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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26422/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/5/2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ad oggetto un telefono cellulare sottratto dalla tasca esterna del borsello nel quale la persona offesa lo deteneva.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., nonostante il contenuto valore del bene sottratto e il difetto di danni ulteriori alla persona offesa.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo con riguardo all'avvenuto riconoscimento, invece, dell'aggravante della destrezza, invero inconfigurabile nel caso di specie, posto che alcuna speciale abilità è stata necessaria per sfilare il telefono della vittima non già dalla sua persona, bensì da una tasca del suo bagaglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato negli esclusivi limiti di seguito esposti.

2. Il primo motivo deve invero ritenersi inammissibile.

Del tutto assertiva è infatti la valutazione operata dal ricorrente al fine di deprimere il valore del bene sottratto, la quale peraltro non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che, nell'affermare la sussistenza di ulteriori danni subiti dalla persona offesa, non si è limitata ad evocare in maniera astratta un orientamento giurisprudenziale, ma ha altresì evidenziato quali sarebbero in concreto quelli di cui deve tenersi conto attesa la natura della cosa oggetto del furto.

3. Il secondo motivo è invece fondato.

Nel riqualificare ai sensi dell'art. 624 n. 4 c.p. l'aggravante originariamente contestata ai sensi del n. 2 dello stesso articolo - operazione in merito alla quale il ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione - la Corte ha in maniera del tutto apodittica fatto rinvio alla descrizione del fatto svolta nel capo d'imputazione al fine di affermare l'effettiva consumazione con destrezza del furto, senza però specificare in cosa questa sia consistita, ossia quale particolare abilità sia stata necessaria per sorprendere la persona offesa o in che termini l'azione furtiva sia stata realizzata con tale repentinità da vanificare necessariamente la capacità di impedirla.

In altri termini la sentenza ha omesso di precisare quali siano le circostanze fattuali considerate ai fini dell'affermazione della sussistenza dell'aggravante e le ragioni per cui sono state ritenute indicative della contestata destrezza.

4. Alla luce dell'evidenziata lacuna motivazionale la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente al profilo indicato, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della destrezza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/5/2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ad oggetto un telefono cellulare sottratto dalla tasca esterna del borsello nel quale la persona offesa lo deteneva. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., nonostante il contenuto valore del bene sottratto e il difetto di danni ulteriori alla persona offesa. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo con riguardo all'avvenuto riconoscimento, invece, dell'aggravante della destrezza, invero inconfigurabile nel caso di specie, posto che alcuna speciale abilità è stata necessaria per sfilare il telefono della vittima non già dalla sua persona, bensì da una tasca del suo bagaglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato negli esclusivi limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo deve invero ritenersi inammissibile. Del tutto assertiva è infatti la valutazione operata dal ricorrente al fine di deprimere il valore del bene sottratto, la quale peraltro non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che, nell'affermare la sussistenza di ulteriori danni subiti dalla persona offesa, non si è limitata ad evocare in maniera astratta un orientamento giurisprudenziale, ma ha altresì evidenziato quali sarebbero in concreto quelli di cui deve tenersi conto attesa la natura della cosa oggetto del furto. 3. Il secondo motivo è invece fondato. Nel riqualificare ai sensi dell'art. 624 n. 4 c.p. l'aggravante originariamente contestata ai sensi del n. 2 dello stesso articolo - operazione in merito alla quale il ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione - la Corte ha in maniera del tutto apodittica fatto rinvio alla descrizione del fatto svolta nel capo d'imputazione al fine di affermare l'effettiva consumazione con destrezza del furto, senza però specificare in cosa questa sia consistita, ossia quale particolare abilità sia stata necessaria per sorprendere la persona offesa o in che termini l'azione furtiva sia stata realizzata con tale repentinità da vanificare necessariamente la capacità di impedirla. In altri termini la sentenza ha omesso di precisare quali siano le circostanze fattuali considerate ai fini dell'affermazione della sussistenza dell'aggravante e le ragioni per cui sono state ritenute indicative della contestata destrezza. 4. Alla luce dell'evidenziata lacuna motivazionale la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente al profilo indicato, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della destrezza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il r
Sentenza Cassazione n. 26422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris