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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 07980/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5918del ruolo generale dell’anno 201 9, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; - ricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 1988-1996 contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5327/09/2018, depositata in data 5 dicembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -previo processo verbale della Guardia di Finanza del 26 settembre 1997, l’Agenzia delle Dogane di Como notificava, in data 9 giugno 2005,a CRAI [OSCURATO:PERSONA] per azioni (di seguito CRAI), avviso di revisione dell’accertamento in materia di prelievi agricoli in relazione ad importazioni di formaggio provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] effettuate negli anni 1988- 1996; in particolare, nell’avviso di rettifica l'Amministrazione accerta va che i dazi doganali all'importazione di formaggi di origine svizzera erano stati calcolati dalla Dogana sul presupposto che CRAI fruisse del prelievo agricolo preferenziale, laddove - per effetto della concessione alla società contribuente di abbuoni, premi sconti, bonifici di fine anno, in epoca successiva agli sdoganamenti -il prezzo dichiarato in Dogana, e formalmente riportato nelle fatture, era venuto a ridursi al di sotto del valore soglia minimo previsto dal Reg.

Ce n. 1767/82, con la conseguente perdita del trattamento doganale preferenziale;-avverso il suddetto avviso di rettifica, la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como che lo accoglieva; -avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle dogane proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 13/2008 depositata il 10.3.2008, lo rigettava ritenendonon applicabile, nel caso concreto, la proroga dei termini di prescrizione dell'azione di recupero dei maggiori dazi all'importazione, prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, per il fatto che il mancato parziale pagamento di tali diritti doganali avesse causa in un illecito penalmente rilevante.

Nel merito, poi, il giudice di appello considerava determinante, ai fini di escludere la contestata evasione dei dazi doganali, la decisione penale che - a suo parere - avrebbe escluso la sussistenza di azioni falsificatorie poste in essere dalla CRAI [OSCURATO:PERSONA] per azioni, al fine di lucrare i benefici fiscali in questione; -avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 5510 del 2013,depositata il 6 marzo 2013, veniva accolto nei limiti di cui in motivazione, con cassazione della pronuncia impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardiaper il riesame della vicenda alla luce dei formulati principi di diritto in tema di prescrizione dell’azione di recupero dei maggiori dazi all’importazione; -la sentenza della Corte di cassazione n. 5510 del 2013 veniva impugnatacon ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391- bis c.p.c. che veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 442 del 2018; - riassunto il giudizio di appello a cura della società contribuente, la CTR della Lombardia, con sentenza n. 5327/09/2018, dep ositata il 5/12/2018, accoglieva l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità dell’atto impugnato nei limiti indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5510 del 2013; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) quanto all’eccepita nullità dell’avviso per vizio di notifica trovava applicazione l’art. 156 c.p.c. e quanto all’assunta carenza di motivazione, l’atto impugnato era supportato dal verbale della G.d.f. che era stato fatto proprio dall’Ufficio attraverso una “condivisione partecipata”; 2) le doglianze relative alla assunta nullità dell’avviso per genericità della causa petendi ed esorbitanza degli interessi andavano disattese in quanto formulate genericamente; 3) in ordine all’eccepito passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Como per mancata impugnazione della statuizione ivi contenuta sulla infondatezza della pretesa tributaria,a conferma della correttezza dell’operato dell’Ufficio, nella sentenza n. 5510 del 2013 (oggetto di ricorso per revocazione dichiarato inammissibile con sentenza n. 442 del 2018) la Corte di cassazione aveva ritenuto irrilevante, diversamente da come osservato dal giudice di appello (nella sentenza n. 13/2008),il fatto che in sede penale non fosse stata accertata nessuna condotta falsificatrice della società contribuente finalizzata a fruire del beneficio fiscale in questione atteso che la concessione del regime preferenziale in favore dell’importatore era subordinata alla presentazione, al momento dello sdoganamento dei beni, del certificato IMA1 attestante, tra l’altro , la non inferiorità del prezzo delle merci franco frontiera alla soglia fissata dai regolamenticon conseguente perdita del trattamento agevolativo nel caso, come nella specie, di accertato godimento da parte della contribuente di sconti, premi, premi etc . e di correlata riduzione del prezzo dichiarato in dogana e formalmente riportato nelle fatture al di sotto del valore soglia minima di cui al Regolamento CE n. 1767/82; 4) quanto alla eccepita prescrizione della pretesa creditoria, per le obbligazioni tributarie insorte negli anni 1988-1989 (alle quali si applicava il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 84 del d.P.R. n. 43/73 nel testo ante modifica di cui alla legge n. 482/90) la notizia di reato era stata trasmessa all’autorità giudiziaria (nel 1995) oltre il termine di prescrizione; per l’anno 1990 e per gli anni successivi (fatta eccezione per il periodo dal 1/05/1991 al 31.12.1991, in cui si applicava la prescrizione triennale), la notizia di reato doveva considerarsi trasmessa nel rispetto del termine di prescrizione per cui, essendo stato l’avviso di rettifica notificato il 9 giugno 2005 e il decreto di archiviazione del GIP presso il competente Tribunale di Milano emesso il 22.4.2004,non poteva ritenersi maturata prescrizione alcuna del diritto dell’Amministrazione di procedere alla revisione dell’accertamento doganale; -avverso la suddetta sentenza, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a undicimotivi; -resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; -la società contribuente ha depositato memoria nonché istanza dirinvio del procedimento dichiarando di volere verificare, mediante interpello presso l’amministrazione, se la presente controversia rientri tra quelle per le quali è prevista la definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022; [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente va disattesa l’istanza della ricorrente di rinvio del procedimento non contenendo una richiesta di sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 197/2022ma essendo motivata esclusivamente dalla necessitàdi effettuare approfondimenti anche mediante interpello alla [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla ricomprensione o meno della presente controversia tra quelle per le quali è prevista la definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022; -con il primo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione –che aveva costituito, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., oggetto del ricorso incidentale condizionato nel giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza n. 5510 del 2013 ed era stata riproposta da CRAI nel giudizio di rinvio- afferente al la formazione del giudicato interno in punto di merito con riguardo alla sentenza della CTP di Como per mancata impugnazione della statuizione circa l’infondatezza del “preteso credito delle Dogane” e conseguente inammissibilità dell’impugnazione; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per non avere la CTR esaminatola predetta exceptio judicati, sebbene come si evincevadalla sentenza della Corte di cassazione nella sentenza n. 442 del 2018 – emessa a seguito di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 5510 del 2013 e depositata dalla contribuente nel giudizio di rinvio – trattavasi di questione di merito rimasta assorbita dalla questione preliminare di prescrizione e riproponibile – come nella specie avvenuto - dinanzi al giudice d el rinvio; -il motivo, con riferimento ad entrambe le sub-censure , è infondato; - va premesso che, come si evince dalla sentenza della Corte di cassazione n. 442/18 di inammissibilità del ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 5510/13, la questione della “omessa pronuncia in relazione alle eccezioni di giudicato e di inammissibilità dell’impugnazione formulate da CRAI in grado di appello” aveva costituito oggetto del ricorso incidentale condizionato da parte della contribuente nel giudizio di impugnazione della sentenza della CTR della Lombardian. 13/2008 conclusosi con la sentenza della Corte di cassazionen. 5510 del 2013; questa Corte con la sentenza n. 442/18 nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso per revocazione con il quale si denunciava l’omesso esame o pronuncia sul ricorso incidentale condizionato di CRAI, ha precisato come la Corte, nella sentenza n. 5510 del 2013 avesse deciso sul ricorso incidentale condizionato nello statuire- in caso di accoglimento del ricorso per cassazione , come nella specie avvenuto, nei limiti di cui in motivazione - la riproponibilità dinanzi al giudice del rinvio delle questioni di merito rimaste assorbite dalla decisione in punto di prescrizione; -posto quanto sopra, e premesso che costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017; Cass.28580-2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda,intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o dirigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012), nella sentenza impugnata, in ordine alla riproposta eccezione di intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Como quanto alla statuizione circa l’infondatezza nel merito della pretesa tributaria stante la valorizzazione delle risultanze del procedimento penale, la CTR di rinvio,nel richiamare, a conferma della correttezza dell’operato dell’Ufficio, il passaggio della sentenza della Corte di cassazione n. 5510 del 2013 (oggetto di ricorso per revocazione dichiarato inammissibile con sentenza n. 442/18) in cui (con riguardo ai motivi terzo e quarto di ricorso) - atteso che la concessione del regime preferenziale in favore dell’importatore era subordinata alla presentazione, al momento dello sdoganamento dei beni, del certificato IMA1 attestante, tra l’altro, la non inferiorità del prezzo delle merci franco frontiera alla soglia fissata dai regolamenti con conseguente perdita del trattamento agevolativo nel caso, come nella specie, di accertato godimento da parte della contribuente di sconti, premi, premi etc. e di correlata riduzione del prezzo dichiarato in dogana e formalmente riportato nelle fatture al di sotto del valore soglia minima di cui al Regolamento CE n. 1767/82 - si evidenziava la erroneità della affermazione del giudice di appello (nella sentenza n. 13/2008) secondo cui per escludere la contestata evasione fosse determinante la decisione penale che aveva escluso la sussistenza di azioni falsificatorie poste in essere dalla società per lucrare i benefici fiscali in questione (“Ne rileva in alcun modo – al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di appello-il fatto che in sede penale non sia stata accertata nessuna condotta falsificatrice” pag. 4 della sentenza impugnata), ha evidentemente ritenuto priva di fondamento l’eccezione di formazione di un giudicato interno quanto alla statuizione della CTP di Como di infondatezza della pretesa fiscale; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per omesso rilievo da parte della CTR in sede di rinvio del giudicato interno formatosi sulla questione della decadenza non essendo stata impugnata in cassazione da parte dell’Agenzia delle dogane la statuizione contenuta nella sentenza di appello (n. 13/2008) in punto di decadenza; -il motivo è infondato;-invero, secondo la prospettazione della ricorrente, a fronte della statuizione della CTR (nella sentenza 13/2008) di fondatezza della eccezione di “decadenza” per la revisione dell’accertamento e della impugnativa con ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle dogane delladetta pronuncia sotto il profilo della violazione delle norme sulla “prescrizione”, si sarebbe formato un giudicato interno della sentenza di appello in punto di decadenza; -va premesso che, per quanto concerne il diritto italiano, va osservato che l'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.) prevedeva che "l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni" (primo comma) e che "qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili" (terzo comma).

