CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-CONTROAgenzia del Demanio – [OSCURATO:PERSONA] - Genova, in persona del legale rap-presentante pro tempore- intimata -avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1124/2020, depo-sitata il 20/11/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1 RG n. 9845/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9845/2021Numero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 16842/2026Data pubblicazione 29/05/2026RILEVATO CHE:1. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 444/2018, respingevale domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria di beni dema-niali marittimi ad uso turistico-ricreativo nel Comune di Sanremo,per la declaratoria di illegittimità del canone demaniale richiestoledal Comune di Sanremo per l'anno 2016.Il Tribunale, per quel che qui ancora rileva, riteneva l'applicabilitàdella disciplina di cui all'art. 1, comma 251, della legge n. 296 del2006 ai rapporti concessori già in corso, richiamando la sentenzadella Corte costituzionale n. 302 del 2010, che aveva respinto la tesidell'asserita disparità di trattamento tra gestioni di attività balnearicon immobili acquisiti allo Stato e quelle con strutture amovibili, nonessendo le due situazioni assimilabili.Inoltre, riteneva assimilabile lo stabilimento balneare a una verae propria attività commerciale, ai fini delle classificazioni OMI appli-cabili, escludendo la titolarità da parte del concessionario di un dirittodi superficie sulle costruzioni realizzate, con applicazione dell'art. 49cod. nav., in caso di rinnovo della concessione.2. La società proponeva appello ritenendo inapplicabili i canonimaggiorati ai rapporti ancora in corso e la non corretta applicazionedell'art. 49 cod. nav., e reputando l'assimilazione degli stabilimentibalneari alla categoria dei «negozi» in luogo di quella dei «capan-noni».3. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 1124/2020, de-positata il 20/11/2020, rigettava l'appello.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale affermava chela nuova disciplina dei canoni concessori si applicava, a partire dal 1gennaio 2007, anche alle concessioni già in corso, che proseguivanosotto il regime della nuova disciplina.2 RG n. 9845/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9845/2021Numero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 16842/2026Data pubblicazione 29/05/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]5. È rimasta intimata l'Agenzia del demanio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione o falsa applicazione della legge 296/2006, art. 251».2. Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinunciaal ricorso per cassazione, erroneamente iscritto a ruolo per la se-conda volta.Infatti, in altro procedimento precedentemente iscritto a ruolo(n. 9509/2021), ma avente ad oggetto lo stesso ricorso per cassa-zione contro la stessa sentenza della Corte di appello (n. 1124 del2020), questa Corte, prendendo atto della rinuncia al ricorso daparte della [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato estinto il giudizio (Cass., sez. 3,8/3/2025, n. 6202).3. In assenza di attività processuale da parte dell'intimato non siprovvede alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.4. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione delgiudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vit-toriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versatoall'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del2018). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026Il PresidenteGuido Mercolino3 RG n. 9845/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio