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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09335/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila - per quanto ancora qui di interesse - ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56-624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che i primi due motivi sono completamente versati in fatto, avendo il ricorrente articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che egli, in realtà, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); che il secondo motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha implicitamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche; che la Corte territoriale, nel riassumere i motivi di appello, ha messo assieme la richiesta del riconoscimento delle generiche e quella di riduzione di pena e, nel trattare il gravame, ha rideterminato la pena, ritenendo congrua quella di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, considerando tale sanzione pienamente adeguata al disvalore del fatto, non ritenendo che vi fosse spazio per ulteriori riduzioni di pena; che va ribadito che la motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento di attenuanti generiche può essere fornita anche in forma implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila - per quanto ancora qui di interesse - ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56-624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che i primi due motivi sono completamente versati in fatto, avendo il ricorrente articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che egli, in realtà, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); che il secondo motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha implicitamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche; che la Corte territoriale, nel riassumere i motivi di appello, ha messo assieme la richiesta del riconoscimento delle generiche e quella di riduzione di pena e, nel trattare il gravame, ha rideterminato la pena, ritenendo congrua quella di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, considerando tale sanzione pienamente adeguata al disvalore del fatto, non ritenendo che vi fosse spazio per ulteriori riduzioni di pena; che va ribadito che la motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento di attenuanti generiche può essere fornita anche in forma implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos
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