Tale termine è stato ridotto da cinque a tre anni per effetto dell'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, applicabile ai diritti doganali sorti successivamente alla data di entrata in vigore di tale norma, fissata al 10 maggio 1991.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la pronuncia nelgiudizio penale, qualunque ne sia il contenuto, e quindi anche nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione (Cass. n.n. 30710/11; 6820/2009,20513/2006, 8139/1990).

Questa Corte ha chiarito che la sopra richiamata "regola comunitaria si applica non soltanto al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, ma anche a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento, stabilito dall'art. 11 del d.lgs. 374/90, in ovvia coerenza, del resto, con la loro ratio, che è quella di impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e di impedire altresì che giovi al debitore l'ostacolo all'azione amministrativa determinato dal procedimento di indagine penale" (Cass. n. 24258 del 2019; Cass.n. 26045 del 2016, punto2.2.; in termini, sia pure con riguardo alle omologhe norme stabilite dal regolamento CEE del Consiglio numero 1697 del 1979, vedi Cass. n. 9253/13; in tal senso anche Cass. n. 5510 del 2013, pag. 5); -posto quanto sopra, avendo l’Agenzia delle dogane impugnato la sentenza di appello n. 13/2008 deducendo (con il primo, secondo e quarto motivo di ricorso) la violazione degli artt. 84 TULD e 11 del Dlgs. n. 374 del 1990, e in particolare la erroneità della pronuncia della CTR quanto alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 84, comma 3, TULD nelle ipotesi – come nella specie - di attività di revisione dell’accertamento definitivo, ha evidentemente contestato la statuizione del giudice di appello circa la ritenuta nullità dell’avviso di rettifica per intervenuta decadenzasenza che potesse configurarsi pertanto, nella specie, alcun giudicato interno sulla statuizione del giudice di appello in punto di decadenza; -con il terzo motivo si denuncia ( in via subordinata rispetto ai motivi primo e secondo), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte della CTR in sede di rinviosulla questione della prescrizione mutuando , sul punto , una inesistente decisione della Corte di cassazione che, nella sentenza n. 5510 del 2013, si era limitata ad enunciare il principio di diritto, rimettendo al giudice di merito il nuovo esame della controversia; -il motivo è infondato; -nella sentenza n. 5510 del 2013 la Corte di cassazione ha acco lto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassando la sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR per un nuovo esame della controversia nel rispetto dei seguenti principi di diritto :1) “la comunicazione al debitore dell'importo dovuto a titolo di diritti doganali può avvenire anche dopo la scadenza del termine triennale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 2- che è, pertanto, in tal caso prorogato - nell'ipotesi in cui la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, senza che tale proroga possa ritenersi esclusa ne' dalla mancata emersione nel corso delle indagini penali di notizie che l'Amministrazione non avrebbe potuto ottenere avvalendosi dei propri poteri istruttori, ne' in ragione dell'esito del procedimento penale; 2) la proroga del termine di prescrizione che viene, in tale ipotesi, a decorrere dalla data del provvedimento penale definitivo, richiede, tuttavia, che, nel corso del termine medesimo e non dopo la sua scadenza, sia trasmessa all'autorità giudiziaria la "notizia criminis", primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale"; 3) "la mancanza dei requisiti formali e di natura oggettiva, previsti dalla normativa comunitaria cogente (Regolamenti nn. 1767/82 e 22/88, applicabili ratione temporis) determina di per sè la perdita del trattamento doganale preferenziale, pure a prescindere dalla preordinata e dolosa predisposizione della frode da parte dell'operatore, rilevante ai fini penali" (pagg. 9-10 della detta sentenza); - nel la sentenza impugnata la CTR, in sede di rinvio in ordine alla invocata prescrizione della pretesa creditoria ha riportato il passaggio della sentenza della Corte di cassazione n. 5510 del 2013 secondo cui “per le obbligazioni tributarie insorte negli anni1988 e 1989 - alle quali si applica il termine quinquennale di prescrizione D.P.R. n. 43 del 1973, ex art.84, nel testo precedente la modifica di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 29- la notizia di reato è pervenuta all'autorità giudiziaria oltre il termine di prescrizione di cinque anni; per cui per tali annualità il diritto dell'Amministrazione al recupero a posteriori dei dazi doganali deve ritenersi senz'altro prescritto.

Di contro, per l'anno 1990 - al quale si applica ancora il termine quinquennale di prescrizione, atteso che la riduzione di tale termine a tre anni, operata dalla norma succitata, trova applicazione dall'1.5.91 -e per gli anni successivi, fatta eccezione per il periodo dall'1.5.91 al 31.12.91 (cui si applica la prescrizione triennale) deve considerarsi trasmessa all'autorità giudiziaria (nell'anno 1995), nel rispettivo termine di prescrizione, una notizia di reato idonea a determinare la proroga del termine medesimo.

