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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 1965

Cassazione n. 49744/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1965 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, difensore di PETRILLO Enrico, chiede di poter integrare i motivi aggiunti allegando le sentenze del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

V (RG 11146/11) e Sez.

VI (RG 13758/18+9029/19).

Il PG non si oppone.

La Corte acquisisce gli atti prodotti dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9.5.2022 il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli emessa in data 9.4.2022 nei confronti di PETRILLO Enrico, con cui veniva applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere - nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari con provvedimento del medesimo Gip del 9.5.2022 - per ritenuta gravità indiziaria in riferimento al reato di cui agli artt. 110, 416 bis (rispetto alla originaria prospettazione di partecipazione alla associazione di stampo mafioso). 1.1 L'associazione di stampo mafioso cui ineriscono, secondo la contestazione, le condotte del Petrillo è rappresentata dal "clan Moccia", suddiviso in distinte articolazioni territoriali e avente un territorio di competenza individuato nelle località di Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Cardito, Caivano, Arzano.

Si individua nella richiesta cautelare (incentrata sulla ipotesi di partecipazione) il Petrillo quale fiduciario dei componenti della dirigenza del sodalizio, costituito dal nucleo ristretto della famiglia Moccia, ed in tal senso destinatario diretto di ordini e direttive impartiti da questi ultimi e a sua volta tenuto a riferire e rendicontare ai medesimi, nonché quale imprenditore nel settore edile e del commercio di materiali per l'edilizia, favorito, finanziato, protetto e a disposizione dei fratelli Moccia dai quali riceveva ordini e con i quali condivideva di fatto interessi economici poiché destinatari dei loro investimenti occulti, impiegati e immessi nelle numerose attività d'impresa gestite dai medesimi.

2. Nella valutazione dei contributi dimostrativi, rappresentati da più dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia e captazioni di conversazioni, il GIP non individua gli estremi della condotta partecipativa bensì, come si è detto, quelli del concorso esterno in associazione mafiosa.

In particolare, le considerazioni espresse nel titolo genetico (pagine 1273 e ss.) possono sintetizzarsi nel senso che il Petrillo, pur non stabilmente inserito nel sodalizio criminale, è stato a lungo 'protetto' dal clan Moccia ed avrebbe ricambiato la protezione ricevuta con il periodico versamento di somme di denaro.

L'evento del concorso esterno viene in tal modo individuato nell'afflusso di 'maggiore ricchezza' nelle casse del clan. 2.1 in sede di riesame la difesa ha prospettato, in sintesi : / - l'irrilevanza dei rapporti tra la moglie del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari con la famiglia Moccia; la partecipazione del PETRILLO alle cerimonie nuziali dei fratelli MOCCIA e al funerale della loro genitrice; la conoscenza e frequentazione tra il PETRILLO e il poliziotto ZIMBALDI; i meri rapporti commerciali tra il PETRILLO e la società MO.MO .TER. - l'assenza di rilevanza indiziaria delle conversazioni del PETRILLO con lo ZIMBALDI, le quali dimostrerebbero, contrariamente all'assunto accusatorio, che l'indagato sarebbe stato costretto più volte dai vertici del Clan ad abbandonare il lavoro che svolgeva prima e non sarebbe pertanto un prestanome dei fratelli Moccia. - la genericità delle accuse mosse al PETRILLO dai diversi collaboratori di giustizia, evidenziando l'inattendibilità di alcune e comunque l'assenza di reale convergenza sulle modalità dei rapporti intrattenuti con la famiglia Moccia. 2.2 Il Tribunale in sede di valutazione ha innanzitutto richiamato per relationem il contenuto dell'ordinanza impugnata, condividendone l'impianto.

Si afferma in particolare che le censure difensive rivelano una valutazione frazionata della pluralità di elementi indiziari acquisiti, omettendone un apprezzamento unitario e proponendone una lettura soggettiva non condivisibile perché in contrasto con le evidenze probatorie.

Inoltre, si evidenzia come la difesa abbia ridotto in modo irragionevole il significato delle auto-eloquenti conversazioni intercettate.

Si ritiene altresì che í contributi dichiarativi siano tutti convergenti in ordine al nucleo essenziale del thema probandum , essendo emersa la continuità di rapporti e la protezione fornita dal clan all'impresa del Petrillo, cui ha fatto seguito l'apporto economico in favore del sodalizio criminale.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA].

I motivi sono di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione della presente decisione, ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 3.1 Al primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e insussistenza e vizio di motivazione.

Nella specie si deduce violazione e erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 110, 416 bis c.p. con riferimento all'asserita elargizione di denaro e di materiali edili al "clan Moccia".La difesa censura la motivazione nella parte inerente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al concorso esterno dell'indagato nell'associazione mafiosa c.d.

"clan Moccia".

Si sostiene che il provvedimento impugnato si tradurrebbe in una mera asserzione circa la sussistenza del reato contestato e non in una decisione frutto di adeguato percorso motivazionale.

In merito, la difesa richiama un recente orientamento interpretativo di legittimità secondo cui "Risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà".

Il provvedimento impugnato non offre alcun elemento di fatto circa l'esistenza di "momenti di particolare difficoltà" del "clan Moccia" nei quali il Petrillo avrebbe fornito il suo contributo, e, peraltro, la consistenza economica e organizzativa del "clan Moccia", come illustrata nella intera indagine recepita dal GIP, sarebbe tale da escludere in radice la portata "salvifica" e "determinante" dell'eventuale apporto esterno del Petrillo.

La difesa rileva che gli unici elementi specifici riportati nell'ordinanza impugnata dai quale potrebbe verificarsi l'entità del contributo conferito dal Petrillo sono le dichiarazioni rese dei collaboratori di giustizia (PUZIO e D'ANGELO) dove si fa riferimento a "dazioni di denaro o di materiali edili", ma queste si presentano caratterizzate da palese genericità con riferimento all'ammontare delle somme cui si fa riferimento, all'entità di queste in raffronto alla consistenza dell'associazione nonché, in ultima battuta, con riferimento all'individuazione dei beneficiari di tali asseriti contributi, i quali appaiono, nella gran parte delle dichiarazioni, destinati solo di singoli adepti, e non dell'associazione, e quindi inidonei a configurare la sussistenza del reato in contestazione. 3.2 Al secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al disposto di cui agli artt. 110, 416 bis cod.pen., inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento agli artt. 192 c.p.p., 292 c.2. lett. c) cod.proc.pen. e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente sottolinea la genericità delle dichiarazioni di accusa nonché la contraddittorietà tra le stesse ed elementi di carattere oggettivo, con particolare riferimento ad un ulteriore aspetto dell'asserito contributo del Petrillo all'associazione, ovvero la circostanza, tratta dalle dichiarazioni accusatorie di altri due collaboratori di giustizia (SCAFUTO e CINQUEGRANA), dell'asserita immissione di capitali provenienti dal "clan Moccia" nell'azienda del Petrillo, circostanze che si sostanziano in un addebito di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA], oltre a rilevare l'assenza di alcuna contestazione di riciclaggio mossa al Petrillo dall'Ufficio del P.M., mette in luce la contraddittorietà insanabile di queste accuse con quelle mosse da altri collaboratori di giustizia e, più le generale, l'incongruenza e l'inattendibilità di molte delle dichiarazioni accusatorie riportate.

