CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 32218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla esclusione della recidiva ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione che, sebbene sintetica, appare congrua ed immune da vizi logici o giuridici, avuto riguardo, in particolare, alla evidenziata presenza di due precedenti specifici a carico dell'imputato ed all'assenza di elementi di segno positivo (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere sore [OSCURATO:PERSONA]