CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Agrigento nei confronti del Carbone, imputato dei reati previsti dagli artt. 644 e 388 cod. pen. consumati in danno della [OSCURATO:PERSONA], parte civile ricorrente. La Corte palermitana, esclusa la retroattività della legge n. 108 del 1996, rilevava la legittimità del rapporto del ricorrente con II Banco di Sicilia, gestito dall'imputato. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile, che deduceva: 2.1. violazione di legge: la motivazione sarebbe carente in quanto sarebbe stata omessa la valutazione del ricco ed articolato atto di appello (che veniva integralmente riversato nel ricorso per cassazione) senza prendere in considerazione le doglianze proposte nei confronti della natura non usuraia del rapporto della ricorrente con la banca e le censure proposte nei confronti delle valutazioni relative alla legge applicabile al rapporto in contestazione; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento attraverso la disposizione di una perizia contabile; 2.3. omessa motivazione in relazione alle censure proposte nei confronti dell'assoluzione relativa al reato previso dall'art. 388 cod. pen. 3. Il difensore dell'imputato depositava memoria con la quale instava per il rigetto del ricorso della parte civile, allegando che la Corte di appello aveva fatto corretta applicazione dei principi di successione delle leggi nel tempo, dato che all'epoca dei fatti non era applicabile la legge n. 108 del 1996 e le questioni relative alla legittimità delle pattuizione erano state già devolute al giudice civile che aveva emesso un decreto ingiuntivo per i crediti vantati dalla Banca (opposto e passato in giudicato) e aveva stabilito altresì, anche in questo caso con provvedimento passato in giudicato, la legittimità della compensazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 dep. 2019, Currò, Rv. 275500, Sez. 2 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). 1.1. Nel caso in esame a frontedi un ricco ed articolato atto di impugnazione la Corte di merito si limitava a rilevare - correttamente - che la legge n. 108 del 1996 non fosse retroattiva e dunque non applicabile al caso in esame, omettendo tuttavia di confrontarsi con gli argomenti allegati con l'impugnazione, che evidenziavano la natura usuraria del rapporto. La Corte di appello si limitava ad enunciare i parametri astratti sulla base dei quali tale verifica avrebbe dovuto essere effettuata (valutazione del tasso di mora con riguardo alla data della pattuizione ed al tasso effettivo annuo del credito erogato, da verificarsi ex ante sia in relazione al piano di ammortamento, sia in relazione alla eventuale applicazione del maggior interesse di mora: pag. 6 del provvedimento impugnato), senza tuttavia specificare quale fosse, nel dettaglio, l'esito dell'applicazione di tali parametri al rapporto creditorio tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il Banco di Sicilia. La sintetica conclusione smentisce in modo apodittico la versione alternativa proposta con l'atto di appello e non si confronta con gli argomenti proposti dall'appellante. 1. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per il grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità Così deciso