Contraddittorietà che peraltro, secondo il ricorrente, rende apparente la motivazione del Tribunale che parla di "dichiarazioni dei collaboranti ... perfettamente sovrapponibilre convergenti.

Da ciò la Difesa deduce, ancora una volta, l'insussistenza di indicazioni di elementi giustificativi per la corretta configurabilità del reato di concorso esterno. 3.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione in riferimento all'illegittima valorizzazione accusatoria conferita alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in relazione ai benefici ricevuti dal Petrillo pur in assenza di necessari riscontri richiesti dall'art. 192 c.p.p.

Nella specie, si fa riferimento ai vantaggi che il PETRILLO avrebbe conseguito per effetto della sua "vicinanza" alla famiglia Moccia, la cui sussistenze emerge sempre dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La difesa, oltre a richiamare quanto detto nei primi due motivi di ricorso con riferimento all'insussistenza di un idoneo contributo e alla contraddittorietà logica e non sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, tali da dar luogo ad una grossa incongruenza dell'impianto accusatorio, ribadisce l'ulteriore incongruenza delle dichiarazioni di due collaboratori secondo cui la società EDILMER del ricorrente sarebbe gestita per conto dei Moccia con la nuova qualificazione del reato contestato ovvero concorso esterno in associazione mafiosa: se la società fosse di fatto gestita dai Moccia, il Petrillo avrebbe dovuto considerarsi intraneo al clan e non concorrente esterno.

Con riferimento ai benefici che il Petrillo avrebbe ricevuto dal clan, il ricorrente pone invece in luce l'ulteriore contraddittorietà tra le dichiarazioni del PUZIO e quelle del D'ANGELO, concludendo che l'unica fonte di prova per la contestazione del concorso esterno sarebbe integrata dalle dichiarazioni di D'ANGELO, ma queste si presentano comunque contraddistinte da assoluta genericità, palese contraddittorietà, nonché totale mancanza di riscontri.3.4 Al quarto motivo si deduce illogicità della motivazione posta a sostegno della valenza probatoria delle intercettazioni ambientali operate, nonché inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità.

Il ricorrente deduce, in primo luogo, che il Tribunale in motivazione abbia operato una irragionevole omissione della circostanza per cui, a fronte di migliaia di intercettazioni telefoniche ed ambientali, raccolte nel corso di svariati anni, non ve ne sia nessuna intercorrente tra il Petrillo e qualche componente della famiglia Moccia, :il che si pone in contrasto logico con l'asserito sussistenza di un proficuo e intenso rapporto d'affari tra il Petrillo e i Moccia.

In secondo luogo, anche nelle varie intercettazioni intercorse tra il Petrillo ed altri soggetti, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione i numerosi elementi favorevoli al Petrillo. 3.5 Al quinto motivo si deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento all'art. 292 comma 2 ter cod.proc.pen. e vizio di motivazione.

Il ricorrente definisce sbrigativa e immotivata l'asserzione del Tribunale secondo la quale i temi trattati nella memoria difensiva dovrebbero considerarsi inconferenti e, come tali, addirittura non meritevoli di alcuna considerazione.

Ciò si traduce in una incompletezza argomentativa, passibile di annullamento.

Inoltre, la Difesa mette in luce un ulteriore incongruenza logica del provvedimento del Tribunale, nella parte in cui ritiene infondate le doglianze difensive in riferimento ai rapporti tra EDILMER e la società MO.MO .TER S.r.l., società che si occupa di scavi, definendoli rapporti "anomali", senza spiegare in che termini l'asserita anomalia potesse avere rilevanza e porsi a base probatoria della contestazione mossa al Petrillo. 3.6 Al sesto motivo si deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento all'art. 292 comma secondo lett. c), cod,proc.pen. in ragione della mancata indicazione della data di commissione del reato. 3.7 Al settimo motivo si deduce l' inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento all'art. 274 cod.proc.pen. .

Non sarebbe congruamente argomentata la ricorrenza delle esigenze cautelari.

4. Con motivi aggiunti la difesa ha ribadito i contenuti essenziali delle doglianze.

Sono state prodotte in udienza talune decisioni di merito relative alle considerazioni difensive.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. La difesa, in particolare ai primi tre motivi, pone un tema di «congruenza argomentativa» della decisione in rapporto alla qualificazione giuridica di concorso esterno in associazione mafiosa, mantenuta dal Tribunale.

L' esame di tale doglianza richiede lo sviluppo - sia pur sintetico - di alcune considerazioni preliminari in diritto. 2.1 Le pronunzie intervenute nel corso del tempo da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (negli anni 1994, 2002 e 2005) hanno ormai radicato, sia pure con differenti accentuazioni di alcuni profili, il dato giuridico della ammissibilità del concorso ex art.110 c.p. anche in riferimento alla fattispecie plurisoggettiva di associazione, nel senso che assume la qualità di concorrente 'esterno' nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che - priva dell'affectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa -, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez.

U. n. 22327 del 30.10.2002, rv 224181) .

A ben vedere, la rilevanza e la stessa verificabilità processuale delle condotte di concorso 'esterno' è da sempre strettamente correlata - tanto sul piano teorico che su quello ricostruttivo - alla esatta perimetrazione delle condotte di partecipazione, nel senso che lì dove l'elemento di prova si risolva in un rassicurante «indicatore» dell'avvenuto inserimento del soggetto, con carattere di tendenziale stabilità e assunzione di un ruolo, nella compagine associativa si avrà partecipazione, lì dove il concorso esterno è necessariamente ancorato ad un modello «causalmente orientato» e presuppone da un lato la presa d'atto del non/inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (le modalità alternative di ricostruzione delle due diverse ipotesi delittuose sono state evidenziate con particolare chiarezza, tra le molte, da Sez.

