CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 37089/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Tricarico (LE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 30/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 di. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di falso e con rinvio per la sola determinazione della pena per il delitto di truffa; lette le conclusioni scritte inviate in data 26/05/2022 a mezzo pec, dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia del ricorrente, che insistono nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 10/02/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen. (capo A) e artt. 61 n. 2, 476, 482 (capo B), in Milano il 14/09/2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 476, 482 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la difesa già ampiamente segnalato, in sede di appello, come non potesse essere qualificato come atto pubblico il foglio di presenze attestante la partecipazione del ricorrente alla scuola di specializzazione, alla luce dell'orientamento di legittimità risalente alle Sezioni Unite, n. 15983 del 2006, secondo cui le attività attestative non possono essere comprese nella categoria di atto pubblico, trattandosi di documentazione rilevante in ambito privatistico. Inoltre, nel caso di specie, occorre rilevare che il soggetto tenuto alla certificazione della presenza degli specializzandi era il tutor, nella specie il prof. [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale la cui firma ed il cui timbro dovevano essere apposti in calce al documento - senza i quali il documento non avrebbe potuto essere qualificato come atto pubblico - prima dell'invio alla divisione stipendi; tuttavia, nel caso dell'ospedale Galeazzi, era invalso un diverso modus operandi, nel senso che i tutor ricevevano un foglio dagli stessi specializzandi che, informalmente, indicavano le loro presenze, quindi tali fogli venivano controfirmati e timbrato dal tutor; non a caso, nella vicenda in esame, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], segretaria dell'ospedale, aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di compilare il detto prospetto per il mese di agosto 2015, cosa che il predetto aveva fatto, redigendo un documento che, all'evidenza, non può essere considerato un atto pubblico, a prescindere dalla veridicità o meno di quanto indicato in esso; in tale ultimo caso, pertanto, la rilevanza privatistica del documento escluderebbe la configurabilità della fattispecie di falso ideologico commesso dal privato. Ne discende che - per poter rispondere del reato a lui ascritto - il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto alterare e/o contraffare il documento finale, una volta che lo stesso fosse stato firmato e timbrato, non essendovi alcuna prova che il ricorrente abbia contraffatto la firma del prof. [OSCURATO:PERSONA] e si sia impossessato del timbro di questi per apporlo sul documento preconfezionato, inoltrandolo, infine, a mezzo fax alla direzione stipendi. Sotto tale aspetto non rileva la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse un interesse in tal senso, posto che il movente, per pacifica giurisprudenza di legittimità, rappresenta un elemento sussidiario che non può colmare una lacuna probatoria, essendo, nel caso in esame, gli indizi né gravi, né precisi, né concordanti. In secondo luogo, la difesa aveva evidenziato come fosse emerso dal testimoniale che l'ospedale Galeazzi gestisse in maniera caotica la procedura di rilevazione delle presenze degli specializzandi, argomento su cui la Corte di merito ha omesso del tutto di fornire ogni motivazione, benché fosse rimasta del tutto grigia, in termini di accertamento, la zona compresa tra l'invio da parte del [OSCURATO:PERSONA] del foglio presenze e la ricezione dello stesso, completo in ogni sua parte, da parte della divisione stipendi, il che rende ragionevole dedurre che, anche considerato che la procedura al riguardo non era uniforme, altra persona possa aver siglato e timbrato il documento senza sottoporlo al prof. [OSCURATO:PERSONA] (ad esempio un impiegato amministrativo che abbia operato per mera negligenza o per l'urgenza di regolarizzare la procedura stipendiale); tale versione dei fatti, peraltro, appare verosimile alla luce delle due mail inviate al [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di sollecitare l'invio del foglio presenze; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche sotto l'aspetto del travisamento della prova, in relazione al delitto di truffa aggravata, alla luce della inattendibilità delle dichiarazioni del prof. [OSCURATO:PERSONA] e della insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito con la piena consapevolezza, da parte del suo tutor, in merito al fatto che egli avrebbe usufruito di quindici giorni di ferie nel mese di luglio, allo scopo di sostenere il concorso presso una diversa scuola di specializzazione, ritenendo di poter recuperare le assenze nel mese di agosto; avendogli il prof. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato la sua assenza nel mese di agosto, il tutor e lo specializzando, quindi, si erano diversamente accordati, nel senso che - come dichiarato dallo stesso prof. [OSCURATO:PERSONA] - il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe frequentato gli ambulatori nella prima e nell'ultima settimana di agosto; tuttavia, come risulta dal foglio presenze del docente, questi aveva tenuto gli ambulatori solo in data 5, 12 e 31 agosto, laddove lo specializzando avrebbe dovuto recuperare quindici giorni, il che rende evidente come diversi fossero stati gli accordi intercorsi, anche alla luce del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver partecipato, come da accordi con il prof. [OSCURATO:PERSONA], ad altri ambulatori, di altre specialistiche, benché il regolamento dell'ospedale imponesse allo specializzando di presenziare alle sole attività del proprio tutor. Quanto agli elementi costitutivi della truffa, la sentenza impugnata omette di pronunciarsi in merito alla doglianza difensiva, posto che l'elemento del dolo, nonché la sussistenza degli artifici e raggiri, sono dati per scontati, sulla base della irragionevole presunzione che il [OSCURATO:PERSONA] avesse affermato il falso; l'insussistenza, quindi, del reato di falso, fa venir meno anche l'elemento costitutivo della truffa, posto che l'unico documento redatto dal [OSCURATO:PERSONA] era inidoneo a trarre in inganno chicchessia, essendo un foglio in bianco su cui erano state annotate le presenze, avendo egli rappresentato alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che tale documento non era stato visionato ed approvato dal proprio tutor. In tal senso, quindi, la sentenza ha travisato sia le dichiarazioni dell'imputato che quelle del prof. [OSCURATO:PERSONA]; 2.3 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., avendo la sentenza di primo grado qualificato, in peius, la fattispecie di cui all'art. 477, 482 cod. pen., originariamente contestata, in quella di cui all'art. 476, 482 cod. pen., violando i diritti della difesa, con particolare riferimento al diritto al contraddittorio, come più volte affermato anche dalla Corte EDU. Il fatto che il contraddittorio all'imputato sia stato garantito in grado di appello non esclude la soppressione del diritto di difesa nel primo grado di giudizio, in violazione dell'art. 24 Costituzione, anche considerato che il falso costituiva lo strumento per commettere la truffa, con conseguente decisività della qualificazione dell'atto, senza contare che la qualificazione ha inciso anche sulla determinazione della pena, in senso peggiorativo per l'imputato, posto che, all'esito della riqualificazione, il falso in atto pubblico era diventata la più grave fattispecie di reato, aspetto su cui l'imputato non si è potuto adeguatamente difendere; infine, le ragioni della riqualificazione erano già emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, non giustificandosi, pertanto, una riqualificazione "a sorpresa", in sentenza, laddove sarebbe stato possibile garantire il contraddittorio; in tal senso, quindi, sarebbe auspicabile un intervento univoco, sul tema, da parte delle Sezioni Unite, a fronte dei diversi orientamenti relativi alla diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., dovendo essere l'imputato garantito nella stessa maniera, sia in caso di diversa qualificazione giuridica, che in caso di modificazione dell'aspetto fattuale dell'imputazione. 