Per il che, essendo stato l'avviso di rettifica dell'accertamento notificato, nel caso concreto, in data 9.6.05, ed essendo stato il decreto di archiviazione del GIP presso il competente Tribunale di Milano emesso il 22.4.04, non può ritenersi maturata - al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla CTR - prescrizione alcuna del diritto dell'Amministrazione di procedere alla revisione dell'accertamento doganale divenuto definitivo, per tutte le annualità dal 1990al 1996”; con ciò, il giudice di rinvio, pronunciando espressamente sulla questione della prescrizione,ha fatto proprie le conclusioni della Corte effettuate sulla base della documentazione in atti (incontestata iscrizione della notitia criminis relativa ad ipotesi di frodi comunitarie nel settore dei formagginel registro delle notizie di reato fin dall’anno 1995; emissione del decreto di archiviazione del GIP in data 22.04.04; notifica dell’avviso di rettifica il 9.6.05) non riscontra ndo sostanzialmente - nel riportare anche la statuizione della Corte in ordine all’onere della società contribuente di allegazione e prova di “una diversa e specifica data alla quale ancorare il decorso della prescrizione”-l’assolvimento da parte di CRAI di tale prova a contrario, con conseguente prescrizione dell’azione di recupero a posteriori dei dazi all’importazione soltanto per le annualità 1988 e 1989, e per l'annualità 1991, limitatamente al periodo dall'1.5.91 al 31.12.91 e non già per gli anni 1990-1996; -con il quarto motivo si denuncia (in via subordinata rispetto al terzo motivo): 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancata applicazioneda parte del giudice del rinvio del principiodi diritto ( enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5510 del 2013) in ordine alla verifica dell’esistenza di un atto perseguibile penalmente che avesse impedito la tempestiva determinazione dei maggiori dazi, quale presupposto per la proroga del termine di prescrizione ex art.84 TULD; 2) violazione degli artt. 132 comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per omessa motivazione sulla applicazione del principio di diritto di cui sopra; - con il quinto motivo (in via subordinata rispetto al terzo motivo) si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancata applicazione da parte del giudice del rinvio del principio di diritto (enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5510 del 2013) in ordine alla verifica della trasmissione della notitia criminis (che giammai poteva risalire a data anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] cioè alla data della sua stessa formazione) nonché alla verifica della esistenza e della durata di un conseguente procedimento penale; 2)violazione degli artt. 132 comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per omessa motivazione sulla applicazione del principio di diritto di cui sopra; - i motivi quarto e quinto - da trattare insieme per connessione - si profilano, con riguardo ad entrambe le subcensure formulate, in parte inammissibili e,in parte, infondati; -con riferimento al quarto motivo con il quale viene denunciata l’erronea applicazione da parte della CTR del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5510 del 2013 in base al quale “la comunicazione al debitore dell'importo dovuto a titolo di diritti doganali può avvenire anche dopo la scadenza del termine triennale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 2 - che è, pertanto, in tal caso prorogato - nell'ipotesi in cui la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente”, lo stesso si profila inammissibile in quanto non coglie il significato dell’enunciato principio di diritto nella parte in cui lamenta la mancata verifica da parte del giudice del rinvio “della esistenza di un atto perseguibile penalmente che aveva reso impossibile la mancata determinazione del dazio ”atteso che la qualifica zione di un atto come passibile di un'azione giudiziaria repressiva -o, va aggiunto, come perseguibile penalmente - rientra nella competenza delle autorità doganali che devono stabilire l'importo esatto dei dazi di cui si tratta (Corte giust. 18 dicembre 2007 in causa C-62/06, [OSCURATO:PERSONA]) e non già del giudice di merito.Sufficiente è quindi, ai fini della proroga, che le autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi ravvisino una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale e comunichino la relativa notizia entro il termine [quinquennale o triennale] dalla contabilizzazione o dall'esigibilità dell'obbligazione doganale (Cass. sez. 5 n. 30901 del 2019); invero, nella specie, il giudice del rinvio, con una motivazione contenente un apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale”, ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto nel ritenere non decorso, al momento della notifica (9 giugno 2005) de ll’avviso di rettifica dell’accertamento in questione il termine [quinquennale o triennale]di prescrizione e/o decadenza, essendo stato tale termine, a fronte dei fatti di reato risalenti agli anni 1990 - 1996 – in forza della notitia criminis relativa ad ipotesi di frodi comunitarie nel settore dei formaggi comunicata tempestivamente alla A.G. nell’ anno 1995 - "prorogato" fino a [cinque o tre anni] successivi alla data del decreto irrevocabile di archiviazione del 22 aprile 2004; - con rifer imento al quinto motivo con il quale viene denunciata l’erronea applicazione da parte della CTR del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5510 del 2013 in base al quale “la proroga del termine di prescrizione che viene, in tale ipotesi, a decorrere dalla data del provvedimento penale definitivo, richiede, tuttavia, che, nel corso del termine medesimo e non dopo la sua scadenza, sia trasmessa all'autorità giudiziaria la "notizia criminis", primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale", va osservato che nella sentenza impugnata ilgiudice del rinvioha fatto buon governo di tale principio in o rdine alla verifica della trasmissione della notitia criminis,nell’affermare – riporta ndo un passaggiosul punto della sentenza della Corte – che “ per l'anno 1990 - al quale si applica ancora il termine quinquennale di prescrizione, atteso che la riduzione di tale termine a tre anni, operata dalla norma succitata, trova applicazione dall'1.5.91 -e per gli anni successivi, fatta eccezione per il periodo dall'1.5.91 al 31.12.91 (cui si applica la prescrizione triennale) deve considerarsi trasmessa all'auto rità giudiziaria (nell'anno 1995), nel rispettivo termine di prescrizione, una notizia di reato idonea a determinare la proroga del termine medesimo.

Per il che, essendo stato l'avviso di rettifica dell'accertamento notificato, nel caso concreto, in data 9.6.05, ed essendo stato il decreto di archiviazione del GIP presso il competente Tribunale di Milano emesso il 22.4.04, non può ritenersi maturata - al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla CTR - prescrizione alcuna del diritto dell'Amministrazione di procedere alla revisione dell'accertamento doganale divenuto definitivo, per tutte le annualità dal 1990 al 1996”;-inammissibile in quanto non coglie il significato dell’enunciato principio di diritto si profila, invece, la censura nella parte in cui denuncia la mancata applicazione di quest’ultimo in ordine “ alla verifica dell’esistenza e della durata di un conseguente procedimento penale”, atteso che l’art. 84 TULD “non esige che azioni giudiziarie repressive siano effettivamente avviate dalle autorità penali dello Stato Membro” (Cass. n. 30901 del 2019); invero, la CTR - con una motivazione recante un apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" -ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte nella sentenza n. 5510 del 2013 in base al quale ai fini della proroga del termine di prescrizione è necessario – ma anche sufficiente - la trasmissione all’autorità giudiziaria della notitia criminis nel corso del termine ste sso senza assuma rilevanza l’esistenza e la conclusione di un conseguente procedimento penale; -con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia del giudice del rinvio sulla esistenza e sulla prova della pretesa tributaria essendosi limitato ad affermare la legittimità dell’avviso di rettifica in questione “nei limiti indicati dalla Corte di cassazione” nella sentenza n. 5510 del 2013; in subordine, si lamenta la violazione degli artt. 132 comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per omessa e comunque insufficiente motivazione sulla esistenza e sulla prova della pretesa tributaria e sul relativo quantum; -il motivo è infondato; - invero, nella senten za impugnata la CTR – riportando un passaggio della sentenza n. 5510/2013-ha affermato che “con riferimento al caso di specie, … avendo l'Amministrazione - nell'impugnato avviso di rettifica - accertato che i dazi doganali all'importazione di formaggi di origine svizzera erano stati calcolati dalla Dogana sul presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA] per azioni fruisse del prelievo agricolo preferenziale, laddove - per effetto della concessione alla società contribuente di abbuoni, premi sconti, bonifici di fine anno, in epoca successiva agli sdoganamenti - il prezzo dichiarato in Dogana, e formalmente riportato nelle fatture, era venuto a ridursi al di sotto del valore soglia minimo previsto dal citato Reg.

Ce n.1767/82, deve ritenersi che la contribuente sia incorsa, nella specie, nella definitiva perdita del trattamento doganale preferenziale. … Nè rileva in alcun modo - al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di appello - il fatto che in sede penale non sia stata accertata nessuna condotta falsificatrice da parte dell'odierna resistente, finalizzata a fruire del beneficio fiscale inparola.

La mancanza dei suindicati requisiti formali e di natura oggettiva, previsti dalla normativa comunitaria cogente, infatti, determinano di per sè la perdita del trattamento doganale preferenziale, pure a prescindere dalla preordinata e dolosa predisposizione della frode da parte dell'operatore, rilevante ai fini penali” (pag. 4 della sentenza impugnata); ne consegue che non risultano configurabili né una omissione di pronuncia né tantomeno una omessa o carente motivazione circa la fondatezza della pretesa tributaria nell’an e nel quantum ; - con il settimo motivo si denuncia : 1) la violazione degli artt. 132 comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per omessa e comunque insufficiente motivazione della sentenza impugnata sulle questionidel difetto di motivazione dell’avviso di rettifica e di mancata prospettazione dei fatti costitutivi della pretesa avendo la CTR, nel rigettare tale censura, fatto riferimento al verbale della G.d.f. richiamato nell’avviso sebbene lo stesso non fosse stato né allegato né in esso trascritto; 2) violazione degli artt. 11, comma 5, del d.lgs. n.374/90 e dei principio sull’obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari; -il motivo, sotto entrambi i profili denunciati, è infondato; -secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione.

Parimenti l'art. 42, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che solo se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (Cass. n. 28713 del 2017; n. 407 del 2015; n. 18073 del 2008; v. da ultimo, Cass. n. 14995 del 2020); nella specie, quanto alla asserita carenza di motivazione e mancanza della documentazione richiamata per relationem, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, nel ritenere – con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità e una motivazione recante un apparato argomentativo al di sopra del "minimo costituzionale"- che “l’atto impugnato era ed è autorevolmente supportato dal verbale della G.d.f. che è stato fatto proprio dall’Ufficio attraverso una condivisione partecipata”; -con l’ottavo motivo si denuncia: 1) la violazione degli artt. 132 comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per omessa e comunque insufficiente motivazione della sentenza impugnata sulla questione della carenza di prova del credito tributario; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR in sede di rinvio erroneamente applicato le norme sulla ripartizione dell’onere probatorio non avendo l’Agenzia indicato e allegato quali fossero nel dettaglio le operazioni economiche in forza delle quali CRAI avrebbe ricevuto i “rimborsi” con conseguente riduzione del prezzo dichiarato in Dogana al di sotto del valore soglia minimo; al riguardo, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe ritenuto legittimo l’avviso sebbene le allegazioni generiche e imprecise dell’Ufficio non trovassero alcun riscontro documentale rilevante; - quanto alla sub censura con la quale si denuncia la omessa o comunque carente motivazione della sentenza impugnata sulla questione della carenza di prova del credito tributario, la stessa è infondata per le medesime argomentazioni svolte con riguardo al sesto motivo alle quali si fa rinvio; -quanto alla sub censura relativa alla assunta violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sotto le apparenze della denunziata violazione di legge, essa mira in realtà a provocare un'iterazione, inammissibile in questa sede di legittimità, dell'apprezzamento delle prove insindacabilmente compiuto e motivatamente svolto in sentenza dal giudice del rinvio in ossequio al principio di diritto formulato dalla Corte nella sentenza n. 5510 del 2013 secondo cui “la mancanza dei requisiti formali e di natura oggettiva, previsti dalla normativa comunitaria cogente (Regolamenti nn. 1767 /82 e 22 /88, a pplicabili ratione temporis) determina di per sè la perdita del trattamento doganale preferenziale, pure a prescindere dalla preordinata e dolosa predisposizione della frode da parte dell'operatore, rilevante ai fini penali”; in particolare, il giudice del rinvio, nel richiamare, facendolo proprio un passaggio della detta sentenza della Corte, ha affermato che nel “caso di specie, … avendo l'Amministrazione -nell'impugnato avviso di rettifica - accertato che i dazi doganali all'importazione di formaggi di origine svizzera erano stati calcolati dalla Dogana sul presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA] per azioni fruisse del prelievo agricolo preferenziale, laddove - per effetto della concessione alla società contribuente di abbuoni, premi sconti, bonifici di fine anno, in epoca successiva agli sdoganamenti - il prezzo dichiarato in Dogana, e formalmente riportato nelle fatture, era venuto a ridursi al di sotto del valore soglia minimo previsto dal citato Reg.

Ce n.1767/82, deve ritenersi che la contribuente sia incorsa, nella specie, nella definitiva perdita del trattamento doganale preferenziale”; -peraltro,la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. Sez.

L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Cass. 23518 del 2018; Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013).

Nella specie, invece, proprio un'indebita valutazione la ricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, per quanto appena ricordato, possa ritenersi violato l'art. 2697 c.c.; -con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. per avere la CTR in sede di rinvio erroneamente rigettato l’eccezione di inesistenza/nullità dell’avviso di rettifica per vizio di notifica (per non essere stato il plico consegnato al legale rappresentante o addetto di CRAI ma a un dipendente dell’azienda che svolgeva servizi di centralino nell’intero immobile sede di diverse società; per non essere stata la notifica effettuata a mezzo Ufficiale giudiziario o messo appositamente incaricato) sul presupposto della applicabilità dell’art. 156 c.p.c. sebbene l’avviso di rettifica in questione non fosse qualificabile come “atto processuale” trattandosi di atto amministrativo con conseguente inapplicabilità dell’art. 156, comma 3, cit.; -il motivo è infondato; -questa Corte ha chiarito che la validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra unatto distinto e successivo ìesclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore.

La sua notificazione dunque, quand'ancheaffetta da nullità, rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che l'art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 richiama espressamente le "norme stabilite dagli artt. 137e seguenti del codice di procedura civile", così rendendo applicabile l'art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appuntoche la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (Cass. sez. 5, n. 26762 del 2020); -nella specie, la CTR di rinvio si è uniformata al suddetto principio nell’affermare che quanto all’eccezione di nullità dell’avviso di rettifica per vizio di notifica “trova[va] applicazione al caso il disposto dell’art.156 c.p.c.”; -con il decimo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR di rinvio omesso di pronunciare sulla eccezione riproposta in sede di riassunzione del giudiziodi prescrizione quinquennale degli interessi di mora; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2948 n. 4 c.c.; -il motivo è infondato; -va fatta qui applicazione del principio più volte affermato secondo cui alla luce dei principi dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conf.

Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018); - ora, nel caso di specie la eccezione (pretermessa) concernente la questione della prescrizione degli interessi non poteva trovare comunque accoglimento; e ciò sulla base di un ragionamento in puro diritto; - p remesso che "(...)il termine triennale previsto dal la disposizione comunitaria non è applicabile nell'ipotesi in cui si controverta non della mancata corresponsione di dazi all'importazione, bensì degli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispettoal debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ." (Cass. Sez. 5, n. 14049 del 16/06/2006), in tema di decorrenza del detto termine, questa Corte ha già affermato che "Ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD)-interpretato in armonia con l'art. 232, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio del 12 ottobre 1992, n. 2913 (CDC) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia di cui alle sentenze del 31 marzo 2011, in C-546/09 e del 18 gennaio 2017, C-365/15 (par. 30) - la "data in cui il credito è divenuto esigibile", quale momento di decorrenza, degli interessi moratori coincide, nell'ipotesi di contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale, con la scadenza del termine di pagamento dell'importo relativo ai maggiori dazi da versare» (Cass. n. 19214 del 2019); il che, nel caso di recupero a posteriori, qualora la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, coincide con la data di irrevocabilità della decisione penale.Questa Corte ha enunciato, al riguardo, il condivisibile principio di diritto: "Nell'ipotesi di recupero a posteriori di maggiori dazi il cui mancato pagamento,totale o parziale, sia avvenuto a causa di un atto perseguibile penalmente, gli interessi dovuti per il ritardo nella esazione dei maggiori dazi, integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debitoprincipale e suscettibile di autonome vicende sì che il credito relativo atali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile il che coincide con la datadi irrevocabilità della sentenza penale" (Cass.n. 30901 del 2019);ne consegue la infondatezza del motivo di censura, non essendo- a fronte del decreto di archiviazione definitivo emesso il 22.4.04 - decorso alla data di notifica de ll’avviso di rettifica di accertamento (9.6.05), il termine di prescrizione quinquennale degli interessi moratori;-conl’undicesimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR in sede di rinvio condannatoerroneamente la società contribuente al pagamento delle spese di lite sebbene la stessa non fosse stata totalmente soccombente essendo stato l’avviso di rettifica in larga parte annullato con conseguente riduzione della pretesa tributaria; al riguardo, ad avviso della ricorrente, trattandosi di soccombenza reciproca, la CTR avrebbe dovuto compensare totalmente o quantomeno parzialmente le spese di lite; -il motivo è inammissibile; -in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. sez. 6-5, n. 18299 del 2022; Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11329del 26/04/2019; Sez.