VI n. 16958 del 8.1.2014, rv 261475, nonchè da Sez.

VI n. 8674 del 24.1.2014, rv 258807).Condotta, quella del concorrente esterno, che per essere punibile deve essere alimentata dal dolo (diretto ma generico) inteso come previa rappresentazione e accettazione del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento (anche parziale) degli scopi della associazione (tra le molte, Sez.

V n. 15727 del 9.3.2012, rv 252330, ove si è precisato che il rafforzamento del sodalizio può non essere l'unico o il primario obiettivo perseguito dall'agente, potendo concorrere con uno scopo individuale, ma deve essere previsto, accettato e perseguito come risultato quantomeno 'altamente probabile' della propria condotta ) .

Se, infatti, l'evento (in senso giuridico e materiale) che la norma incriminatrice di cui all'art.416 bis tende a reprimere è l'esistenza ed operatività concreta di un 'consorzio umano organizzato' (l'associazione mafiosa) avente determinate caratteristiche tipiche (sul piano degli scopi e delle modalità utilizzate per conseguirli), è del tutto pacifico che rispetto a tale 'dato' fenomenico debbano assumere rilievo penalistico non soltanto le condotte direttamente espressive di 'intraneità' (in quanto dimostrative della connaturale ripartizione di compiti, attribuiti agli associati in senso stretto) ma altresì tutte quelle condotte che, pur poste in essere da soggetti 'esterni', contribuiscano in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell'evento in questione. 2.2 Circa tale aspetto va peraltro precisato e ribadito (in rapporto al primo motivo di ricorso) che alla identificazione dell'evento (ed alla stessa punibilità della condotta del concorrente esterno) è del tutto estranea la verifica delle «condizioni di salute» della compagine associativa.

Sul tema, nessun rilievo innovativo (rispetto ai precedenti interventi delle Sezioni Unite di questa Corte) può essere attribuito ai contenuti della sentenza S.U.Chioccini, invocata dalla difesa del ricorrente (sent. n. 8545 del 19.12.2019, dep.2020).

In effetti nella motivazione di detta decisione compare nuovamente il riferimento alla condizione di «fibrillazione» dell'organismo associativo : [..] partendo dal dato comune alle figure giuridiche richiamate, inerente alla esistenza dell'associazione territoriale illecita, quel che caratterizza il concorrente esterno rispetto all'autore dell'illecito aggravato è che solo il primo ha un rapporto effettivo e strutturale con il gruppo, della cui natura e funzione ha una conoscenza complessiva, che gli consente di cogliere l'assoluta funzionalità del proprio intervento, ancorché unico, alla sopravvivenza o vitalità del gruppo.

Inoltre perché possa dirsi realizzata la fattispecie delittuosa si richiede che si verifichi il risultato positivo per l'organizzazione illecita, conseguente a tale intervento esterno, che si caratterizza per la sua infungibilità.

Non a caso elemento differenziale della condotta è l'intervento non tipico dell'attività associativa, ma maturato in condizioni particolari (la cd. fibrillazione o altrimenti definita situazione di potenziale capacità di crisi della struttura), che rendono ineludibile un intervento esterno, per la prosecuzione dell'attività.

Rispetto allo sviluppo dello scopo sociale l'azione del concorrente esterno si contraddistingue da elementi di atipicità ed al contempo di necessarietà in quel particolare ambito temporale [..] .

Ad avviso del Collegio, tuttavia, la decisione in parola non realizza una effettiva «rivisitazione» dei contenuti della decisione Mannino del 2005 - posto che non era certo oggetto del contrasto interpretativo da risolvere il tema del concorso esterno, trattandosi della natura oggettiva o soggettiva dell'aggravante finalistica - e si limita a riprodurre, a fini meramente comparativi rispetto al dolo dell'autore del reato aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, una delle tesi interpretative sul concorso esterno, in realtà ampiamente superata dalla posteriore evoluzione giurisprudenziale.

Non sì tratta, pertanto, di un principio di diritto vincolante per le decisioni da assumersi in sezione semplice, ai sensi dell'art.618 comma 1 bis cod.proc.pen., proprio in ragione del fatto che la considerazione (per quanto sinora detto, non condivisibile) compare nella sentenza Chioccini come tema accessorio, che lambisce ma non inquadra l'oggetto del contrasto giurisprudenziale rimesso alla soluzione dell'organo di composizione dei contrasti.

Di qui la necessaria riproposizione dei contenuti della decisione Mannino, sin qui posta in essere. 2.3 Resta peraltro ferma la considerazione per cui il tratto di maggiore problematicità teorica e ricostruttiva - in sede nomofilattica e di merito - consiste nel criterio di apprezzamento della idoneità causale (della condotta posta in essere dal preteso concorrente esterno) in rapporto alla integrazione o meno dell'evento.

La connotazione 'innovativa' della decisione emessa dalle Sezioni Unite in data 12.7.2005 (ricorrente [OSCURATO:PERSONA], rv 231671) sta infatti, come è noto, nella necessità di un apprezzamento concreto di tale aspetto (ovviamente anche sulla base di un rassicurante ragionamento indiziario) con verifica processuale che tende a spostarsi dalla 'prospettazione dell'agente' ( valutazione ex ante) alla constatazione ex post della «efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente» (parla espressamente di accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza della condotta nella vita e nella operatività del sodalizio criminoso Sez.

VI n.542 del 10.5.2007, rv 238242, relativa al noto caso Contrada).Ora, tale sottolineatura è figlia di una condivisibile impostazione teorica - realizzata nella decisione Mannino del 2005 - tesa a far rifluire nella costruzione dell'istituto i principi essenziali del concorso di persone nel reato, tra cui assume un indubbio rilievo la previsione normativa di cui all'art. 115 cod.pen. secondo cui non risulta punibile il mero «tentativo di concorso» ossia il semplice accordo per commettere un reato o l'istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del reato.

Da qui la ricerca di un criterio oggettivo idoneo al recupero della tipicità (l'efficacia causale del contributo per la realizzazione del 'medesimo reato' , sì da poter affasciare la condotta del concorrente esterno con quella degli associati in rapporto al permanere della lesione del bene protetto, sub specie integrità dell'ordine pubblico) e la richiesta ampiezza del dolo, correlata alla funzionalità della condotta rispetto al perseguimento (in una con il fine individuale, che sempre muove i comportamenti umani) di almeno una delle finalità descritte dalla norma incriminatrice.