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta memoria difensiva in cui, alla luce delle conclusioni del Procuratore generale, si chiede l'accoglimento del ricorso anche in riferimento al reato di truffa aggravata, ribadendo, inoltre, le argomentazioni poste a fondamento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto rigettato. La vicenda contestata al ricorrente ha per oggetto la falsificazione del foglio attestante la presenza del [OSCURATO:PERSONA], quale specializzando, nel mese di agosto 2015, presso il Centro di chirurgia della mano dell'[OSCURATO:PERSONA] di Milano, in particolare mediante apposizione della falsa firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], tutor del Mancini (artt. 476, 482 cod. pen., capo A), avendo egli, in tal modo, tratto in inganno l'ente ospedaliero, che gli aveva corrisposto la retribuzione per il mese di agosto, in assenza di effettiva prestazione lavorativa (art. 640, comma secondo, cod. pen., capo B). Nel corso dell'attività di verifica delle presenze, proprio il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la firma apposta in calce al documento, rappresentando che nel mesi di agosto 2015 il proprio reparto era rimasto chiuso, tanto è vero che egli si era accordato con il [OSCURATO:PERSONA] affinché questi prendesse parte ad alcuni ambulatori, tenuti dallo stesso tutor e previsti per la prima e l'ultima settimana del mese di agosto; ciò allo scopo di consentire allo specializzando di non superare i trenta giorni di assenza giustificati, posto che questi aveva già usufruito di quindici giorni di congedo nel mese di luglio. Ciò nonostante il [OSCURATO:PERSONA] non era più rientrato a Milano dopo i 15 luglio e solo alla fine di agosto aveva contatto il dott. [OSCURATO:PERSONA] per avvisarlo di essersi iscritto ad altra scuola di specializzazione, rinunciando, quindi, a quella presso l'Università degli Studi di Milano. 1.Quanto al primo motivo di ricorso, va chiarito che la natura di atto pubblico del documento contraffatto discende proprio dalla sottoscrizione contraffatta e dal timbro del tutor - nella specie il dott. [OSCURATO:PERSONA] - apposte in calce al foglio con cui era stata certificata la presenza del [OSCURATO:PERSONA], nel corso del mese di agosto 2015, presso il Centro di Chirurgia della mano dell'ospedale Galeazzi di Milano; tale documento, inoltre, era funzionale alla corresponsione della retribuzione mensile da parte dell'ente ospedaliero, erogata, quindi, nel caso di specie, nonostante l'assenza della effettiva prestazione lavorativa, in seguito accertata. Posto che il criterio di individuazione della natura di atto pubblico si fonda nell'appartenenza del fatto attestato alla sfera di attività del pubblico ufficiale che lo redige, in quanto caduta sotto la sua diretta percezione, appare evidente come, nel caso di specie, la certificazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], medico responsabile del Centro di Chirurgia della mano presso l'[OSCURATO:PERSONA] - il cui contenuto era relativo al riepilogo della frequentazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], nel mese di agosto, delle attività di reparto - fosse indiscutibilmente un atto pubblico. Tale documento è da inquadrarsi, infatti, nell'attestazione di attività cadute sotto la diretta percezione del responsabile del reparto - nella specie il dott. [OSCURATO:PERSONA], nel suo ruolo di tutor - circa la frequentazione e lo svolgimento, da parte dello specializzando dott. [OSCURATO:PERSONA], delle attività ricadenti nel tirocinio presso la Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Milano, nel corso del mesi di agosto 2015. Trattasi, quindi, di un vero e proprio atto pubblico, posto che proprio il "Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia" - prodotto dalla difesa in allegato alla memoria trasmessa in data 26/05/2022 - disciplina la figura del tutor all'art. 27: tale norma prevede che lo specializzando, nelle attività cliniche connesse al processo di formazione, che implicano una costante attività di accompagnamento, sia assegnato ad un tutor, individuato di norma tra i medici strutturati universitari o del SSN, specialista nella relativa disciplina, che operi quale dirigente medico nelle varie unità operative assistenziali, sedi di rotazione degli specializzandi, al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti. Non a caso, inoltre, a norma del successivo art. 28 del citato Regolamento, il tutor certifica il libretto personale di formazione compilato a cura dello specializzando, il cui contenuto deve riportare il numero e la tipologia degli atti e degli interventi. Peraltro, alla qualificazione di pubblico ufficiale della figura del tutor si perviene anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che, in situazioni assimilabili, ha qualificato come atto pubblico la falsa attestazione della presenza ad un corso di specializzazione da parte del docente di una scuola parificata (Sez. 5, n. 4017 del 15/12/2005, dep. 01/02/2006, Testa, Rv. 233630), nonché la falsa attestazione, da parte del docente di un centro studi, legalmente riconosciuto, circa la regolare frequenza di studenti di altri istituti privati alle lezioni (Sez. 5 n. 9793 del 23/02/2006, Boccia ed altri, Rv. 234238) e, infine la falsa certificazione del docente, membro del collegio docenti di un corso di specializzazione, disciplinato da normativa nazionale e soggetto a controlli pubblicistici da parte della Regione competente e del Provveditorato agli Studi, funzionale all'ammissione al prosieguo del corso ed all'esame finale (Sez. 5, n. 4017 del 15/12/2005, dep. 01/02/2006, Testa, Rv. 233631). Nel caso di specie, quindi, il dott. [OSCURATO:PERSONA] riveste il ruolo di pubblico ufficiale sia in relazione al suo specifico compito di tutor, sia in riferimento, più in generale, al suo ruolo di dirigente medico operante in una struttura universitaria, facente capo al SSN. Tanto premesso, va ricordato che, nel caso di specie, la falsificazione ha ad oggetto l'attestazione della frequenza, documento senza alcun dubbio diverso da quello disciplinato dall'art. 28 del richiamato Regolamento.Tuttavia, come si evince dagli artt. 10 e 11 del medesimo Regolamento, lo specializzando, nello svolgimento del suo programma - il cui impegno orario è pari a quello previsto per il personale medico del SSN - deve attestare la sua presenza, di regola attraverso un badge a la timbratura elettronica, anche se possono essere previste diverse ed alternative modalità di rilevamento; in ogni caso, il controllo delle presenze spetta al responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] il cui il medico di formazione specialistica opera e "la Direzione della Scuola di acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione da parte del Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui si è svolta l'attività." (art. 11.3 del Regolamento citato). Nel caso di specie, quindi, appare evidente come la specifica modalità di rilevazione delle presenze risultasse del tutto coerente con il Regolamento, consistendo - in concreto - in una tipologia di attestazione diversa dal badge e dalla timbratura elettronica, ossia in un documento materialmente compilato a cura dello specializzando e poi certificato dal responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] che, nella specie, svolgeva anche il ruolo di tutor dello specializzando. Senza alcun dubbio, quindi, il dott. [OSCURATO:PERSONA], con l'attestazione in calce al foglio di presenza - specifica modalità di rilevazione delle presenze dello specializzando - svolgeva un compito a lui attribuito nell'esercizio di una potestà certificativa inerente all'esercizio delle funzioni istituzionalmente attribuitegli; la falsificazione della sua firma in calce al documento, quindi, integra, senza alcun dubbio, la contestata fattispecie di falso in atto pubblico. In realtà, il motivo di ricorso sembra confondere la fattispecie in esame - come descritta - con la diversa vicenda relativa alla falsa attestazione, da parte del pubblico dipendente, circa la sua presenza in ufficio, riportata nei così detti cartellini marcatempo o nei fogli di presenza; tali documenti, come affermato dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte (Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006, Sepe ed altro, Rv. 233423), non hanno natura di atto pubblico, costituendo una mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, non contenendo, inoltre, alcuna manifestazione dichiarativa o di volontà riferibili alla P.A. Come emerge dalla motivazione della sentenza, le Sezioni Unite hanno ribadito che la condotta di falsificazione, tanto ideologica che materiale, del pubblico ufficiale, come prevista dagli artt. 479 cod. pen. e 476 cod. pen., è connotata proprio da un'attività svolta nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche, con la conseguenza che - in un contesto in cui il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha assunto connotazioni privatistiche in seguito alla disciplina introdotta con il d. Igs. 29/1993 e successiva modifiche - l'ineludibile collegamento tra