U , Sentenza n. 14989 del 15/07/2005 ); -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5918del ruolo generale dell’anno 201 9, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; - ricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 1988-1996 contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5327/09/2018, depositata in data 5 dicembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -previo processo verbale della Guardia di Finanza del 26 settembre 1997, l’Agenzia delle Dogane di Como notificava, in data 9 giugno 2005,a CRAI [OSCURATO:PERSONA] per azioni (di seguito CRAI), avviso di revisione dell’accertamento in materia di prelievi agricoli in relazione ad importazioni di formaggio provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] effettuate negli anni 1988- 1996; in particolare, nell’avviso di rettifica l'Amministrazione accerta va che i dazi doganali all'importazione di formaggi di origine svizzera erano stati calcolati dalla Dogana sul presupposto che CRAI fruisse del prelievo agricolo preferenziale, laddove - per effetto della concessione alla società contribuente di abbuoni, premi sconti, bonifici di fine anno, in epoca successiva agli sdoganamenti -il prezzo dichiarato in Dogana, e formalmente riportato nelle fatture, era venuto a ridursi al di sotto del valore soglia minimo previsto dal Reg. Ce n. 1767/82, con la conseguente perdita del trattamento doganale preferenziale;-avverso il suddetto avviso di rettifica, la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como che lo accoglieva; -avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle dogane proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 13/2008 depositata il 10.3.2008, lo rigettava ritenendonon applicabile, nel caso concreto, la proroga dei termini di prescrizione dell'azione di recupero dei maggiori dazi all'importazione, prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, per il fatto che il mancato parziale pagamento di tali diritti doganali avesse causa in un illecito penalmente rilevante. Nel merito, poi, il giudice di appello considerava determinante, ai fini di escludere la contestata evasione dei dazi doganali, la decisione penale che - a suo parere - avrebbe escluso la sussistenza di azioni falsificatorie poste in essere dalla CRAI [OSCURATO:PERSONA] per azioni, al fine di lucrare i benefici fiscali in questione; -avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 5510 del 2013,depositata il 6 marzo 2013, veniva accolto nei limiti di cui in motivazione, con cassazione della pronuncia impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardiaper il riesame della vicenda alla luce dei formulati principi di diritto in tema di prescrizione dell’azione di recupero dei maggiori dazi all’importazione; -la sentenza della Corte di cassazione n. 5510 del 2013 veniva impugnatacon ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391- bis c.p.c. che veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 442 del 2018; - riassunto il giudizio di appello a cura della società contribuente, la CTR della Lombardia, con sentenza n. 5327/09/2018, dep ositata il 5/12/2018, accoglieva l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità dell’atto impugnato nei limiti indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5510 del 2013; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) quanto all’eccepita nullità dell’avviso per vizio di notifica trovava applicazione l’art. 156 c.p.c. e quanto all’assunta carenza di motivazione, l’atto impugnato era supportato dal verbale della G.d.f. che era stato fatto proprio dall’Ufficio attraverso una “condivisione partecipata”; 2) le doglianze relative alla assunta nullità dell’avviso per genericità della causa petendi ed esorbitanza degli interessi andavano disattese in quanto formulate genericamente; 3) in ordine all’eccepito passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Como per mancata impugnazione della statuizione ivi contenuta sulla infondatezza della pretesa tributaria,a conferma della correttezza dell’operato dell’Ufficio, nella sentenza n. 5510 del 2013 (oggetto di ricorso per revocazione dichiarato inammissibile con sentenza n. 442 del 2018) la Corte di cassazione aveva ritenuto irrilevante, diversamente da come osservato dal giudice di appello (nella sentenza n. 13/2008),il fatto che in sede penale non fosse stata accertata nessuna condotta falsificatrice della società contribuente finalizzata a fruire del beneficio fiscale in questione atteso che la concessione del regime preferenziale in favore dell’importatore era subordinata alla presentazione, al momento dello sdoganamento dei beni, del certificato IMA1 attestante, tra l’altro , la non inferiorità del prezzo delle merci franco frontiera alla soglia fissata dai regolamenticon conseguente perdita del trattamento agevolativo nel caso, come nella specie, di accertato godimento da parte della contribuente di sconti, premi, premi etc . e di correlata riduzione del prezzo dichiarato in dogana e formalmente riportato nelle fatture al di sotto del valore soglia minima di cui al Regolamento CE n. 1767/82; 4) quanto alla eccepita prescrizione della pretesa creditoria, per le obbligazioni tributarie insorte negli anni 1988-1989 (alle quali si applicava il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 84 del d.P.R. n. 43/73 nel testo ante modifica di cui alla legge n. 482/90) la notizia di reato era stata trasmessa all’autorità giudiziaria (nel 1995) oltre il termine di prescrizione; per l’anno 1990 e per gli anni successivi (fatta eccezione per il periodo dal 1/05/1991 al 31.12.1991, in cui si applicava la prescrizione triennale), la notizia di reato doveva considerarsi trasmessa nel rispetto del termine di prescrizione per cui, essendo stato l’avviso di rettifica notificato il 9 giugno 2005 e il decreto di archiviazione del GIP presso il competente Tribunale di Milano emesso il 22.4.2004,non poteva ritenersi maturata prescrizione alcuna del diritto dell’Amministrazione di procedere alla revisione dell’accertamento doganale; -avverso la suddetta sentenza, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a undicimotivi; -resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; -la società contribuente ha depositato memoria nonché istanza dirinvio del procedimento dichiarando di volere verificare, mediante interpello presso l’amministrazione, se la presente controversia rientri tra quelle per le quali è prevista la definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022; [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente va disattesa l’istanza della ricorrente di rinvio del procedimento non contenendo una richiesta di sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 197/2022ma essendo motivata esclusivamente dalla necessitàdi effettuare approfondimenti anche mediante interpello alla [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla ricomprensione o meno della presente controversia tra quelle per le quali è prevista la definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022; -con il primo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione –che aveva costituito, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., oggetto del ricorso incidentale condizionato nel giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza n. 5510 del 2013 ed era stata riproposta da CRAI nel giudizio di rinvio- afferente al la formazione del giudicato interno in punto di merito con riguardo alla sentenza della CTP di Como per mancata impugnazione della statuizione circa l’infondatezza del “preteso credito delle Dogane” e conseguente inammissibilità dell’impugnazione; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per non avere la CTR esaminatola predetta exceptio judicati, sebbene come si evincevadalla sentenza della Corte di cassazione nella sentenza n. 442 del 2018 – emessa a seguito di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 5510 del 2013 e depositata dalla contribuente nel giudizio di rinvio – trattavasi di questione di merito rimasta assorbita dalla questione preliminare di prescrizione e riproponibile – come nella specie avvenuto - dinanzi al giudice d el rinvio; -il motivo, con riferimento ad entrambe le sub-censure , è infondato; - va premesso che, come si evince dalla sentenza della Corte di cassazione n. 442/18 di inammissibilità del ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 5510/13, la questione della “omessa pronuncia in relazione alle eccezioni di giudicato e di inammissibilità dell’impugnazione formulate da CRAI in grado di appello” aveva costituito oggetto del ricorso incidentale condizionato da parte della contribuente nel giudizio di impugnazione della sentenza della CTR della Lombardian. 13/2008 conclusosi con la sentenza della Corte di cassazionen. 5510 del 2013; questa Corte con la sentenza n. 442/18 nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso per revocazione con il quale si denunciava l’omesso esame o pronuncia sul ricorso incidentale condizionato di CRAI, ha precisato come la Corte, nella sentenza n. 5510 del 2013 avesse deciso sul ricorso incidentale condizionato nello statuire- in caso di accoglimento del ricorso per cassazione , come nella specie avvenuto, nei limiti di cui in motivazione - la riproponibilità dinanzi al giudice del rinvio delle questioni di merito rimaste assorbite dalla decisione in punto di prescrizione; -posto quanto sopra, e premesso che costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017; Cass.28580-2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda,intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o dirigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012), nella sentenza impugnata, in ordine alla riproposta eccezione di intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Como quanto alla statuizione circa l’infondatezza nel merito della pretesa tributaria stante la valorizzazione delle risultanze del procedimento penale, la CTR di rinvio,nel richiamare, a conferma della correttezza dell’operato dell’Ufficio, il passaggio della sentenza della Corte di cassazione n. 5510 del 2013 (oggetto di ricorso per revocazione dichiarato inammissibile con sentenza n. 442/18) in cui (con riguardo ai motivi terzo e quarto di ricorso) - atteso che la concessione del regime preferenziale in favore dell’importatore era subordinata alla presentazione, al momento dello sdoganamento dei beni, del certificato IMA1 attestante, tra l’altro, la non inferiorità del prezzo delle merci franco frontiera alla soglia fissata dai regolamenti con conseguente perdita del trattamento agevolativo nel caso, come nella specie, di accertato godimento da parte della contribuente di sconti, premi, premi etc. e di correlata riduzione del prezzo dichiarato in dogana e formalmente riportato nelle fatture al di sotto del valore soglia minima di cui al Regolamento CE n. 1767/82 - si evidenziava la erroneità della affermazione del giudice di appello (nella sentenza n. 13/2008) secondo cui per escludere la contestata evasione fosse determinante la decisione penale che aveva escluso la sussistenza di azioni falsificatorie poste in essere dalla società per lucrare i benefici fiscali in questione (“Ne rileva in alcun modo – al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di appello-il fatto che in sede penale non sia stata accertata nessuna condotta falsificatrice” pag. 4 della sentenza impugnata), ha evidentemente ritenuto priva di fondamento l’eccezione di formazione di un giudicato interno quanto alla statuizione della CTP di Como di infondatezza della pretesa fiscale; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per omesso rilievo da parte della CTR in sede di rinvio del giudicato interno formatosi sulla questione della decadenza non essendo stata impugnata in cassazione da parte dell’Agenzia delle dogane la statuizione contenuta nella sentenza di appello (n. 13/2008) in punto di decadenza; -il motivo è infondato;-invero, secondo la prospettazione della ricorrente, a fronte della statuizione della CTR (nella sentenza 13/2008) di fondatezza della eccezione di “decadenza” per la revisione dell’accertamento e della impugnativa con ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle dogane delladetta pronuncia sotto il profilo della violazione delle norme sulla “prescrizione”, si sarebbe formato un giudicato interno della sentenza di appello in punto di decadenza; -va premesso che, per quanto concerne il diritto italiano, va osservato che l'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.) prevedeva che "l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni" (primo comma) e che "qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili" (terzo comma). Tale termine è stato ridotto da cinque a tre anni per effetto dell'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, applicabile ai diritti doganali sorti successivamente alla data di entrata in vigore di tale norma, fissata al 10 maggio 1991. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la pronuncia nelgiudizio penale, qualunque ne sia il contenuto, e quindi anche nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione (Cass. n.n. 30710/11; 6820/2009,20513/2006, 8139/1990). Questa Corte ha chiarito che la sopra richiamata "regola comunitaria si applica non soltanto al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, ma anche a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento, stabilito dall'art. 11 del d.lgs. 374/90, in ovvia coerenza, del resto, con la loro ratio, che è quella di impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e di impedire altresì che giovi al debitore l'ostacolo all'azione amministrativa determinato dal procedimento di indagine penale" (Cass. n. 24258 del 2019; Cass.n. 26045 del 2016, punto2.2.; in termini, sia pure con riguardo alle omologhe norme stabilite dal regolamento CEE del Consiglio numero 1697 del 1979, vedi Cass. n. 9253/13; in tal senso anche Cass. n. 5510 del 2013, pag. 5); -posto quanto sopra, avendo l’Agenzia delle dogane impugnato la sentenza di appello n. 13/2008 deducendo (con il primo, secondo e quarto motivo di ricorso) la violazione degli artt. 84 TULD e 11 del Dlgs. n. 374 del 1990, e in particolare la erroneità della pronuncia della CTR quanto alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 84, comma 3, TULD nelle ipotesi – come nella specie - di attività di revisione dell’accertamento definitivo, ha evidentemente contestato la statuizione del giudice di appello circa la ritenuta nullità dell’avviso di rettifica per intervenuta decadenzasenza che potesse configurarsi pertanto, nella specie, alcun giudicato interno sulla statuizione del giudice di appello in punto di decadenza; -con il terzo motivo si denuncia ( in via subordinata rispetto ai motivi primo e secondo), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte della CTR in sede di rinviosulla questione della prescrizione mutuando , sul punto , una inesistente decisione della Corte di cassazione che, nella sentenza n. 5510 del 2013, si era limitata ad enunciare il principio di diritto, rimettendo al giudice di merito il nuovo esame della controversia; -il motivo è infondato; -nella sentenza n. 5510 del 2013 la Corte di cassazione ha acco lto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassando la sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR per un nuovo esame della controversia nel rispetto dei seguenti principi di diritto :1) “la comunicazione al debitore dell'importo dovuto a titolo di diritti doganali può avvenire anche dopo la scadenza del termine triennale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 2- che è, pertanto, in tal caso prorogato - nell'ipotesi in cui la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, senza che tale proroga possa ritenersi esclusa ne' dalla mancata emersione nel corso delle indagini penali di notizie che l'Amministrazione non avrebbe potuto ottenere avvalendosi dei propri poteri istruttori, ne' in ragione dell'esito del procedimento penale; 2) la proroga del termine di prescrizione che viene, in tale ipotesi, a decorrere dalla data del provvedimento penale definitivo, richiede, tuttavia, che, nel corso del termine medesimo e non dopo la sua scadenza, sia trasmessa all'autorità giudiziaria la "notizia criminis", primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale"; 3) "la mancanza dei requisiti formali e di natura oggettiva, previsti dalla normativa comunitaria cogente (Regolamenti nn. 1767/82 e 22/88, applicabili ratione temporis) determina di per sè la perdita del trattamento doganale preferenziale, pure a prescindere dalla preordinata e dolosa predisposizione della frode da parte dell'operatore, rilevante ai fini penali" (pagg. 9-10 della detta sentenza); - nel la sentenza impugnata la CTR, in sede di rinvio in ordine alla invocata prescrizione della pretesa creditoria ha riportato il passaggio della sentenza della Corte di cassazione n. 5510 del 2013 secondo cui “per le obbligazioni tributarie insorte negli anni1988 e 1989 - alle quali si applica il termine quinquennale di prescrizione D.P.R. n. 43 del 1973, ex art.84, nel testo precedente la modifica di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 29- la notizia di reato è pervenuta all'autorità giudiziaria oltre il termine di prescrizione di cinque anni; per cui per tali annualità il diritto dell'Amministrazione al recupero a posteriori dei dazi doganali deve ritenersi senz'altro prescritto. Di contro, per l'anno 1990 - al quale si applica ancora il termine quinquennale di prescrizione, atteso che la riduzione di tale termine a tre anni, operata dalla norma succitata, trova applicazione dall'1.5.91 -e per gli anni successivi, fatta eccezione per il periodo dall'1.5.91 al 31.12.91 (cui si applica la prescrizione triennale) deve considerarsi trasmessa all'autorità giudiziaria (nell'anno 1995), nel rispettivo termine di prescrizione, una notizia di reato idonea a determinare la proroga del termine medesimo. Per il che, essendo stato l'avviso di rettifica dell'accertamento notificato, nel caso concreto, in data 9.6.05, ed essendo stato il decreto di archiviazione del GIP presso il competente Tribunale di Milano emesso il 22.4.04, non può ritenersi maturata - al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla CTR - prescrizione alcuna del diritto dell'Amministrazione di procedere alla revisione dell'accertamento doganale divenuto definitivo, per tutte le annualità dal 1990al 1996”; con ciò, il giudice di rinvio, pronunciando espressamente sulla questione della prescrizione,ha fatto proprie le conclusioni della Corte effettuate sulla base della documentazione in atti (incontestata iscrizione della notitia criminis relativa ad ipotesi di frodi comunitarie nel settore dei formagginel registro delle notizie di reato fin dall’anno 1995; emissione del decreto di archiviazione del GIP in data 22.04.04; notifica dell’avviso di rettifica il 9.6.05) non riscontra ndo sostanzialmente - nel riportare anche la statuizione della Corte in ordine all’onere della società contribuente di allegazione e prova di “una diversa e specifica data alla quale ancorare il decorso della prescrizione”-l’assolvimento