Se dunque l'evento del reato di associazione mafiosa è identificabile nella conservazione o nel rafforzamento dell'organismo criminoso e se l'adesione al modello causalmente orientato impone di individuare, nei casi in rilievo, un effettivo 'raggiungimento dello scopo' è evidente che la percezione processuale dell'evento deve da un lato identificare il concreto 'contributo causale' e dall'altro porsi in stretta correlazione con il perseguimento delle finalità tipiche del reato associativo di cui si discute e pertanto con il catalogo offerto dal comma 3 dell'art. 416 bis (commettere delitti che siano espressivi del metodo mafioso, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, appalti o servizi pubblici, realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sè od altri etc..) .

Con ciò si vuole evidenziare che la condotta del concorrente esterno - per essere punibile - non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell'organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento descritto nella decisione da ultimo citata) ma deve porsi come 'frammento' (la realizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell'organismo criminale.

Vi sono infatti compiti che - per le loro caratteristiche - richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti 'non associati', posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso - così come per garantirne la stessa esistenza - è necessaria una costante «interazione» tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare - per finalità personali concorrenti - attività strumentali che vanno dalla realizzazione di lavori pubblici in modo solo apparentemente lecito (ma in realtà strumentale anche agli interessi del sodalizio, cui viene restituita una parte dell'utile di impresa) alla protezione della latitanza degli esponenti di rilievo del sodalizio, al reinvestimento in attività ad oggetto lecito delle risorse accumulate, tanto per fare qualche esempio, in ciò accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto.

La verifica della effettiva efficacia causale della condotta con giudizio ex post, una volta esclusa - per citare ancora la decisione Mannino - una impostazione di tipo meramente soggettivistico (..che, operando una sorta di conversione concettuale autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica c.d. da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato..) richiede pertanto l'esame e la ricostruzione- in sede di merito - delle ricadute fattuali della condotta oggetto di analisi, sì da poter affermare che la condivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite 1 2-1( dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, e sì da poter affermare - con il dovuto grado di certezza - che 'quella' condotta sia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e dunque per il permanere dell'offesa.

3. Ora, in rapporto al tema della necessaria identificazione - anche in sede cautelare, dovendosi esprimere ai sensi dell'art.273 cod.proc.pen. una concreta prognosi di elevata probabilità di condanna - delle modalità dell'apporto del Petrillo 'verso' l'organizzazione mafiosa e del correlato evento di «rafforzamento» del sodalizio (aspetto ineludibile in rapporto alla mutata qualificazione giuridica), la decisione impugnata è obiettivamente carente e le critiche difensive, in rapporto alla non sovrapponibilità dei contributi dichiarativi e delle altre evidenze probatorie sul punto, sono fondate. 3.1 Ed invero : a) la narrazione del D'Angelo (intervenuta nel 2007) evoca uno schema sinallagmatico rappresentato dall'incremento del volume di affari della Edilmer srl (dovuto alla pressione del clan sui soggetti che dovevano rifornirsi di materiali) cui corrispondeva una elargizione periodica in denaro (..regali in denaro, commisurati al volume di affari..).

In ragione di tale rapporto non era consentito imporre pagamenti di denaro al Petrillo ; b) la narrazione dello Scafuto (intervenuta nel 2015) evoca un fenomeno economico alquanto diverso, di società di fatto tra il Petrillo e [OSCURATO:PERSONA], ed in tal senso si è espresso - sia pure in modo sintetico - [OSCURATO:PERSONA] ; c) la narrazione resa da [OSCURATO:PERSONA] (intervenuta nel 2020) offre elementi nel senso della intraneità partecipativa (segnala i cantieri dove noi andavamo a fare le estorsioni) ma non offre sostegno ad alcuna delle due ipotesi prima ricordate. 3.2 E' pertanto fondata la doglianza difensiva in punto di utilizzo non conforme della nozione di `sovrapponibilità' degli apporti narrativi, posto che data per assodata la 'vicinanza' del Petrillo ad [OSCURATO:PERSONA] (aspetto da sviluppare secondo le coordinate ermeneutiche della partecipazione o del concorso esterno, se di rilievo penale), il narrato dei collaboranti non converge verso la identificazione in maniera concreta della tipologìa di apporto 'verso l'associazione' posto in essere da parte del Petrillo, né su tale aspetto possono dirsi decisivi i contenuti delle captazioni, fermo restando lo spazio valutativo tipico del giudizio di merito. 3.3 I brani di conversazioni ripresi nel testo della decisione tendono a confermare l'esistenza di un rapporto privilegiato tra la Edílmer e il clan dei Moccia ma in alcuni casi appaiono estrapolati da un più ampio contesto non direttamente riferibile all'odierno ricorrente (è il caso delle conversazioni del 24.11.206 e del 20.5.2017) ed in altri (è il caso della lunga conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) i raffigurano una storia imprenditoriale del Petrillo non 'finanziata' da alcuno dei Moccia, con ostilità manifestata - in un dato momento storico - da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Petrillo e 'sostegno' ricevuto, in tale frangente, dal 'resto della famiglia' (v. pag. 22 del provvedimento impugnato). 3.4 Anche in tal caso il dato probatorio contrasta con la manifestazione di certezza dialettica esposta nella decisione impugnata - quanto al tema della convergenza verso lo schema giuridico del concorso esterno - non essendo identificabile in modo chiaro dai materiali cognitivi, sin qui sinteticamente richiamati, la condotta specifica tenuta nel corso del tempo dal Petrillo 'verso' l'organizzazione mafiosa.

