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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 25277/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Foggia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R.309/1990, perché deteneva, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish pari a 496 grammi e sostanza stupefacente del tipo marjuana pari a grammi 195 grammi, condannandolo, ritenuta la recidiva contestata, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 16000,00 di multa, superiore al minimo ma entro la media edittale.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo d'impugnazione: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ritenuta eccessivamente severa.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

La sentenza ha rilevato che l'imputato si era limitato a riconoscere l'addebito in fase di convalida dell'arresto.

La condotta è di una certa gravità, dato il numero di dosi che si sarebbero ricavate, mentre non può valutarsi come utile collaborazione l'opzione per il rito abbreviato, già compensata con la riduzione della pena.

Dunque, dati i precedenti anche specifici e la personalità emersa, si giustifica l'applicazione della pena in misura superiore al minimo ma sotto la media edittale.

4. La motivazione è adeguata ai parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha consolidato il principio, secondo cui, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019; Rv. 276288 - 01).

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] lie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Foggia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R.309/1990, perché deteneva, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish pari a 496 grammi e sostanza stupefacente del tipo marjuana pari a grammi 195 grammi, condannandolo, ritenuta la recidiva contestata, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 16000,00 di multa, superiore al minimo ma entro la media edittale. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo d'impugnazione: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ritenuta eccessivamente severa. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza ha rilevato che l'imputato si era limitato a riconoscere l'addebito in fase di convalida dell'arresto. La condotta è di una certa gravità, dato il numero di dosi che si sarebbero ricavate, mentre non può valutarsi come utile collaborazione l'opzione per il rito abbreviato, già compensata con la riduzione della pena. Dunque, dati i precedenti anche specifici e la personalità emersa, si giustifica l'applicazione della pena in misura superiore al minimo ma sotto la media edittale. 4. La motivazione è adeguata ai parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha consolidato il principio, secondo cui, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019; Rv. 276288 - 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] lie
Sentenza Cassazione n. 25277/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris