CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 07847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11759-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA]Orsenigo n.22; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4074/2016 della Corte d'appello di Milano, depositata il 02/11/2016; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11759/2017 Numero sezionale 21/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 7847/2022Data pubblicazione 10/03/2022 12/01/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione con ricorso notificato il 2/05/2017 la sentenza della corte d’appello di Milano che ha respinto il di lui gravame; -la controversia riguarda il mancato pagamento del corrispettivo per una fornitura di materiali (guaine in bithutene) effettuata da WR Grace in favore della ditta individuale del Curati; -il tribunale di Milano ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ordinandogli di pagare euro 23.520,85 oltre accessori in favore di WR Grace, quale corrispettivo per la fornitura di merci di cui alle fatture prodotte dalla creditrice procedente; -l’ingiunto ha proposto opposizione al decreto, deducendo vizi e difetti della merce in questione, chiedendo altresì la condanna di controparte al risarcimento del danno, da liquidarsi in euro 44.643,00, oltre alla restituzione della somma, a suo tempo trattenuta, di euro 6.680,29; -espletata l’istruttoria ed esperita la ctu, il tribunale di Milano, con sentenza n. 2137/2015, ha confermato il decreto ingiuntivo rigettando le domande proposte in via riconvenzionale da Curati, per non aver questi fornito la prova che i materiali esaminati dal ctu fossero gli stessi che erano stati forniti e posati da WR Grace nel cantiere di Curati; -avverso la predetta sentenza ha proposto appello Curati, affidando il gravame proposto a quattro motivi; -nel giudizio si è costituita WR Grace, chiedendo la conferma della sentenza impugnata; -la corte d’appello di Milano, con la sentenza qui impugnata ha rigettato le censure proposte dal Curati, confermando integralmente la decisione impugnata; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11759/2017 Numero sezionale 21/2022 -in particolare, il giudice del gravame si è pronunciato sul primo Numero di raccolta generale 7847/2022Data pubblicazione 10/03/2022 motivo proposto, dichiarando assorbiti gli altri, condividendo la valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa l’insussistenza di prova che i materiali esaminati dal ctu fossero i medesimi forniti e posati da WR Grace nel cantiere di Curati; -il ctu aveva rilevato che non era stato possibile esaminare, tra materiali forniti da WR Grace, quelli specificamente posati in opera essendo al momento della perizia il cantiere ormai terminato e le guaine in bithutene rimosse o coperte con membrane bitumose di altro fornitore; -per la corte territoriale, tale rilievo aveva carattere decisivo, in quanto il Curati aveva affermato che nessun problema era sorto riguardo all’impermeabilizzazione effettuata in altre aree dell’edificio con materiale fornito sempre dalla medesima WR Grace; -pertanto, non poteva ritenersi provata la provenienza e l’imputabilità dei vizi alla fornitrice WR Grace; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da Curati con ricorso notificato in data 2/05/2017 ed affidato a tre motivi, cui resiste WR Grace con controricorso notificato in data 8/06/2017; considerato che: -il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.; -con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia errato nel mantenere inalterato il convincimento del giudice di prime cure per cui il materiale su cui sono stati accertati vizi e difetti di produzione doveva ritenersi estraneo alla fornitura oggetto di causa, travisando l’appello proposto; -il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11759/2017 Numero sezionale 21/2022 -con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello Numero di raccolta generale 7847/2022Data pubblicazione 10/03/2022 abbia erroneamente ritenuto aspecifico l’appello proposto, mentre tutti i documenti essenziali erano stati allegati alla citazione; -il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili; -premesso che il giudizio per cassazione è un giudizio a critica vincolata, costituisce onere del ricorrente specificare i motivi che aveva rappresentato con il gravame alla corte d’appello e che assume essere stati travisati o erroneamente valutati con suo conseguente pregiudizio; -in particolare, il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (cfr. ex multis, Cass. n. 14784/2015, Cass. n. 23249/2021); -ciò posto, le censure effettuate, oltre a non essere specifiche laddove non riportano il contenuto dell’atto di appello, non muovono alcuna specifica critica all’accertamento di fatto sotteso alla sentenza impugnata, limitandosi a ribadire le critiche sollevate nei confronti della decisione di primo grado e della ctu; -il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1490 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.; -assume il ricorrente l’erroneità della statuizione del giudice d’appello laddove ha ritenuto che la difettosità a certe temperature F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11759/2017 Numero sezionale 21/2022 del materiale venduto non fosse vizio idoneo a determinare Numero di raccolta generale 7847/2022Data pubblicazione 10/03/2022 l’attivazione della garanzia di legge; -il motivo è infondato: -la censura proposta non coglie nel segno, in quanto non si confronta con la ratio decidendi che regge la decisione impugnata; -la corte ambrosiana, infatti, non ha escluso che i vizi riscontrati dal ctu fossero idonei a determinare l’operatività della garanzia prevista dall’art. 1490 cod.civ.; -ciò che la corte d’appello ha escluso è che vi fosse la prova che i materiali esaminati dal ctu, ancorché pacificamente forniti da WR Grace, fossero proprio quelli effettivamente posati, considerato che nessun problema era sorto riguardo all’impermeabilizzazione effettuata in altre aree dell’edificio con merce fornita sempre dalla medesima Grace; -in altri termini, la corte territoriale ha ritenuto non superato il dubbio circa la corrispondenza fra il materiale esaminato dal ctu e quello fornito e posato nel cantiere di Curati da WR Grace: tale conclusione non è attinta dal motivo in esame; -il ricorso è, dunque, rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite alla controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11759/2017 Numero sezionale 21/2022 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Numero di raccolta generale 7847/2022Data pubblicazione 10/03/2022 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N