da parte di CRAI di tale prova a contrario, con conseguente prescrizione dell’azione di recupero a posteriori dei dazi all’importazione soltanto per le annualità 1988 e 1989, e per l'annualità 1991, limitatamente al periodo dall'1.5.91 al 31.12.91 e non già per gli anni 1990-1996; -con il quarto motivo si denuncia (in via subordinata rispetto al terzo motivo): 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancata applicazioneda parte del giudice del rinvio del principiodi diritto ( enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5510 del 2013) in ordine alla verifica dell’esistenza di un atto perseguibile penalmente che avesse impedito la tempestiva determinazione dei maggiori dazi, quale presupposto per la proroga del termine di prescrizione ex art.84 TULD; 2) violazione degli artt. 132 comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per omessa motivazione sulla applicazione del principio di diritto di cui sopra; - con il quinto motivo (in via subordinata rispetto al terzo motivo) si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancata applicazione da parte del giudice del rinvio del principio di diritto (enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5510 del 2013) in ordine alla verifica della trasmissione della notitia criminis (che giammai poteva risalire a data anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] cioè alla data della sua stessa formazione) nonché alla verifica della esistenza e della durata di un conseguente procedimento penale; 2)violazione degli artt. 132 comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per omessa motivazione sulla applicazione del principio di diritto di cui sopra; - i motivi quarto e quinto - da trattare insieme per connessione - si profilano, con riguardo ad entrambe le subcensure formulate, in parte inammissibili e,in parte, infondati; -con riferimento al quarto motivo con il quale viene denunciata l’erronea applicazione da parte della CTR del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5510 del 2013 in base al quale “la comunicazione al debitore dell'importo dovuto a titolo di diritti doganali può avvenire anche dopo la scadenza del termine triennale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 2 - che è, pertanto, in tal caso prorogato - nell'ipotesi in cui la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente”, lo stesso si profila inammissibile in quanto non coglie il significato dell’enunciato principio di diritto nella parte in cui lamenta la mancata verifica da parte del giudice del rinvio “della esistenza di un atto perseguibile penalmente che aveva reso impossibile la mancata determinazione del dazio ”atteso che la qualifica zione di un atto come passibile di un'azione giudiziaria repressiva -o, va aggiunto, come perseguibile penalmente - rientra nella competenza delle autorità doganali che devono stabilire l'importo esatto dei dazi di cui si tratta (Corte giust. 18 dicembre 2007 in causa C-62/06, [OSCURATO:PERSONA]) e non già del giudice di merito.Sufficiente è quindi, ai fini della proroga, che le autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi ravvisino una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale e comunichino la relativa notizia entro il termine [quinquennale o triennale] dalla contabilizzazione o dall'esigibilità dell'obbligazione doganale (Cass. sez. 5 n. 30901 del 2019); invero, nella specie, il giudice del rinvio, con una motivazione contenente un apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale”, ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto nel ritenere non decorso, al momento della notifica (9 giugno 2005) de ll’avviso di rettifica dell’accertamento in questione il termine [quinquennale o triennale]di prescrizione e/o decadenza, essendo stato tale termine, a fronte dei fatti di reato risalenti agli anni 1990 - 1996 – in forza della notitia criminis relativa ad ipotesi di frodi comunitarie nel settore dei formaggi comunicata tempestivamente alla A.G. nell’ anno 1995 - "prorogato" fino a [cinque o tre anni] successivi alla data del decreto irrevocabile di archiviazione del 22 aprile 2004; - con rifer imento al quinto motivo con il quale viene denunciata l’erronea applicazione da parte della CTR del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5510 del 2013 in base al quale “la proroga del termine di prescrizione che viene, in tale ipotesi, a decorrere dalla data del provvedimento penale definitivo, richiede, tuttavia, che, nel corso del termine medesimo e non dopo la sua scadenza, sia trasmessa all'autorità giudiziaria la "notizia criminis", primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale", va osservato che nella sentenza impugnata ilgiudice del rinvioha fatto buon governo di tale principio in o rdine alla verifica della trasmissione della notitia criminis,nell’affermare – riporta ndo un passaggiosul punto della sentenza della Corte – che “ per l'anno 1990 - al quale si applica ancora il termine quinquennale di prescrizione, atteso che la riduzione di tale termine a tre anni, operata dalla norma succitata, trova applicazione dall'1.5.91 -e per gli anni successivi, fatta eccezione per il periodo dall'1.5.91 al 31.12.91 (cui si applica la prescrizione triennale) deve considerarsi trasmessa all'auto rità giudiziaria (nell'anno 1995), nel rispettivo termine di prescrizione, una notizia di reato idonea a determinare la proroga del termine medesimo. Per il che, essendo stato l'avviso di rettifica dell'accertamento notificato, nel caso concreto, in data 9.6.05, ed essendo stato il decreto di archiviazione del GIP presso il competente Tribunale di Milano emesso il 22.4.04, non può ritenersi maturata - al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla CTR - prescrizione alcuna del diritto dell'Amministrazione di procedere alla revisione dell'accertamento doganale divenuto definitivo, per tutte le annualità dal 1990 al 1996”;-inammissibile in quanto non coglie il significato dell’enunciato principio di diritto si profila, invece, la censura nella parte in cui denuncia la mancata applicazione di quest’ultimo in ordine “ alla verifica dell’esistenza e della durata di un conseguente procedimento penale”, atteso che l’art. 84 TULD “non esige che azioni giudiziarie repressive siano effettivamente avviate dalle autorità penali dello Stato Membro” (Cass. n. 30901 del 2019); invero, la CTR - con una motivazione recante un apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" -ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte nella sentenza n. 5510 del 2013 in base al quale ai fini della proroga del termine di prescrizione è necessario – ma anche sufficiente - la trasmissione all’autorità giudiziaria della notitia criminis nel corso del termine ste sso senza assuma rilevanza l’esistenza e la conclusione di un conseguente procedimento penale; -con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia del giudice del rinvio sulla esistenza e sulla prova della pretesa tributaria essendosi limitato ad affermare la legittimità dell’avviso di rettifica in questione “nei limiti indicati dalla Corte di cassazione” nella sentenza n. 5510 del 2013; in subordine, si lamenta la violazione degli artt. 132 comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per omessa e comunque insufficiente motivazione sulla esistenza e sulla prova della pretesa tributaria e sul relativo quantum; -il motivo è infondato; - invero, nella senten za impugnata la CTR – riportando un passaggio della sentenza n. 5510/2013-ha affermato che “con riferimento al caso di specie, … avendo l'Amministrazione - nell'impugnato avviso di rettifica - accertato che i dazi doganali all'importazione di formaggi di origine svizzera erano stati calcolati dalla Dogana sul presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA] per azioni fruisse del prelievo agricolo preferenziale, laddove - per effetto della concessione alla società contribuente di abbuoni, premi sconti, bonifici di fine anno, in epoca successiva agli sdoganamenti - il prezzo dichiarato in Dogana, e formalmente riportato nelle fatture, era venuto a ridursi al di sotto del valore soglia minimo previsto dal citato Reg. Ce n.1767/82, deve ritenersi che la contribuente sia incorsa, nella specie, nella definitiva perdita del trattamento doganale preferenziale. … Nè rileva in alcun modo - al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di appello - il fatto che in sede penale non sia stata accertata nessuna condotta falsificatrice da parte dell'odierna resistente, finalizzata a fruire del beneficio fiscale inparola. La mancanza dei suindicati requisiti formali e di natura oggettiva, previsti dalla normativa comunitaria cogente, infatti, determinano di per sè la perdita del trattamento doganale preferenziale, pure a prescindere dalla preordinata e dolosa predisposizione della frode da parte dell'operatore, rilevante ai fini penali” (pag. 4 della sentenza impugnata); ne consegue che non risultano configurabili né una omissione di pronuncia né tantomeno una omessa o carente motivazione circa la fondatezza della pretesa tributaria nell’an e nel quantum ; - con il settimo motivo si denuncia : 1) la violazione degli artt. 132 comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per omessa e comunque insufficiente motivazione della sentenza impugnata sulle questionidel difetto di motivazione dell’avviso di rettifica e di mancata prospettazione dei fatti costitutivi della pretesa avendo la CTR, nel rigettare tale censura, fatto riferimento al verbale della G.d.f. richiamato nell’avviso sebbene lo stesso non fosse stato