CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 23139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 27724/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria n. 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via Arno n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2019 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/02/2019; Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 7724/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20/04/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I principali fatti di causa, per quanto ancora in questa sede rileva, sono i seguenti: a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA] i figli Bruno e Silvia impugnarono il testamento olografo del 25 aprile 2003 che aveva istituito, nei limiti della disponibile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allora coniugi, quali eredi. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1361 del 2009, dichiarò nullo il testamento olografo e condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore dei germani Silvia e [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con separati atti d’appello, la sentenza del Tribunale; in entrambe le cause di appello si costituirono i germani Mammano, che proposero a loro volta appello incidentale. Nelle more i germani Mammano iniziavano una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso della causa di appello la [OSCURATO:PERSONA] raggiungeva una transazione con i germani Mammano in forza della quale corrispondeva quanto loro dovuto in base alla sentenza di primo grado e i Mammano rinunciavano agli atti relativi all’appello incidentale, solo nei suoi confronti, e la [OSCURATO:PERSONA] a sua volta rinunciava agli atti dell’appello. I due appelli del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] venivano, quindi, riuniti dalla Corte d’Appello e decisi con la sentenza n. 737 del 3/06/2014 con la quale gli appelli erano rigettati, il [OSCURATO:PERSONA] era Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 7724/2019; estensore: C. Valle condannato a pagare la somma di euro quattromila ottocentodue e quattordici centesimi (€ 4.802,14) ai germani Mammano e il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] erano condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore dei Mammano. La sentenza d’appello non venne impugnata. I Mammano notificarono al [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto per euro ventiduemila (€ 22.000,00) di cui oltre sedicimila (€ 16.987,47) a titolo di spese legali. [OSCURATO:PERSONA] corrispose l’importo e chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per la metà delle spese legali, pari ad euro ottomila e trentanove e settantaquattro centesimi (€ 8.039,74). [OSCURATO:PERSONA] oppose il decreto monitorio e chiamò in causa anche i germani Mammano, affermando che questi, con la loro condotta di richiedere al [OSCURATO:PERSONA] l’intero delle spese legali le avevano provocato un danno, in quanto avevano contravvenuto alla transazione, che si costituirono ritualmente in giudizio. La causa di opposizione al monitorio venne trattata con rito sommario, così optando il Tribunale di Genova, e all’esito l’ordinanza affermò che la sentenza della Corte di Appello nella causa di impugnativa del testamento, sebbene errata in punto di spese legali, era passata in giudicato, rigettò la prospettazione della [OSCURATO:PERSONA] in punto di opponibilità della transazione al [OSCURATO:PERSONA] in quanto le rinunce erano state separatamente depositate e comunque non erano opponibili al [OSCURATO:PERSONA]; ritenne che dall’importo dovessero essere detratte le spese forfetarie in misura pari al 15% perché in dispositivo non erano state indicate e l’errore materiale non era stato corretto, accolse la domanda di compensazione della [OSCURATO:PERSONA] e determinò il debito residuo di questa in euro 2.086,23 e Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 7724/2019; estensore: C. Valle la condannò a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] anche ¼ delle spese legali compensandole per ¾ e la condannò al pagamento delle spese processuali nei confronti dei germani Mammano. [OSCURATO:PERSONA] interpose appello su due motivi, al quale resistette, proponendo appello incidentale, [OSCURATO:PERSONA]. In appello furono evocati anche i Mammano. La Corte di Appello di Genova con la sentenza qui impugnata ha accolto l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro ottomila e trentanove e settantaquattro centesimi (€ 8.039,74) oltre alle spese legali di primo grado per euro duemila ottocento (€ 2.800,00) oltre spese generali, ha respinto l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] e l’ha condannata al pagamento delle spese in favore del [OSCURATO:PERSONA], per euro mille novecento (€ 1.900,00) oltre euro trecento ottantadue (€ 382,00) per esborsi, oltre spese generali e CA e IVA e in favore dei Mammano, in solido, per gli stessi importi. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separati controricorsi sia il [OSCURATO:PERSONA] che i Mammano. Per l’adunanza camerale del 20 aprile 2022 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 287 cod. proc. civ. nonché violazione e falsa applicazione Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 7724/2019; estensore: C. Valle di norme di diritto in relazione all'art. 1173 cod. civ., e degli artt.1292, 1314 e 1316 cod. civ. In breve, il motivo assume che le spese generali non potevano essere richieste alla [OSCURATO:PERSONA] perché la loro liquidazione non era compresa negli importi di cui alle sentenze del primo e del secondo grado, emesse nella causa testamentaria, né vi era stata una espressa richiesta di liquidazione da parte dei difensori del [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è formulato in modo perplesso, contiene affermazioni oscure, quali quelle relative all’intervenuta modifica da parte della Corte di Appello, con la sentenza n. 214 del 2019, unica a essere allo stato impugnata per cassazione, delle due sentenze di merito del giudizio in materia testamentaria e comunque non tiene conto della giurisprudenza maggioritaria (Cass. n. 17046 del 20/08/2015 Rv. 636132 – 01) secondo la quale: « Il rimborso delle spese generali (nella specie, richiesto ai sensi dell'art. 14 della tariffa professionale, approvata con d.m. n. 127 del 2004), spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione "ex lege", dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del dieci per cento, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza.». Il motivo, inoltre, si infrange sull’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza d’appello in tema di giudizio di nullità del testamento olografo. Con riferimento agli artt. 1173, 1314 e 1316 cod. civ. il motivo resta del tutto silente ed è, pertanto, inammissibile, non risultando compiutamente sviluppata alcuna censura. Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato quanto alla denuncia di violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 287 cod. Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 7724/2019; estensore: C. Valle proc. civ. Proprio perché l’omesso riconoscimento espresso delle spese generali è rimediabile con la correzione di errore materiale è un fuor d’opera evocare l’esistenza del giudicato e, dunque, la prima norma; quanto alla seconda, non essendo la correzione un mezzo di impugnazione e nulla ostando a intendere il titolo come sarebbe a prescindere dalla sua attuazione, e dovendosi comunque discutere di debenza della somma, pure l’evocazione dell’art. 287 c.p.c. è priva di fondamento. Per il resto risulta incomprensibile e non argomentata la deduzione delle altre violazioni di norme sostanziali. Il primo motivo, è, pertanto, del tutto inammissibile. Il secondo motivo propone censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. di violazione e falsa applicazione dell'art. 1241 cod. civ. affermando che l'estinzione parziale di un'obbligazione di pagamento per compensazione non è un contratto di transazione e pone, inoltre, censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 1967 cod. civ. Il motivo attiene alla somma che la [OSCURATO:PERSONA] eccepì in compensazione con l’opposizione a decreto ingiuntivo, affermandosi controcreditrice del [OSCURATO:PERSONA] in quanto aveva dovuto pagare, in sua vece, delle rate del mutuo, per la casa coniugale, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Il terzo motivo reca censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in materia di onere della prova con riferimento alla disamina di alcuni documenti che la [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto, per provare il proprio controcredito di cui al secondo motivo, e che non sarebbero stati considerati dalla Corte di Appello. Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 7724/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo e il terzo motivo possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi. I motivi sono inammissibili. Entrambi i motivi non denunciano nell’illustrazione violazione e falsa applicazione delle norme evocate, ma sollecitano una rivalutazione di circostanze fattuali, riguardo alle quali, peraltro, non osservano nemmeno l’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. (si veda, circa le modalità di dedurre la violazione dell’art. 2697 cod. civ., il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 16598 del 2016 – in motivazione non massimata – è stato espressamente affermato, ex multis, da Cass. n. 26769 del 2018). La censura relativa alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. è del tutto inammissibile poiché un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 cod. civ. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. (se si considera l’art. 2697 cod. civ. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (se si considera l’art. 2697 cod. civ. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360 n. Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 7724/2019; estensore: C. Valle 5 oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (giusta Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 Rv. 629831 - 01). Inoltre: la Corte di Appello spiega per quale ragione ritiene che il credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per le rate di mutuo sulla casa coniugale non fosse più esistente, o meglio, era stato estinto. L’affermazione della Corte d’Appello è, inoltre, quale ulteriore ragionamento decisorio, nel senso che era mancata una esatta e integrale ricostruzione dei versamenti effettuati in favore della banca mutuante e quindi doveva ritenersi che i coniugi (oramai separati) avessero regolato tutti i loro rapporti di dare-avere nel 2014, allorquando la [OSCURATO:PERSONA] acquistò dal [OSCURATO:PERSONA] il 50% dell’immobile (pagg. 14, 15 e 16 della motivazione). Il quarto motivo pone censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., di violazione e falsa applicazione degli artt.1965 e 1292 cod. civ. e dell’art. 306 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1218, 