Né simile incertezza può essere - sul piano logico - colmata dal riferimento alla vicenda dei rapporti commerciali intrattenuti dalla Edilmer con la Mo.Mo.Ter, posto che nella ordinanza genetica (vedi pag. 1267) si afferma che detta società era sottoposta a sequestro perché di fatto gestita da esponenti della criminalità organizzata affiliati al cd. 'clan dei casalesi' , gruppo camorristico notoriamente diverso e autonomo rispetto al 'clan Moccia'. 3.5 Vi sono, pertanto, dei vizi logico-giuridici di 'inquadramento' della relazione economica intervenuta tra il clan Moccia e l'azienda gestita dal ricorrente - rispetto alla opzione del concorso esterno - la cui rilevazione comporta l'annullamento della decisione im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1965 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, difensore di PETRILLO Enrico, chiede di poter integrare i motivi aggiunti allegando le sentenze del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. V (RG 11146/11) e Sez. VI (RG 13758/18+9029/19). Il PG non si oppone. La Corte acquisisce gli atti prodotti dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9.5.2022 il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli emessa in data 9.4.2022 nei confronti di PETRILLO Enrico, con cui veniva applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere - nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari con provvedimento del medesimo Gip del 9.5.2022 - per ritenuta gravità indiziaria in riferimento al reato di cui agli artt. 110, 416 bis (rispetto alla originaria prospettazione di partecipazione alla associazione di stampo mafioso). 1.1 L'associazione di stampo mafioso cui ineriscono, secondo la contestazione, le condotte del Petrillo è rappresentata dal "clan Moccia", suddiviso in distinte articolazioni territoriali e avente un territorio di competenza individuato nelle località di Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Cardito, Caivano, Arzano. Si individua nella richiesta cautelare (incentrata sulla ipotesi di partecipazione) il Petrillo quale fiduciario dei componenti della dirigenza del sodalizio, costituito dal nucleo ristretto della famiglia Moccia, ed in tal senso destinatario diretto di ordini e direttive impartiti da questi ultimi e a sua volta tenuto a riferire e rendicontare ai medesimi, nonché quale imprenditore nel settore edile e del commercio di materiali per l'edilizia, favorito, finanziato, protetto e a disposizione dei fratelli Moccia dai quali riceveva ordini e con i quali condivideva di fatto interessi economici poiché destinatari dei loro investimenti occulti, impiegati e immessi nelle numerose attività d'impresa gestite dai medesimi. 2. Nella valutazione dei contributi dimostrativi, rappresentati da più dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia e captazioni di conversazioni, il GIP non individua gli estremi della condotta partecipativa bensì, come si è detto, quelli del concorso esterno in associazione mafiosa. In particolare, le considerazioni espresse nel titolo genetico (pagine 1273 e ss.) possono sintetizzarsi nel senso che il Petrillo, pur non stabilmente inserito nel sodalizio criminale, è stato a lungo 'protetto' dal clan Moccia ed avrebbe ricambiato la protezione ricevuta con il periodico versamento di somme di denaro. L'evento del concorso esterno viene in tal modo individuato nell'afflusso di 'maggiore ricchezza' nelle casse del clan. 2.1 in sede di riesame la difesa ha prospettato, in sintesi : / - l'irrilevanza dei rapporti tra la moglie del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari con la famiglia Moccia; la partecipazione del PETRILLO alle cerimonie nuziali dei fratelli MOCCIA e al funerale della loro genitrice; la conoscenza e frequentazione tra il PETRILLO e il poliziotto ZIMBALDI; i meri rapporti commerciali tra il PETRILLO e la società MO.MO .TER. - l'assenza di rilevanza indiziaria delle conversazioni del PETRILLO con lo ZIMBALDI, le quali dimostrerebbero, contrariamente all'assunto accusatorio, che l'indagato sarebbe stato costretto più volte dai vertici del Clan ad abbandonare il lavoro che svolgeva prima e non sarebbe pertanto un prestanome dei fratelli Moccia. - la genericità delle accuse mosse al PETRILLO dai diversi collaboratori di giustizia, evidenziando l'inattendibilità di alcune e comunque l'assenza di reale convergenza sulle modalità dei rapporti intrattenuti con la famiglia Moccia. 2.2 Il Tribunale in sede di valutazione ha innanzitutto richiamato per relationem il contenuto dell'ordinanza impugnata, condividendone l'impianto. Si afferma in particolare che le censure difensive rivelano una valutazione frazionata della pluralità di elementi indiziari acquisiti, omettendone un apprezzamento unitario e proponendone una lettura soggettiva non condivisibile perché in contrasto con le evidenze probatorie. Inoltre, si evidenzia come la difesa abbia ridotto in modo irragionevole il significato delle auto-eloquenti conversazioni intercettate. Si ritiene altresì che í contributi dichiarativi siano tutti convergenti in ordine al nucleo essenziale del thema probandum , essendo emersa la continuità di rapporti e la protezione fornita dal clan all'impresa del Petrillo, cui ha fatto seguito l'apporto economico in favore del sodalizio criminale. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. I motivi sono di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione della presente decisione, ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 3.1 Al primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e insussistenza e vizio di motivazione. Nella specie si deduce violazione e erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 110, 416 bis c.p. con riferimento all'asserita elargizione di denaro e di materiali edili al "clan Moccia".La difesa censura la motivazione nella parte inerente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al concorso esterno dell'indagato nell'associazione mafiosa c.d. "clan Moccia". Si sostiene che il provvedimento impugnato si tradurrebbe in una mera asserzione circa la sussistenza del reato contestato e non in una decisione frutto di adeguato percorso motivazionale. In merito, la difesa richiama un recente orientamento interpretativo di legittimità secondo cui "Risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà". Il provvedimento impugnato non offre alcun elemento di fatto circa l'esistenza di "momenti di particolare difficoltà" del "clan Moccia" nei quali il Petrillo avrebbe fornito il suo contributo, e, peraltro, la consistenza economica e organizzativa del "clan Moccia", come illustrata nella intera indagine recepita dal GIP, sarebbe tale da escludere in radice la portata "salvifica" e "determinante" dell'eventuale apporto esterno del Petrillo. La difesa rileva che gli unici elementi specifici riportati nell'ordinanza impugnata dai quale potrebbe verificarsi l'entità del contributo conferito dal Petrillo sono le dichiarazioni rese dei collaboratori di giustizia (PUZIO e D'ANGELO) dove si fa riferimento a "dazioni di denaro o di materiali edili", ma queste si presentano caratterizzate da palese genericità con riferimento all'ammontare delle somme cui si fa riferimento, all'entità di queste in raffronto alla consistenza dell'associazione nonché, in ultima battuta, con riferimento all'individuazione dei beneficiari di tali asseriti contributi, i quali appaiono, nella gran parte delle dichiarazioni, destinati solo di singoli adepti, e non dell'associazione, e quindi inidonei a configurare la sussistenza del reato in contestazione. 