esercizio di funzioni pubbliche ed attività falsificatoria dei pubblici ufficiali non può condurre ad annoverare nella nozione di atto pubblico, rilevante ai fini penali, attività attestative che, invece, appaiono collegate direttamente ed immediatamente ad istituti sicuramente riconducibili alla disciplina privatistica, che in tale ambito esauriscono la loro funzione di rilevanza attestativa, come il cartellino marcatempo ed i fogli di presenza, destinati ad attestare solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra il pubblico dipendente e la pubblica amministrazione, in ciò esaurendo in via immediata i loro effetti, in quanto il pubblico dipendente non agisce neppure indirettamente per conto della P.A., ma opera come mero soggetto privato, senza attestare alcunché in ordine all'attività della P.A. Evidente, quindi, la differenza tra la fattispecie considerata dalle Sezioni Unite e quella declinata dalla vicenda in esame, in cui il ricorrente è imputato non di aver posto in essere una falsa attestazione di presenza, bensì di aver falsificato la firma del pubblico ufficiale in calce alla predetta attestazione, attività certificativa, quest'ultima, ascritta al responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui aveva prestato servizio lo specializzando. 2. Quanto alla circostanza dedotta dalla difesa - secondo cui risulterebbe carente la prova circa la falsificazione della firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], essendo in tal senso insufficiente il mero interesse dell'imputato - va ricordato come l'istruttoria dibattimentale - per come emerge dalla motivazione delle sentenze di merito nella loro reciproca integrazione logico-argomentativa - ha consentito di accertare che le presenze da parte degli specializzandi venivano documentate attraverso modelli cartacei compilati a cura degli stessi, quindi sottoscritti dal tutor, infine inviati, a mezzo fax o e-mail, alla referente del Reparto di Ortopedia, [OSCURATO:PERSONA]; ciò che - secondo la prassi accertata, basata sulla reciproca fiducia, e la cui legittimità non risulta messa fondatamente in discussione - si era verificato anche nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come da lui stesso affermato, era stato contatto, in data 11/09/2015, dalla segreteria della Scuola di Specializzazione, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva segnalato la mancanza di attestazione delle presenze del mese di agosto, sollecitandolo ad inviarlo anche senza la firma del tutor; egli, quindi, aveva compilato il modulo, dopo aver reperito il fac-simile su Internet e lo aveva inviato via e-mail dalla Basilicata, sebbene privo della firma e del timbro del tutor, disinteressandosi, poi, dell'esito, anche in quanto aveva, di lì a poco, formalizzato la rinuncia a proseguire il tirocinio persso l'istituto Galeazzi di Milano, avendo superato un altro concorso. La deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla vicenda è stata ritenuta del tutto attendibile, avendo egli dichiarato di non aver mai incontrato lo specializzando in occasione delle visite ambulatoriali effettuate nel mese di agosto, nonostante gli accordi, ed avendo egli reso tale versione sia nell'immediatezza dei fatti, con la mail del 02/10/2015, in cui aveva disconosciuto la propria firma, sia con la comunicazione del successivo 25/11/2015 al Direttore della Scuola di Specializzazione; la dichiarazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è stata valutata come coerente con la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], che si era occupata del pagamento delle spettanze mensili al [OSCURATO:PERSONA], oltre che del tutto priva di acrimonia verso il [OSCURATO:PERSONA], non essendosi il [OSCURATO:PERSONA] neanche costituito parte civile, né suscettibile di essere messa in discussione per ragioni di personale interesse professionale. Tale motivazione appare del tutto logica ed insindacabile in sede di legittimità, risultando le doglianze difensive sul punto una mera critica basata sul concetto di diversa ed alternativa valutazione della prova dichiarativa. Inoltre, risulta scandagliata accuratamente, dai giudici di merito, la versione alternativa dell'imputato - secondo il quale, in assenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe partecipato ad altri ambulatori nel mese di agosto- alla luce del fatto che tale dichiarazione era risultata del tutto