CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25688-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.E. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 599/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria — Cosenza che ha confermato la pronuncia della CTP di Cosenza, ove non erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di sottoscrizione dell'atto impositivo; che l'Amministrazione finanziaria ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, in ordine alla delega alla firma dei provvedimenti impositivi; che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., 1461/2017; Cass., 4017/2019; Cass., 20468/2021). Nella specie, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che l'appellante si fosse limitato a richiamare le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure, senza censurare le statuizioni della sentenza impugnata; Ric. 2020 n. 25688 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- che, ove il ricorrente abbia lamentato la carenza di delega in capo al funzionario che ha concretamente firmato, trattasi di motivo sollevato per la prima volta in appello e, quindi, parimenti inammissibile (cfr. Cass. V, n. 24669/2021); che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se d