3.2 Al secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al disposto di cui agli artt. 110, 416 bis cod.pen., inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento agli artt. 192 c.p.p., 292 c.2. lett. c) cod.proc.pen. e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente sottolinea la genericità delle dichiarazioni di accusa nonché la contraddittorietà tra le stesse ed elementi di carattere oggettivo, con particolare riferimento ad un ulteriore aspetto dell'asserito contributo del Petrillo all'associazione, ovvero la circostanza, tratta dalle dichiarazioni accusatorie di altri due collaboratori di giustizia (SCAFUTO e CINQUEGRANA), dell'asserita immissione di capitali provenienti dal "clan Moccia" nell'azienda del Petrillo, circostanze che si sostanziano in un addebito di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA], oltre a rilevare l'assenza di alcuna contestazione di riciclaggio mossa al Petrillo dall'Ufficio del P.M., mette in luce la contraddittorietà insanabile di queste accuse con quelle mosse da altri collaboratori di giustizia e, più le generale, l'incongruenza e l'inattendibilità di molte delle dichiarazioni accusatorie riportate. Contraddittorietà che peraltro, secondo il ricorrente, rende apparente la motivazione del Tribunale che parla di "dichiarazioni dei collaboranti ... perfettamente sovrapponibilre convergenti. Da ciò la Difesa deduce, ancora una volta, l'insussistenza di indicazioni di elementi giustificativi per la corretta configurabilità del reato di concorso esterno. 3.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione in riferimento all'illegittima valorizzazione accusatoria conferita alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in relazione ai benefici ricevuti dal Petrillo pur in assenza di necessari riscontri richiesti dall'art. 192 c.p.p. Nella specie, si fa riferimento ai vantaggi che il PETRILLO avrebbe conseguito per effetto della sua "vicinanza" alla famiglia Moccia, la cui sussistenze emerge sempre dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La difesa, oltre a richiamare quanto detto nei primi due motivi di ricorso con riferimento all'insussistenza di un idoneo contributo e alla contraddittorietà logica e non sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, tali da dar luogo ad una grossa incongruenza dell'impianto accusatorio, ribadisce l'ulteriore incongruenza delle dichiarazioni di due collaboratori secondo cui la società EDILMER del ricorrente sarebbe gestita per conto dei Moccia con la nuova qualificazione del reato contestato ovvero concorso esterno in associazione mafiosa: se la società fosse di fatto gestita dai Moccia, il Petrillo avrebbe dovuto considerarsi intraneo al clan e non concorrente esterno. Con riferimento ai benefici che il Petrillo avrebbe ricevuto dal clan, il ricorrente pone invece in luce l'ulteriore contraddittorietà tra le dichiarazioni del PUZIO e quelle del D'ANGELO, concludendo che l'unica fonte di prova per la contestazione del concorso esterno sarebbe integrata dalle dichiarazioni di D'ANGELO, ma queste si presentano comunque contraddistinte da assoluta genericità, palese contraddittorietà, nonché totale mancanza di riscontri.3.4 Al quarto motivo si deduce illogicità della motivazione posta a sostegno della valenza probatoria delle intercettazioni ambientali operate, nonché inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità. Il ricorrente deduce, in primo luogo, che il Tribunale in motivazione abbia operato una irragionevole omissione della circostanza per cui, a fronte di migliaia di intercettazioni telefoniche ed ambientali, raccolte nel corso di svariati anni, non ve ne sia nessuna intercorrente tra il Petrillo e qualche componente della famiglia Moccia, :il che si pone in contrasto logico con l'asserito sussistenza di un proficuo e intenso rapporto d'affari tra il Petrillo e i Moccia. In secondo luogo, anche nelle varie intercettazioni intercorse tra il Petrillo ed altri soggetti, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione i numerosi elementi favorevoli al Petrillo. 3.5 Al quinto motivo si deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento all'art. 292 comma 2 ter cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente definisce sbrigativa e immotivata l'asserzione del Tribunale secondo la quale i temi trattati nella memoria difensiva dovrebbero considerarsi inconferenti e, come tali, addirittura non meritevoli di alcuna considerazione. Ciò si traduce in una incompletezza argomentativa, passibile di annullamento. Inoltre, la Difesa mette in luce un ulteriore incongruenza logica del provvedimento del Tribunale, nella parte in cui ritiene infondate le doglianze difensive in riferimento ai rapporti tra EDILMER e la società MO.MO .TER S.r.l., società che si occupa di scavi, definendoli rapporti "anomali", senza spiegare in che termini l'asserita anomalia potesse avere rilevanza e porsi a base probatoria della contestazione mossa al Petrillo. 3.6 Al sesto motivo si deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento all'art. 292 comma secondo lett. c), cod,proc.pen. in ragione della mancata indicazione della data di commissione del reato. 3.7 Al settimo motivo si deduce l' inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento all'art. 274 cod.proc.pen. . Non sarebbe congruamente argomentata la ricorrenza delle esigenze cautelari. 4. Con motivi aggiunti la difesa ha ribadito i contenuti essenziali delle doglianze. Sono state prodotte in udienza talune decisioni di merito relative alle considerazioni difensive.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2. La difesa, in particolare ai primi tre motivi, pone un tema di «congruenza argomentativa» della decisione in rapporto alla qualificazione giuridica di concorso esterno in associazione mafiosa, mantenuta dal Tribunale. L' esame di tale doglianza richiede lo sviluppo - sia pur sintetico - di alcune considerazioni preliminari in diritto. 