CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in2026 proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di990 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 29/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA,depositata il 06/02/2021 R.G.N. 286/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22752/2021Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 8571/2026Data pubblicazione 06/04/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto l’opposizione propostadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebitoemesso dall’Inps e avente ad oggetto contributi esanzioni civili dovuti in seguito all’iscrizione d’ufficio allaGestione separata per l’anno 2010.Riteneva la Corte che la prescrizione non fosse maturatadecorrendo dal momento in cui andava eseguito ilpagamento dei contributi, fissato dal d.P.C.m.12.5.2011. Quanto alla richiesta di assoggettare acontribuzione il solo reddito percepito superiore a €5000,la Corte rilevava che tale eccezione era nuova ecomunque infondata nel merito.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per duemotivi, illustrati da memoria.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].)s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c., per averfatto decorrere la prescrizione dalla data per ilpagamento fissata dal d.P.C.m. 12.5.2011, senzaconsiderare che trattasi di atto amministrativo inidoneoNumero registro generale 22752/2021Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 8571/2026Data pubblicazione 06/04/2026a incidere sul decorso della prescrizione, essendo voltopiuttosto a configurare un esonero dal pagamento dellesanzioni.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.44, co.3 d.l.n.269/03, conv. in l. n.326/04, per non avere la Corteritenuto che i contributi andassero computati sulla solaquota di reddito superiore a €5000.Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.Rettamente la Corte d’appello ha fatto decorrere il dies aquo della prescrizione dalla data per il pagamento fissatadal d.P.C.m. 12.5.2011, poiché questa Corte, conorientamento consolidato da riaffermare in questa sede,ha precisato che nella determinazione del giorno discadenza del pagamento, occorre considerare i d.P.C.m.emanati in attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97(Cass.33885/22, Cass.22882/24, Cass.24584/24,Cass.16052/25), i quali, lungi dal configurarsi quali mericivili, rinvengono il loro inequivocabile fondamentonormativo nella fonte primaria – appunto il citato art.12,co.5 – che ne autorizza l'intervento e si configuranocome atti di natura regolamentare che concorrono adprimaria.V’è però da aggiungere che con il motivo diimpugnazione, a mezzo dell’invocata maturataprescrizione, viene contestato nell’an il debitocontributivo nella sua interezza, ivi comprese le sanzionicivili, impedendo così, ai sensi dell’art.336, co.1 c.p.c., ilNumero registro generale 22752/2021Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 8571/2026Data pubblicazione 06/04/2026passaggio in giudicato (interno) del capo accessorio edipendente delle sanzioni civili.Deve dunque applicarsi il dictum di Corte Costituzionalen.104/22, con la conseguenza per cui non sono dovutele sanzioni civili per l’annualità in questione, siccomeantecedente all’entrata in vigore del d.l. n.98/11 (v.Cass.13336/24, Cass.3672/25).Il secondo motivo è infondato.Premesso che la sentenza sul punto è fondata su unadoppia ratio decidendi, ovvero tardività dell’eccezione einfondatezza della stessa nel merito, la infondatezzadella censura riguardante una delle due ragioni,determina l’inammissibilità per difetto d’interesse dellacensura riguardante l’altra ratio (Cass.11493/18,Cass.5102/24).Nel caso di specie è infondata la censura che attiene allapronuncia nel merito, donde l’inammissibilità del motivoche si appunta sulla ratio espressa in rito.Questa Corte (Cass.8491/25, Cass.11535/24,Cass.29272/22) ha affermato che la produzione di unreddito superiore alla soglia di €5000 – come nel caso dispecie – vale a privare di rilievo ogni questione circa lanatura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dalmomento che il superamento della soglia di cui al d.l.n.269/03, art. 44, determina comunque lasottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata. È stato altresì aggiunto(Cass.11579/25, Cass.27538/23) che la soglia di €5000non è fascia di esenzione, essendo estranea alla materiauna concezione del limite reddituale quale “franchigia”,Numero registro generale 22752/2021Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 8571/2026Data pubblicazione 06/04/2026la quale presupporrebbe l’obbligo di versare i contributisulla sola quota eccedente tale limite.In conclusione, la sentenza va cassata nei sensi di cuisopra e, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarandoche il ricorrente nulla deve per sanzioni civilirelativamente all’iscrizione alla Gestione separata perl’anno 2010, fermo il debito per la restante parte.Le spese di lite dell’intero processo sono compensate,P.q.m.La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenzaimpugnata nei sensi di cui in motivazione e, dichiaratoinammissibile il secondo motivo, decidendo nel merito,dichiara che [OSCURATO:PERSONA] non è tenuto al pagamentodelle sanzioni civili relative alla sua iscrizione allaGestione separata per l’anno 2010.Compensa le spese dell’intero processo.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25.2.26La PresidenteLucia Esposito