1175 e 1176 cod. civ., avuto riguardo alla transazione intercorsa tra la stessa ricorrente e i germani Mammano. Il motivo sollecita una rivalutazione della questione di fatto (quaestio facti) al di là di quanto consentito, secondo la giurisprudenza nomofilattica (Sez. U, nn. 08053 e 08054 del 2014) dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e solo all’esito di essa postula la violazione delle norme evocate. Inoltre, il motivo si fonda su una serie di risultanze evocate senza rispettare l’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. La censura è, inoltre, malamente posta e quindi è inammissibile: la Corte territoriale afferma che la transazione non venne perfezionata in quanto non vi è prova che la rinuncia dei Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 7724/2019; estensore: C. Valle germani Mammano fosse stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] e che comunque la transazione fosse stata portata a conoscenza della Corte nella causa testamentaria, cosicché la sentenza d’appello aveva condannato gli appellanti (posto che i due processi di appello erano stati riuniti) al pagamento delle spese dell’intero giudizio e non era imputabile, ai germani Mammano, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in regresso, per la metàdelle spese di lite, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto mezzo è, pertanto, inammissibile. Il quinto mezzo censura l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. Più precisamente, la ricorrente lamenta l'omesso esame di alcuni motivi d'appello (asseritamente due su cinque), la ricostruzione dei fatti (a suo dire erronea in primo grado e inesistente in appello). [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre, riportando anche interi passaggi della propria comparsa di costituzione e risposta in appello, che non sarebbero stati presi in considerazioni alcuni fatti risultanti dai documenti prodotti dalla stessa ricorrente. Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente più che un’omissione di esame di fatti censura il diverso apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale, ossia si appunta su una errata (secondo la sua prospettazione) valutazione di circostanze e documenti. La motivazione della Corte d’Appello è stata, peraltro, resa, in punto di disamina documentale, laddove viene ricostruito il complessivo andamento dei rapporti di dare e avere dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 7724/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] (si veda la motivazione sopra indicata con riferimento al terzo motivo delricorso). Il quinto motivo deduce, in breve, il paradigma del n. 5 dell’art. 360, comma 1, codice di rito, non più vigente e tanto di per sé sarebbe sufficiente a dirlo inammissibile. Con il sesto motivo, la ricorrente censura, in relazione all'art.360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 702 bis e 183 biscod. proc. civ. Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta la trasformazione del rito effettuata dal Tribunale di Genova, che avrebbe impedito alle parti l'attività istruttoria la cui mancanza poi viene lamentata nella sentenza oggetto di gravame e si basa sulla mancata disamina del primo motivo di appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza di cui all’art. 702 biscod. proc. civ. Il mezzo in scrutinio non indica in alcun modo la rilevanza dei mezzi istruttori che l’adozione del rito sommario di cognizione avrebbe impedito di esperire alla ricorrente, sul punto trattandosi di deduzione di vizio processuale può utilmente richiamarsi la giurisprudenza nomofilattica in tema di error in procedendo (e segnatamente Sez. U n. 20181 del 25/07/2019 Rv. 654876 – 01; Cass. n. 02771 del 02/02/2017 Rv. 643715 - 01). Inoltre, la Corte territoriale afferma espressamente che le prove orali erano generiche (pag. 17, a metà circa, della motivazione) e detta statuizione non è in alcun modo specificamente impugnata, né sono riportati i capitoli di prova che si chiedeva fossero ammessi. Il sesto motivo deduce, in concreto, una questione di rito che afferma non essere stata esaminata dal giudice dell’appello, ancorché fosse stata oggetto del primo motivo di appello, ma non Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 7724/2019; estensore: C. Valle precisa il contenuto di tale motivo e, dunque, viola l’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. La prospettazione del motivo risulta del tutto generica. Il sesto motivo, di una facciata e mezza, tenta, quindi, surrettiziamente di ridiscutere la valutazione sulla conducenza del materiale probatorio già operata dai giudici di merito ed è, pertanto, inammissibile. Il settimo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per mancata compensazione delle spese del giudizio di appello nei confronti dell'esponente, in forza di una pretesa reciproca soccombenza. Il motivo, stante la nota giurisprudenza di legittimità in punto di compensazione delle spese, è inammissibile (Cass. n. 11329 del 26/04/2019 Rv. 653610 -01): «In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.». Il ricorso, nel riscontro di ragioni di inammissibilità di tutti i motivi in cui si articola, è dichiarato inammissibile. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa, in favore di ciascuna delle due controparti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 7724/2019; estensore: C. Valle per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, in favore di ciascuna delle controparti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presu