CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38228/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore – [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. 1861 sez. CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 24858/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del 6 maggio 2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38228/2025 Roma, lì, 25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso l’ordinanza indicata in intestazione, con il quale se ne censura la illegittimità per ritenuta omessa valutazione, da parte della Corte di merito, degli argomenti processuali e sostanziali, proposti con i motivi di gravame, va dichiarato inammissibile per l’assoluta aspecificità dei motivi addotti; che appaiono, invero, riferibili a diversa fattispecie processuale. 2. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nel legittimo esercizio del potere di verifica del rispetto della previsione normativa di cui all’art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., ha fatto applicazione del principio - più volte ribadito da questa Corte - secondo cui risulta generico il motivo d’appello che si limiti ad una illustrazione della doglianza (peraltro centrata esclusivamente sul provvedimento di correzione dell’errore materiale e non sulla decisione di primo grado e sulle argomentazioni di quella decisione) senza esplicitare in modo chiaro le censure mosse alla sentenza impugnata e che non illustri le ragioni della doglianza (Sez. U., n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, che ha anticipato la novella del 2017). A tal proposito, può dirsi che l'obbligo di specificità dei motivi si traduce in un dovere di «adeguata confutazione» delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato a sostegno della decisione presa. Da ciò la inammissibilità dell'atto in cui risultano prospettate - come nella presente fattispecie– doglianze del tutto estranee alle ragioni della decisione impugnata. I motivi di ricorso, che avrebbero dovuto censurare la decisione di inammissibilità del gravame, per eventuale ritenuta violazione della legge processuale che disciplina la materia della inammissibilità della impugnazione, non colgono viceversa il significato processuale della decisione, ma sembrano, come già poco sopra detto, riferirsi a diversa fattispecie processuale, avendo il ricorrente valorizzato aspetti di illegittimità della decisione impugnata del tutto eccentrici rispetto al testo della stessa. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila. 3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consigliano di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]