2.1 Le pronunzie intervenute nel corso del tempo da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (negli anni 1994, 2002 e 2005) hanno ormai radicato, sia pure con differenti accentuazioni di alcuni profili, il dato giuridico della ammissibilità del concorso ex art.110 c.p. anche in riferimento alla fattispecie plurisoggettiva di associazione, nel senso che assume la qualità di concorrente 'esterno' nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che - priva dell'affectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa -, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U. n. 22327 del 30.10.2002, rv 224181) . A ben vedere, la rilevanza e la stessa verificabilità processuale delle condotte di concorso 'esterno' è da sempre strettamente correlata - tanto sul piano teorico che su quello ricostruttivo - alla esatta perimetrazione delle condotte di partecipazione, nel senso che lì dove l'elemento di prova si risolva in un rassicurante «indicatore» dell'avvenuto inserimento del soggetto, con carattere di tendenziale stabilità e assunzione di un ruolo, nella compagine associativa si avrà partecipazione, lì dove il concorso esterno è necessariamente ancorato ad un modello «causalmente orientato» e presuppone da un lato la presa d'atto del non/inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (le modalità alternative di ricostruzione delle due diverse ipotesi delittuose sono state evidenziate con particolare chiarezza, tra le molte, da Sez. VI n. 16958 del 8.1.2014, rv 261475, nonchè da Sez. VI n. 8674 del 24.1.2014, rv 258807).Condotta, quella del concorrente esterno, che per essere punibile deve essere alimentata dal dolo (diretto ma generico) inteso come previa rappresentazione e accettazione del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento (anche parziale) degli scopi della associazione (tra le molte, Sez. V n. 15727 del 9.3.2012, rv 252330, ove si è precisato che il rafforzamento del sodalizio può non essere l'unico o il primario obiettivo perseguito dall'agente, potendo concorrere con uno scopo individuale, ma deve essere previsto, accettato e perseguito come risultato quantomeno 'altamente probabile' della propria condotta ) . Se, infatti, l'evento (in senso giuridico e materiale) che la norma incriminatrice di cui all'art.416 bis tende a reprimere è l'esistenza ed operatività concreta di un 'consorzio umano organizzato' (l'associazione mafiosa) avente determinate caratteristiche tipiche (sul piano degli scopi e delle modalità utilizzate per conseguirli), è del tutto pacifico che rispetto a tale 'dato' fenomenico debbano assumere rilievo penalistico non soltanto le condotte direttamente espressive di 'intraneità' (in quanto dimostrative della connaturale ripartizione di compiti, attribuiti agli associati in senso stretto) ma altresì tutte quelle condotte che, pur poste in essere da soggetti 'esterni', contribuiscano in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell'evento in questione. 2.2 Circa tale aspetto va peraltro precisato e ribadito (in rapporto al primo motivo di ricorso) che alla identificazione dell'evento (ed alla stessa punibilità della condotta del concorrente esterno) è del tutto estranea la verifica delle «condizioni di salute» della compagine associativa. Sul tema, nessun rilievo innovativo (rispetto ai precedenti interventi delle Sezioni Unite di questa Corte) può essere attribuito ai contenuti della sentenza S.U.Chioccini, invocata dalla difesa del ricorrente (sent. n. 8545 del 19.12.2019, dep.2020). In effetti nella motivazione di detta decisione compare nuovamente il riferimento alla condizione di «fibrillazione» dell'organismo associativo : [..] partendo dal dato comune alle figure giuridiche richiamate, inerente alla esistenza dell'associazione territoriale illecita, quel che caratterizza il concorrente esterno rispetto all'autore dell'illecito aggravato è che solo il primo ha un rapporto effettivo e strutturale con il gruppo, della cui natura e funzione ha una conoscenza complessiva, che gli consente di cogliere l'assoluta funzionalità del proprio intervento, ancorché unico, alla sopravvivenza o vitalità del gruppo. Inoltre perché possa dirsi realizzata la fattispecie delittuosa si richiede che si verifichi il risultato positivo per l'organizzazione illecita, conseguente a tale intervento esterno, che si caratterizza per la sua infungibilità. Non a caso elemento differenziale della condotta è l'intervento non tipico dell'attività associativa, ma maturato in condizioni particolari (la cd. fibrillazione o altrimenti definita situazione di potenziale capacità di crisi della struttura), che rendono ineludibile un intervento esterno, per la prosecuzione dell'attività. Rispetto allo sviluppo dello scopo sociale l'azione del concorrente esterno si contraddistingue da elementi di atipicità ed al contempo di necessarietà in quel particolare ambito temporale [..] . Ad avviso del Collegio, tuttavia, la decisione in parola non realizza una effettiva «rivisitazione» dei contenuti della decisione Mannino del 2005 - posto che non era certo oggetto del contrasto interpretativo da risolvere il tema del concorso esterno, trattandosi della natura oggettiva o soggettiva dell'aggravante finalistica - e si limita a riprodurre, a fini meramente comparativi rispetto al dolo dell'autore del reato aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, una delle tesi interpretative sul concorso esterno, in realtà ampiamente superata dalla posteriore evoluzione giurisprudenziale. Non sì tratta, pertanto, di un principio di diritto vincolante per le decisioni da assumersi in sezione semplice, ai sensi dell'art.618 comma 1 bis cod.proc.pen., proprio in ragione del fatto che la considerazione (per quanto sinora detto, non condivisibile) compare nella sentenza Chioccini come tema accessorio, che lambisce ma non inquadra l'oggetto del contrasto giurisprudenziale rimesso alla soluzione dell'organo di composizione dei contrasti. Di qui la necessaria riproposizione dei contenuti della decisione Mannino, sin qui posta in essere. 2.3 Resta peraltro ferma la considerazione per cui il tratto di maggiore problematicità teorica e ricostruttiva - in sede nomofilattica e di merito - consiste nel criterio di apprezzamento della idoneità causale (della condotta posta in essere dal preteso concorrente esterno) in rapporto alla integrazione o meno dell'evento. La connotazione 'innovativa' della decisione emessa dalle Sezioni Unite in data 12.7.2005 (ricorrente [OSCURATO:PERSONA], rv 231671) sta infatti, come è noto, nella necessità di un apprezzamento concreto di tale aspetto (ovviamente anche sulla base di un rassicurante ragionamento indiziario) con verifica processuale che tende a spostarsi dalla 'prospettazione dell'agente' ( valutazione ex ante) alla constatazione ex post della «efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente» (parla espressamente di accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza della condotta nella vita e nella operatività del sodalizio criminoso Sez. VI n.542 del 10.5.2007, rv 238242, relativa al noto caso Contrada).Ora, tale sottolineatura è figlia di una condivisibile impostazione teorica - realizzata nella decisione Mannino del 2005 - tesa a far rifluire nella costruzione dell'istituto i principi essenziali del concorso di persone nel reato, tra cui assume un indubbio rilievo la previsione normativa di cui all'art. 115 cod.pen. secondo cui non risulta punibile il mero «tentativo di concorso» ossia il semplice accordo per commettere un reato o l'istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del reato. Da qui la ricerca di un criterio oggettivo idoneo al recupero della tipicità (l'efficacia causale del contributo per la realizzazione del 'medesimo reato' , sì da poter affasciare la condotta del concorrente esterno con quella degli associati in rapporto al permanere della lesione del bene protetto, sub specie integrità dell'ordine pubblico) e la richiesta