generica, sfornita di ogni indicazione circa l'individuazione dei colleghi presenti nelle due settimane in cui egli avrebbe frequentato gli altri ambulatori, oltre che contraddetta dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] - la quale aveva escluso che gli specializzandi potessero presenziare da soli ad ambulatori, senza la presenza di un supervisore - e dello stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] - che, nei giorni del mese di agosto in cui era stato presente presso il Galeazzi, aveva escluso la presenza del [OSCURATO:PERSONA], ricordando come le attività ambulatoriali fossero tutte allocate in un unico corridoio di dimensioni ridotte, e specificando che negli accordi con lo specializzando non si era mai presa in considerazione la possibilità di partecipazione ad attività svolte da altri professionisti -. Anche la condotta dell'imputato è stata analiticamente considerata, a partire dall'assenza di ogni sua reazione alla prima comunicazione ricevuta da parte della Canavese che, il 23/10/2015, gli aveva comunicato la sospensione della corresponsione del suo trattamento economico a seguito della segnalazione circa la rilevazione della sua presenza; nonché dalla mancanza di ogni reazione anche a seguito della raccomandata con cui, in data 07/03/2016, gli era stato chiesto il rimborso della somma indebitamente corrisposta ed erogata nel settembre 2015; anzi, il [OSCURATO:PERSONA], senza chiedere alcuna spiegazione, aveva restituito l'importo all'ente universitario. Tali comunicazioni, inoltre, dato il loro inequivoco contenuto, contraddicono - secondo i giudici di merito - la tesi difensiva secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso contezza delle contestazioni a lui mosse solo con la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Indubbia, infine, risulta la falsificazione della firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], posto che, a parte la credibilità del teste, la stessa difesa nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva rinunciato alla perizia grafologica richiesta; sin dal primo grado è stato sottolineato come il dott. [OSCURATO:PERSONA] avesse immediatamente disconosciuto la propria firma in calce al documento, negando di aver mai delegato terzi ad apporre firme per suo conto, specificando, tuttavia, che il suo timbro era facilmente accessibile a chiunque in quanto riposto nella tasca del camice. In tal senso, quindi - come motivato dalle sentenze di merito - il timbro poteva essere utilizzato da chiunque frequentasse gli ambulatori e, quindi, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva rinunciato alla frequentazione della Scuola di Specializzazione solo in data 22/09/2015; inoltre, il rientro dell'imputato a Napoli è stato ritneuto compatibile con l'epoca della falsificazione, alla luce della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il nipote nell'ultima settimana di agosto era stato a casa sua in Como, dove si era trattenuto "un altro po'", dopo la fine del mese di agosto. Benché, quindi, non fosse stato accertato chi avesse materialmente spedito il foglio di presenza con la firma falsificata, essendo stato verificato solo che la spedizione era avvenuta dall'interno dell'istituto Galeazzi in data 14/09/2015, resta il fatto che tale documento, recante la firma falsificata, corrisponde integralmente alla bozza inviata in precedenza, personalmente dal [OSCURATO:PERSONA], via e-mail alla [OSCURATO:PERSONA], con l'indicazione delle presenze nel mesi di agosto 2015. Alla luce di tali evidenze (sintetizzate alla pag. 12 della sentenza di primo grado ed alla pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), appare chiaro come la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unico soggetto ad avere interesse alla falsa rappresentazione delle proprie presenze in ospedale, non essendo egli, peraltro, più interessato alla Scuola di Specializzazione presso l'istituto Galeazzi, come comunicato allo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA], risulti solo un tassello della più ampia ricostruzione logica sin qui sintetizzata, in cui le sentenze di merito hanno anche dato ampio risalto all'incongruenza della versione difensiva. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sé non convincente." (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 10/01/2017, P.G. in proc. Lin, Rv. 269287). Peraltro, già la sentenza di primo grado aveva affermato come non fossero emerse né, quindi, ipotizzabili ricostruzioni alternative rispetto a quella offerta dalla pubblica accusa, una volta accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva consapevolmente c, ingannato la Scuola di Specializzazione indicando le presenze nel mese di agosto 2015, non essendovi spazio logico per ritenere che altro soggetto, peraltro per ragioni del tutto imperscrutabili, avrebbe dovuto falsificare la firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] sull'esemplare inviato a mezzo fax, peraltro riproducendo lo stesso schema di presenze - non veritiero - già comunicato dal [OSCURATO:PERSONA] via e-mail alla Ma nga na ro. Alla luce di tale ricostruzione, non vi è dubbio che le doglianze difensive, oltre a non centrare il profilo ricostruttivo della fattispecie alla luce della giurisprudenza di legittimità, appaiono essenzialmente volte a contestare la valutazione delle prove dichiarative, alla scopo palese di perorare la diversa versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], in tal senso omettendo di confrontarsi, se non in maniera parcellizzata, con il complessivo incedere argomentativo delle sentenze di merito, finendo per riprodurre buona parte delle argomentazioni già poste a fondamento del gravame. Tali considerazioni investono anche il contenuto del secondo motivo di ricorso, a sua volta incentrato sulla presunta - ed indinnostrata - inattendibilità del dott. [OSCURATO:PERSONA] e sulla bontà della versione sostenuta dall'imputato, con considerazioni che, risolvendosi nella denuncia del travisamento del fatto - al di là della qualificazione del motivo come travisamento delle prove - si collocano ai limiti della inammissibilità. 3. Infondato è il terzo motivo di ricorso, nella misura in cui la difesa deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., avendo la sentenza di primo grado, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, qualificato la condotta di falso ai sensi degli artt. 476, 482 cod. pen., a fronte dell'originaria contestazione ai sensi degli artt. 477, 482 cod. pen. Come noto "L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art.521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438); inoltre, "In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione." (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Trattasi di indirizzo interpretativo assolutamente consolidato, da cui il Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi (in tal senso, anche: Sez. 2, n. 31935 del 22/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281676; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281817; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 09/01/2020, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278093; Sez. 5, n. 44862 del 06/10/2014, P.G. in prov. [OSCURATO:PERSONA]. 261286), posto che, collocandosi la diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto indicato in contestazione all'esito del giudizio di primo grado, a maggior ragione, l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito nel corso del giudizio di appello, prima ancora che nel giudizio di legittimità. Ciò, come già rilevato, non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo stato messo l'imputato nella condizione di contestare la diversa qualificazione nel merito, con il giudizio in appello e, quindi, con il ricorso per cassazione. Ed infatti, l'unico limite individuato dalla Corte europea, al fine di armonizzare tale facoltà con il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 6, par. 1 e 3, lett. a) e lett. b), CEDU, attiene alla prevedibilità della riqualificazione, che non può essere il frutto di un atto "a sorpresa" del giudice. In tale prospettiva, come emerge dalle sentenze in precedenza citate, il potere di attribuire una più grave qualificazione giuridica ai fatti accertati, qualora non esercitato dal giudice di merito, è riconosciuto alla Corte di cassazione sempreché le parti siano state rese edotte della possibilità della diversa qualificazione, sicché nessun problema può sorgere, in termini di prevedibilità e di attuazione del contraddittorio, nell'ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica del fatto avvenga all'esito del giudizio di primo grado. Non a caso, la doglianza difensiva sul punto resta del tutto aspecifica, non avendo in alcun modo approfondito ed illustrato sotto quali aspetti