CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 29292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2142021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aspetti, questi, esaminati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, nella sentenza impugnata; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della • cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila e.uro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il .PtUffis,;-C