ampiezza del dolo, correlata alla funzionalità della condotta rispetto al perseguimento (in una con il fine individuale, che sempre muove i comportamenti umani) di almeno una delle finalità descritte dalla norma incriminatrice. Se dunque l'evento del reato di associazione mafiosa è identificabile nella conservazione o nel rafforzamento dell'organismo criminoso e se l'adesione al modello causalmente orientato impone di individuare, nei casi in rilievo, un effettivo 'raggiungimento dello scopo' è evidente che la percezione processuale dell'evento deve da un lato identificare il concreto 'contributo causale' e dall'altro porsi in stretta correlazione con il perseguimento delle finalità tipiche del reato associativo di cui si discute e pertanto con il catalogo offerto dal comma 3 dell'art. 416 bis (commettere delitti che siano espressivi del metodo mafioso, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, appalti o servizi pubblici, realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sè od altri etc..) . Con ciò si vuole evidenziare che la condotta del concorrente esterno - per essere punibile - non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell'organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento descritto nella decisione da ultimo citata) ma deve porsi come 'frammento' (la realizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell'organismo criminale. Vi sono infatti compiti che - per le loro caratteristiche - richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti 'non associati', posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso - così come per garantirne la stessa esistenza - è necessaria una costante «interazione» tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare - per finalità personali concorrenti - attività strumentali che vanno dalla realizzazione di lavori pubblici in modo solo apparentemente lecito (ma in realtà strumentale anche agli interessi del sodalizio, cui viene restituita una parte dell'utile di impresa) alla protezione della latitanza degli esponenti di rilievo del sodalizio, al reinvestimento in attività ad oggetto lecito delle risorse accumulate, tanto per fare qualche esempio, in ciò accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto. La verifica della effettiva efficacia causale della condotta con giudizio ex post, una volta esclusa - per citare ancora la decisione Mannino - una impostazione di tipo meramente soggettivistico (..che, operando una sorta di conversione concettuale autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica c.d. da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato..) richiede pertanto l'esame e la ricostruzione- in sede di merito - delle ricadute fattuali della condotta oggetto di analisi, sì da poter affermare che la condivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite 1 2-1( dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, e sì da poter affermare - con il dovuto grado di certezza - che 'quella' condotta sia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e dunque per il permanere dell'offesa. 3. Ora, in rapporto al tema della necessaria identificazione - anche in sede cautelare, dovendosi esprimere ai sensi dell'art.273 cod.proc.pen. una concreta prognosi di elevata probabilità di condanna - delle modalità dell'apporto del Petrillo 'verso' l'organizzazione mafiosa e del correlato evento di «rafforzamento» del sodalizio (aspetto ineludibile in rapporto alla mutata qualificazione giuridica), la decisione impugnata è obiettivamente carente e le critiche difensive, in rapporto alla non sovrapponibilità dei contributi dichiarativi e delle altre evidenze probatorie sul punto, sono fondate. 3.1 Ed invero : a) la narrazione del D'Angelo (intervenuta nel 2007) evoca uno schema sinallagmatico rappresentato dall'incremento del volume di affari della Edilmer srl (dovuto alla pressione del clan sui soggetti che dovevano rifornirsi di materiali) cui corrispondeva una elargizione periodica in denaro (..regali in denaro, commisurati al volume di affari..). In ragione di tale rapporto non era consentito imporre pagamenti di denaro al Petrillo ; b) la narrazione dello Scafuto (intervenuta nel 2015) evoca un fenomeno economico alquanto diverso, di società di fatto tra il Petrillo e [OSCURATO:PERSONA], ed in tal senso si è espresso - sia pure in modo sintetico - [OSCURATO:PERSONA] ; c) la narrazione resa da [OSCURATO:PERSONA] (intervenuta nel 2020) offre elementi nel senso della intraneità partecipativa (segnala i cantieri dove noi andavamo a fare le estorsioni) ma non offre sostegno ad alcuna delle due ipotesi prima ricordate. 3.2 E' pertanto fondata la doglianza difensiva in punto di utilizzo non conforme della nozione di `sovrapponibilità' degli apporti narrativi, posto che data per assodata la 'vicinanza' del Petrillo ad [OSCURATO:PERSONA] (aspetto da sviluppare secondo le coordinate ermeneutiche della partecipazione o del concorso esterno, se di rilievo penale), il narrato dei collaboranti non converge verso la identificazione in maniera concreta della tipologìa di apporto 'verso l'associazione' posto in essere da parte del Petrillo, né su tale aspetto possono dirsi decisivi i contenuti delle captazioni, fermo restando lo spazio valutativo tipico del giudizio di merito. 3.3 I brani di conversazioni ripresi nel testo della decisione tendono a confermare l'esistenza di un rapporto privilegiato tra la Edílmer e il clan dei Moccia ma in alcuni casi appaiono estrapolati da un più ampio contesto non direttamente riferibile all'odierno ricorrente (è il caso delle conversazioni del 24.11.206 e del 20.5.2017) ed in altri (è il caso della lunga conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) i raffigurano una storia imprenditoriale del Petrillo non 'finanziata' da alcuno dei Moccia, con ostilità manifestata - in un dato momento storico - da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Petrillo e 'sostegno' ricevuto, in tale frangente, dal 'resto della famiglia' (v. pag. 22 del provvedimento impugnato). 3.4 Anche in tal caso il dato probatorio contrasta con la manifestazione di certezza dialettica esposta nella decisione impugnata - quanto al tema della convergenza verso lo schema giuridico del concorso esterno - non essendo identificabile in modo chiaro dai materiali cognitivi, sin qui sinteticamente richiamati, la condotta specifica tenuta nel corso del tempo dal Petrillo 'verso' l'organizzazione mafiosa. Né simile incertezza può essere - sul piano logico - colmata dal riferimento alla vicenda dei rapporti commerciali intrattenuti dalla Edilmer con la Mo.Mo.Ter, posto che nella ordinanza genetica (vedi pag. 1267) si afferma che detta società era sottoposta a sequestro perché di fatto gestita da esponenti della criminalità organizzata affiliati al cd. 'clan dei casalesi' , gruppo camorristico notoriamente diverso e autonomo rispetto al 'clan Moccia'. 3.5 Vi sono, pertanto, dei vizi logico-giuridici di 'inquadramento' della relazione economica intervenuta tra il clan Moccia e l'azienda gestita dal ricorrente - rispetto alla opzione del concorso esterno - la cui rilevazione comporta l'annullamento della decisione im