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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27961/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 14/04/2022, la Corte di appello di Venezia - applicate le circostanze attenuante generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, rideterminata in melius la pena - ha nel resto confermato la sentenza del Tribunale di Belluno del 12/03/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per tre episodi di furto pluriaggravato.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione.

La sentenza impugnata, così come quella di primo grado, è affetta da carenza motivazionale, riguardante non l'identificazione degli imputati nei /oci commissi delicti, ma l'attribuzione agli stessi dei furti, per i quali non vi è alcuna prova a sostegno, né sono stato individuati e/o acquisiti sulle persone degli imputati o sui loro beni (auto, abitazioni) beni provenienti dai furti contestati, sicché nessun elemento probatorio attribuisce agli imputati i fatti contestati.

La sentenza impugnata, inoltre, non ha preso posizione sulla contestata utilizzabilità dei tracciati GPS (registrati su CD) non trasfusi nelle annotazioni di P.G.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere accolti, essendo fondata - e assorbente - la prima censura.

2. La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna nei casi in cui, come per i capi C), D) e G), gli esiti del GPS erano stati confermati da altri elementi, quali la testimonianza delle persone offese o gli accertamenti o i servizi di osservazione della polizia giudiziaria: nei primi due casi, in prossimità dei furti l'autovettura degli imputati è stata segnalata dal GPS nel luogo di commissione dei reati e vista dagli agenti di polizia giudiziaria; nell'ultimo episodio, l'autovettura è stata incrociata da una pattuglia i cui operanti hanno riconosciuto gli operanti, mentre un'altra pattuglia li ha fermati e controllati.

3. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è immune dal vizio denunciato.

L'esposizione dei vari elementi dimostrativi della presenza degli imputati nei luoghi ove si consumarono i tre furti non è accompagnata dall'esplicazione dell'inferenza in base alla quale, in forza di tali elementi, si ritiene dimostrata la responsabilità degli imputati per i furti stessi: in difetto della compiuta argomentazione circa siffatta inferenza, il complessivo ragionamento del giudicante rivela un salto logico che ne inficia la complessiva motivazione.

Tanto più in ragione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" che governa il riconoscimento della responsabilità penale.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno sottolineato che «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione» (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise).

In questa prospettiva, la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf.

Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280).

In linea con i princìpi di diritto richiamati è l'affermazione delle Sezioni unite quando hanno avuto modo di rimarcare che l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria e, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, neutralizzano l'ipotesi accusatoria, con il conseguente esito assolutorio stabilito dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002): in questa prospettiva, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449).Nel caso di specie, l'accertamento della mera presenza nella località ove furono commessi i furti non è idoneo a raggiungere la soglia probatoria richiesta, per il giudizio di responsabilità, dal principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che - accertata la sussistenza della condizione di procedibilità della querela per i tre delitti per i quali si procede - nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 14/04/2022, la Corte di appello di Venezia - applicate le circostanze attenuante generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, rideterminata in melius la pena - ha nel resto confermato la sentenza del Tribunale di Belluno del 12/03/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per tre episodi di furto pluriaggravato. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione. La sentenza impugnata, così come quella di primo grado, è affetta da carenza motivazionale, riguardante non l'identificazione degli imputati nei /oci commissi delicti, ma l'attribuzione agli stessi dei furti, per i quali non vi è alcuna prova a sostegno, né sono stato individuati e/o acquisiti sulle persone degli imputati o sui loro beni (auto, abitazioni) beni provenienti dai furti contestati, sicché nessun elemento probatorio attribuisce agli imputati i fatti contestati. La sentenza impugnata, inoltre, non ha preso posizione sulla contestata utilizzabilità dei tracciati GPS (registrati su CD) non trasfusi nelle annotazioni di P.G. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere accolti, essendo fondata - e assorbente - la prima censura. 2. La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna nei casi in cui, come per i capi C), D) e G), gli esiti del GPS erano stati confermati da altri elementi, quali la testimonianza delle persone offese o gli accertamenti o i servizi di osservazione della polizia giudiziaria: nei primi due casi, in prossimità dei furti l'autovettura degli imputati è stata segnalata dal GPS nel luogo di commissione dei reati e vista dagli agenti di polizia giudiziaria; nell'ultimo episodio, l'autovettura è stata incrociata da una pattuglia i cui operanti hanno riconosciuto gli operanti, mentre un'altra pattuglia li ha fermati e controllati. 3. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è immune dal vizio denunciato. L'esposizione dei vari elementi dimostrativi della presenza degli imputati nei luoghi ove si consumarono i tre furti non è accompagnata dall'esplicazione dell'inferenza in base alla quale, in forza di tali elementi, si ritiene dimostrata la responsabilità degli imputati per i furti stessi: in difetto della compiuta argomentazione circa siffatta inferenza, il complessivo ragionamento del giudicante rivela un salto logico che ne inficia la complessiva motivazione. Tanto più in ragione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" che governa il riconoscimento della responsabilità penale. Le Sezioni unite di questa Corte hanno sottolineato che «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise). In questa prospettiva, la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf. Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). In linea con i princìpi di diritto richiamati è l'affermazione delle Sezioni unite quando hanno avuto modo di rimarcare che l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria e, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, neutralizzano l'ipotesi accusatoria, con il conseguente esito assolutorio stabilito dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002): in questa prospettiva, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449).Nel caso di specie, l'accertamento della mera presenza nella località ove furono commessi i furti non è idoneo a raggiungere la soglia probatoria richiesta, per il giudizio di responsabilità, dal principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che - accertata la sussistenza della condizione di procedibilità della querela per i tre delitti per i quali si procede - nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizi
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