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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 26842/2024

Testo disponibile della fonte

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2846/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dalla quale èrappres. e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal la quale è rappres . e difesa , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aglio, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 818 /2022 de lla Corte d’appe ll o di Brescia, pubblicata il 29.6.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 2497/2016, il Tribunale di Bergamo ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 55.413,28, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo, in relazione a vari buoni fruttiferi postali ordinari, serie Q/P, intestati all’attorenonché ai propri genitori premorti.

Con atto di citazione in opposizione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . contestava l’ammontare della somma ingiunta, deducendo che fosse dovuta una minor somma in applicazione del D.M. 13.6.1986, e chiedeva che si accertasse il credito di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo complessivo di € 37.187,20(quantificato al 20 luglio 2016 – data dell’atto di citazione in opposizione) con rigetto di maggiore richiesta avanzata in sede di ricorso per ingiunzione. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, contestando la fondatezza dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA]; in via subordinata domandava il pagamento dei buoni applicando i tassi previsti dal D.M. 13.6.1986 sino al 31 dicembre 2016, come da scadenza naturale dei titoli.

Entrambe le parti davano atto del pagamento tramite assegno emesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 37.670,49, (risultante di € 37.187,20 in quota capitale, € 21,09 per interessi legali ed € 462,20 per spese) in seguito alla concessione da parte del Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 30.3.2017, della provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto.

Con sentenza n. 335/2019 del 4.2.2019, il Tribunale di Bergamo revocava il decreto ingiuntivo, e condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la minor somma, ex D.M. 13.6.1986,nella misura di € 37.187,20 –definita incontestata – oltre interessi legali dalla domanda al saldo e, infine, compensava le spese di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a eccependol’infondatezza dell’appello.

Con sentenza depositata il 29.6.22, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: premesso cheil testo della tabella A allegata al D.M. 13 giugno 1986 prevede va che i buoni della serie ordinaria distinta dalla lettera Q maturavano interessi “ per ogni successivo bimestre [rispetto al ventesimo anno dall’emissione] fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”,sulla base dei dati emergenti dalla documentazione prodotta dalla società appellata,o comunque desumibile dal sito ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, risultavapacifico che i titoli intestati al Bettini erano scaduti in un momento successivo rispetto al giorno individuato da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione degli interessi; pertanto, ex D.M. 13.6.1986, il diritto di [OSCURATO:PERSONA] era da accertare nella maggiore somma di € 37.865,20 comprensiva degli interessi convenzionali maturati sino alla data di scadenza dei buoni; posto che era incontestato l’avvenuto pagamento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l’importo di € 37.187,20 in linea capitale, [OSCURATO:PERSONA] s.p .a. era da condannare a corrispondere la differenza di € 678,00, oltre interessi dalla domanda al saldo. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 5, dm 13.6.86, e 173 dpr n. 156/73, per aver la Corte d’appelloritenuto che i buoni in questione fossero riconducibili ad una serie diversa per la presenza di un timbro, che informava l’investitore della possibile variazione successiva dei tassi, escludendo che tra la frase sottostante e quella impressa dal timbro sovrastante vi fosse compatibilità delle relative disposizioni.Con atto del 20.6.2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 22613, depositata il 26.7.23, emessa sulla medesima questione oggetto di causa.

Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla controparte, considerando che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame si è consolidata successivamente alla notifica del ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

La Corte dichiara estintoi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2846/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dalla quale èrappres. e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal la quale è rappres . e difesa , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aglio, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 818 /2022 de lla Corte d’appe ll o di Brescia, pubblicata il 29.6.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 2497/2016, il Tribunale di Bergamo ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 55.413,28, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo, in relazione a vari buoni fruttiferi postali ordinari, serie Q/P, intestati all’attorenonché ai propri genitori premorti. Con atto di citazione in opposizione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . contestava l’ammontare della somma ingiunta, deducendo che fosse dovuta una minor somma in applicazione del D.M. 13.6.1986, e chiedeva che si accertasse il credito di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo complessivo di € 37.187,20(quantificato al 20 luglio 2016 – data dell’atto di citazione in opposizione) con rigetto di maggiore richiesta avanzata in sede di ricorso per ingiunzione. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, contestando la fondatezza dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA]; in via subordinata domandava il pagamento dei buoni applicando i tassi previsti dal D.M. 13.6.1986 sino al 31 dicembre 2016, come da scadenza naturale dei titoli. Entrambe le parti davano atto del pagamento tramite assegno emesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 37.670,49, (risultante di € 37.187,20 in quota capitale, € 21,09 per interessi legali ed € 462,20 per spese) in seguito alla concessione da parte del Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 30.3.2017, della provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto. Con sentenza n. 335/2019 del 4.2.2019, il Tribunale di Bergamo revocava il decreto ingiuntivo, e condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la minor somma, ex D.M. 13.6.1986,nella misura di € 37.187,20 –definita incontestata – oltre interessi legali dalla domanda al saldo e, infine, compensava le spese di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a eccependol’infondatezza dell’appello. Con sentenza depositata il 29.6.22, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: premesso cheil testo della tabella A allegata al D.M. 13 giugno 1986 prevede va che i buoni della serie ordinaria distinta dalla lettera Q maturavano interessi “ per ogni successivo bimestre [rispetto al ventesimo anno dall’emissione] fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”,sulla base dei dati emergenti dalla documentazione prodotta dalla società appellata,o comunque desumibile dal sito ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, risultavapacifico che i titoli intestati al Bettini erano scaduti in un momento successivo rispetto al giorno individuato da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione degli interessi; pertanto, ex D.M. 13.6.1986, il diritto di [OSCURATO:PERSONA] era da accertare nella maggiore somma di € 37.865,20 comprensiva degli interessi convenzionali maturati sino alla data di scadenza dei buoni; posto che era incontestato l’avvenuto pagamento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l’importo di € 37.187,20 in linea capitale, [OSCURATO:PERSONA] s.p .a. era da condannare a corrispondere la differenza di € 678,00, oltre interessi dalla domanda al saldo. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 5, dm 13.6.86, e 173 dpr n. 156/73, per aver la Corte d’appelloritenuto che i buoni in questione fossero riconducibili ad una serie diversa per la presenza di un timbro, che informava l’investitore della possibile variazione successiva dei tassi, escludendo che tra la frase sottostante e quella impressa dal timbro sovrastante vi fosse compatibilità delle relative disposizioni.Con atto del 20.6.2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 22613, depositata il 26.7.23, emessa sulla medesima questione oggetto di causa. Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla controparte, considerando che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame si è consolidata successivamente alla notifica del ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle. P.Q.M. La Corte dichiara estintoi
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