non pronunciandosi espressamente sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva (asseritamente) sollevata dall'opponente, l'ha nondimeno inequivocamente rigettata quando ha confermato il decreto che Ric. 2017 n. 19146, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni professionali rese, su incarico dello stesso, dal geom.

Stincone.

4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d'appello pronunciato sull'eccezione con la quale il Musio aveva dedotto la prescrizione presuntiva della pretesa azionata dal geom.

Stincone per decorso del termine triennale previsto dall'art. 2959 c.c..

4.2. Il motivo è inammissibile.

Come ha (incontestatamente) eccepito il controricorrente, l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente era stata espressamente rigettata dal tribunale.

Ed è noto che, ove un'eccezione sia stata esaminata e rigettata, anche implicitamente, dal primo giudice, la parte che l'ha sollevata aveva l'onere (che, nel caso di specie, non risulta adempiuto: cfr. il ricorso, p. 6, 7) di proporre, sul punto, appello incidentale a norma dell'art. 343 c.p.c..

5.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2230, 1321, 1325 e 1326 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, senza fornire un'adeguata motivazione circa l'accertamento svolto dalla stessa sulle risultanze istruttorie, ha rigettato l'opposizione proposta dal Musio omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, come emerge dalle prove raccolte in giudizio, quest'ultimo non aveva espressamente conferito al geom.

Stincone l'incarico per la redazione del progetto di ristrutturazione di un immobile e che, dunque, nessun contratto Ric. 2017 n. 19146, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 di prestazione d'opera professionale, avente i requisiti previsti dagli artt. 1321, 1325 e 1326 c.c., era stato stipulato tra gli stessi.

5.2. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2230 c.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha confermato il decreto che aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali rese, su incarico dello stesso, dal geom.

Stincone, senza, tuttavia, considerare che il geom.

Stincone non aveva fornito alcuna prova documentale e testimoniale del conferimento dell'incarico da parte del Musio per la progettazione e la ristrutturazione dell'immobile.

6.1. Il terzo ed il quarto motivo sono infondati.

Il ricorrente, in effetti, pur denunciando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, in sostanza, lamentato la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d'appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, i giudici di merito, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il geom.

Stincone aveva dimostrato il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale da parte dell'opponente.

La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano Ric. 2017 n. 19146, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz'altro determinato un esito diverso (e alla parte ricorrente più favorevole) della controversia.

6.2. Né la decisione assunta è censurabile per violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che, in effetti, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che, come detto, è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

7. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

9. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.000,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà Ric. 2017 n. 19146, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso 19146/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 568/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell'appello del geom. Stincone, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento del residuo corrispettivo di prestazioni professionali rese in suo favore dall'opposto. s9/ 1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha ritenuto la fondatezza del motivo con il quale l'appellante aveva dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, le attività per le quali era stato proposto il ricorso monitorio erano state espletate in attuazione di un unico incarico. 1.3. La corte, sul punto, ha ritenuto che la tesi dell'appellante aveva trovato conferma, oltre che nella documentazione versata in atti, nelle dichiarazioni testimoniali rese sia da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'appellato, il quale ha testualmente riferito che "mio figlio chiese verbalmente al geom. Stincone di dargli un'idea per l'immobile ...", sia da Lazzari e Rossetti, collaboratori dell'appellante, i quali hanno confermato il conferimento dell'incarico relativo alla progettazione e alle attività collaterali e riconosciuto tutti gli elaborati redatti dal geom. Stincone. 1.4. La corte, pertanto, ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 27/7/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.7. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è senz'altro procedibile. In tema di ricorso per cassazione, infatti, ai fini dell'osservanza dell'art. 369 n. 2 c.p.c., è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta, che il ricorrente, com'è accaduto nel caso in esame, depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con Ric. 2017 n. 19146, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 l'attestazione dell'ufficiale giudiziario della spedizione dell'atto, spettando al resistente l'onere (rimasto, tuttavia, inadempiuto) di contestare, attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento in suo possesso, il rispetto del termine breve d'impugnazione, atteso che, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata che eviti, in ossequio al principio del giusto processo, oneri tali da rendere eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale, deve tenersi conto che solo il resistente, in qualità di notificante, ha la materiale disponibilità dell'avviso di ricevimento (Cass. n. 19750 del 2014; conf., Cass. n. 6864 del 2019). 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d'appello pronunciato sull'eccezione preliminare con la quale l'opponente aveva dedotto la carenza di legittimazione attiva del geom. Stincone non avendo il Musio conferito allo stesso l'incarico per la prestazione professionale della quale pretende il corrispettivo. In realtà, il professionista era il geometra incaricato dai venditori dell'immobile che l'opponente aveva acquistato nel 2004 ed è, quindi, nei loro confronti che lo stesso doveva agire per il pagamento del compenso maturato. 3.2. Il motivo è infondato. Non ricorre, infatti, il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass. n. 20718 del 2018). Nel caso di specie, la corte d'appello, pur non pronunciandosi espressamente sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva (asseritamente) sollevata dall'opponente, l'ha nondimeno inequivocamente rigettata quando ha confermato il decreto che Ric. 2017 n. 19146, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni professionali rese, su incarico dello stesso, dal geom. Stincone. 4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d'appello pronunciato sull'eccezione con la quale il Musio aveva dedotto la prescrizione presuntiva della pretesa azionata dal geom. Stincone per decorso del termine triennale previsto dall'art. 2959 c.c.. 4.2. Il motivo è inammissibile. Come ha (incontestatamente) eccepito il controricorrente, l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente era stata espressamente rigettata dal tribunale. Ed è noto che, ove un'eccezione sia stata esaminata e rigettata, anche implicitamente, dal primo giudice, la parte che l'ha sollevata aveva l'onere (che, nel caso di specie, non risulta adempiuto: cfr. il ricorso, p. 6, 7) di proporre, sul punto, appello incidentale a norma dell'art. 343 c.p.c.. 5.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2230, 1321, 1325 e 1326 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, senza fornire un'adeguata motivazione circa l'accertamento svolto dalla stessa sulle risultanze istruttorie, ha rigettato l'opposizione proposta dal Musio omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, come emerge dalle prove raccolte in giudizio, quest'ultimo non aveva espressamente conferito al geom. Stincone l'incarico per la redazione del progetto di ristrutturazione di un immobile e che, dunque, nessun contratto Ric. 2017 n. 19146, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 di prestazione d'opera professionale, avente i requisiti previsti dagli artt. 1321, 1325 e 1326 c.c., era stato stipulato tra gli stessi. 5.2. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2230 c.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha confermato il decreto che aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali rese, su incarico dello stesso, dal geom. Stincone, senza, tuttavia, considerare che il geom. Stincone non aveva fornito alcuna prova documentale e testimoniale del conferimento dell'incarico da parte del Musio per la progettazione e la ristrutturazione dell'immobile. 6.1. Il terzo ed il quarto motivo sono infondati. Il ricorrente, in effetti, pur denunciando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, in sostanza, lamentato la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d'appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, i giudici di merito, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il geom. Stincone aveva dimostrato il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale da parte dell'opponente. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano Ric. 2017 n. 19146, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz'altro determinato un esito diverso (e alla parte ricorrente più favorevole) della controversia. 6.2. Né la decisione assunta è censurabile per violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che, in effetti, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che, come detto, è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 7. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 9. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.000,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà Ric. 2017 n. 19146, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 marzo 20