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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 22816/2026

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te d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che, ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena al ricorrente inflitta dal Tribunale di Torinoin ordine al reato di tentato furto di cui agli artt. 56-624-625 n. 7 cod. pen. così riqualificatal’originaria contestazione di rapina impropria.2.

Il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusionedella recidiva e relativa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loromassima estensione, nonché chiede di sollevare questione di legittimità costituzionaledell’art. 613 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 111, comma 7, e 117 Cost., nella parte incui non consentono il ricorso personale dell’imputato.3.

Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostopersonalmente dall’imputato,anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale aisensi dell'art. 613 c.p.p.4.

Quanto all'eccezione di costituzionalità proposta, questa Corte anche a S.U., haaffermato, con orientamento che il Collegio condivide, che è manifestamente infondata laquestione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificatodall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 11, comma 7,Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso incassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatorerichiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione inrelazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazionedelle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esclusione dellapresentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che,tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che noncontempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito) (ex multis,Sez. 6, sentenza n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334; conforme Sez.

U, Sentenza n. 8914del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01).5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – dellasomma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che, ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena al ricorrente inflitta dal Tribunale di Torinoin ordine al reato di tentato furto di cui agli artt. 56-624-625 n. 7 cod. pen. così riqualificatal’originaria contestazione di rapina impropria.2. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusionedella recidiva e relativa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loromassima estensione, nonché chiede di sollevare questione di legittimità costituzionaledell’art. 613 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 111, comma 7, e 117 Cost., nella parte incui non consentono il ricorso personale dell’imputato.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostopersonalmente dall’imputato,anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale aisensi dell'art. 613 c.p.p.4. Quanto all'eccezione di costituzionalità proposta, questa Corte anche a S.U., haaffermato, con orientamento che il Collegio condivide, che è manifestamente infondata laquestione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificatodall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 11, comma 7,Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso incassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatorerichiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione inrelazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazionedelle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esclusione dellapresentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che,tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che noncontempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito) (ex multis,Sez. 6, sentenza n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334; conforme Sez. U, Sentenza n. 8914del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01).5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – dellasomma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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