né allegato né in esso trascritto; 2) violazione degli artt. 11, comma 5, del d.lgs. n.374/90 e dei principio sull’obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari; -il motivo, sotto entrambi i profili denunciati, è infondato; -secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. Parimenti l'art. 42, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che solo se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (Cass. n. 28713 del 2017; n. 407 del 2015; n. 18073 del 2008; v. da ultimo, Cass. n. 14995 del 2020); nella specie, quanto alla asserita carenza di motivazione e mancanza della documentazione richiamata per relationem, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, nel ritenere – con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità e una motivazione recante un apparato argomentativo al di sopra del "minimo costituzionale"- che “l’atto impugnato era ed è autorevolmente supportato dal verbale della G.d.f. che è stato fatto proprio dall’Ufficio attraverso una condivisione partecipata”; -con l’ottavo motivo si denuncia: 1) la violazione degli artt. 132 comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per omessa e comunque insufficiente motivazione della sentenza impugnata sulla questione della carenza di prova del credito tributario; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR in sede di rinvio erroneamente applicato le norme sulla ripartizione dell’onere probatorio non avendo l’Agenzia indicato e allegato quali fossero nel dettaglio le operazioni economiche in forza delle quali CRAI avrebbe ricevuto i “rimborsi” con conseguente riduzione del prezzo dichiarato in Dogana al di sotto del valore soglia minimo; al riguardo, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe ritenuto legittimo l’avviso sebbene le allegazioni generiche e imprecise dell’Ufficio non trovassero alcun riscontro documentale rilevante; - quanto alla sub censura con la quale si denuncia la omessa o comunque carente motivazione della sentenza impugnata sulla questione della carenza di prova del credito tributario, la stessa è infondata per le medesime argomentazioni svolte con riguardo al sesto motivo alle quali si fa rinvio; -quanto alla sub censura relativa alla assunta violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sotto le apparenze della denunziata violazione di legge, essa mira in realtà a provocare un'iterazione, inammissibile in questa sede di legittimità, dell'apprezzamento delle prove insindacabilmente compiuto e motivatamente svolto in sentenza dal giudice del rinvio in ossequio al principio di diritto formulato dalla Corte nella sentenza n. 5510 del 2013 secondo cui “la mancanza dei requisiti formali e di natura oggettiva, previsti dalla normativa comunitaria cogente (Regolamenti nn. 1767 /82 e 22 /88, a pplicabili ratione temporis) determina di per sè la perdita del trattamento doganale preferenziale, pure a prescindere dalla preordinata e dolosa predisposizione della frode da parte dell'operatore, rilevante ai fini penali”; in particolare, il giudice del rinvio, nel richiamare, facendolo proprio un passaggio della detta sentenza della Corte, ha affermato che nel “caso di specie, … avendo l'Amministrazione -nell'impugnato avviso di rettifica - accertato che i dazi doganali all'importazione di formaggi di origine svizzera erano stati calcolati dalla Dogana sul presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA] per azioni fruisse del prelievo agricolo preferenziale, laddove - per effetto della concessione alla società contribuente di abbuoni, premi sconti, bonifici di fine anno, in epoca successiva agli sdoganamenti - il prezzo dichiarato in Dogana, e formalmente riportato nelle fatture, era venuto a ridursi al di sotto del valore soglia minimo previsto dal citato Reg. Ce n.1767/82, deve ritenersi che la contribuente sia incorsa, nella specie, nella definitiva perdita del trattamento doganale preferenziale”; -peraltro,la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Cass. 23518 del 2018; Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013). Nella specie, invece, proprio un'indebita valutazione la ricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, per quanto appena ricordato, possa ritenersi violato l'art. 2697 c.c.; -con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. per avere la CTR in sede di rinvio erroneamente rigettato l’eccezione di inesistenza/nullità dell’avviso di rettifica per vizio di notifica (per non essere stato il plico consegnato al legale rappresentante o addetto di CRAI ma a un dipendente dell’azienda che svolgeva servizi di centralino nell’intero immobile sede di diverse società; per non essere stata la notifica effettuata a mezzo Ufficiale giudiziario o messo appositamente incaricato) sul presupposto della applicabilità dell’art. 156 c.p.c. sebbene l’avviso di rettifica in questione non fosse qualificabile come “atto processuale” trattandosi di atto amministrativo con conseguente inapplicabilità dell’art. 156, comma 3, cit.; -il motivo è infondato; -questa Corte ha chiarito che la validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra unatto distinto e successivo ìesclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore. La sua notificazione dunque, quand'ancheaffetta da nullità, rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che l'art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 richiama espressamente le "norme stabilite dagli artt. 137e seguenti del codice di procedura civile", così rendendo applicabile l'art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appuntoche la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (Cass. sez. 5, n. 26762 del 2020); -nella specie, la CTR di rinvio si è uniformata al suddetto principio nell’affermare che quanto all’eccezione di nullità dell’avviso di rettifica per vizio di notifica “trova[va] applicazione al caso il disposto dell’art.156 c.p.c.”; -con il decimo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR di rinvio omesso di pronunciare sulla eccezione riproposta in sede di riassunzione del giudiziodi prescrizione quinquennale degli interessi di mora; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2948 n. 4 c.c.; -il motivo è infondato; -va fatta qui applicazione del principio più volte affermato secondo cui alla luce dei principi dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018); - ora, nel caso di specie la eccezione (pretermessa) concernente la questione della prescrizione degli interessi non poteva trovare comunque accoglimento; e ciò sulla base di un ragionamento in puro diritto; - p remesso che "(...)il termine triennale previsto dal la disposizione comunitaria non è applicabile nell'ipotesi in cui si controverta non della mancata corresponsione di dazi all'importazione, bensì degli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispettoal debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ." (Cass. Sez. 5, n. 14049 del 16/06/2006), in tema di decorrenza del detto termine, questa Corte ha già affermato che "Ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD)-interpretato in armonia con l'art. 232, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio del 12 ottobre 1992, n. 2913 (CDC) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia di cui alle sentenze del 31 marzo 2011, in C-546/09 e del 18 gennaio 2017, C-365/15 (par. 30) - la "data in cui il credito è divenuto esigibile", quale momento di decorrenza, degli interessi moratori coincide, nell'ipotesi di contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale, con la scadenza del termine di pagamento dell'importo relativo ai maggiori dazi da versare» (Cass. n. 19214 del 2019); il che, nel caso di recupero a posteriori, qualora la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, coincide con la data di irrevocabilità della decisione penale.Questa Corte ha enunciato, al riguardo, il condivisibile principio di diritto: "Nell'ipotesi di recupero a posteriori di maggiori dazi il cui mancato pagamento,totale o parziale, sia avvenuto a causa di un atto perseguibile penalmente, gli interessi dovuti per il ritardo nella esazione dei maggiori dazi, integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debitoprincipale e suscettibile di autonome vicende sì che il credito relativo atali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile il che coincide con la datadi irrevocabilità della sentenza penale" (Cass.n. 30901 del 2019);ne consegue la infondatezza del motivo di censura, non essendo- a fronte del decreto di archiviazione definitivo emesso il 22.4.04 - decorso alla data di notifica de ll’avviso di rettifica di accertamento (9.6.05), il termine di prescrizione quinquennale degli interessi moratori;-conl’undicesimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR in sede di rinvio condannatoerroneamente la società contribuente al pagamento delle spese di lite sebbene la stessa non fosse stata totalmente soccombente essendo stato l’avviso di rettifica in larga parte annullato con conseguente riduzione della pretesa tributaria; al riguardo, ad avviso della ricorrente, trattandosi di soccombenza reciproca, la CTR avrebbe dovuto compensare totalmente o quantomeno parzialmente le spese di lite; -il motivo è inammissibile; -in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. sez. 6-5, n. 18299 del 2022; Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11329del 26/04/2019; Sez. U , Sentenza n. 14989 del 15/07/2005 ); -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio
Sentenza Cassazione n. 07980/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris