CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 48610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 agosto 1963; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 settembre 1972; avverso l'ordinanza del 27 maggio 2022 del Tribunale di Trento; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Gip del Tribunale di Trento con l'ordinanza impugnata ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dei due indagati, in relazione alla partecipazione di entrambi, tra il dicembre 2017 e il marzo 2018, ad una associazione finalizzata al contrabbando di tabacco di narghilè e alla commissione di una serie di fatti di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e di delitti di contrabbando (alcuni posti in essere da entrambi; altri dal solo [OSCURATO:PERSONA]): capo D] della contestazione cautelare. Rilevato che gli indagati, a mezzo del proprio difensore, hanno presentato, direttamente ex art. 311 comma 2 c.p.p., ricorso per cassazione nel quale viene eccepita la violazione di legge di cui sarebbe affetta l'ordinanza genetica, in riferimento al requisito di cui all'art. 292 comma 1 lett. c) c.p.p. (esposizione ed autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura applicata). Rilevato che il difensore degli indagati, anziché presentare i ricorsi per cassazione presso la cancelleria del Tribunale di Trento, li ha depositati l'8 luglio del 2022 nella cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e che i predetti atti sono stati dalla medesima cancelleria trasmessi in data 20 luglio 2022 al Tribunale di Trento, dove quindi sono pervenuti oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., considerato che l'ordinanza cautelare è stata eseguita il 28 giugno 2022. Ritenuto che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Ritenuto che, pertanto, il ricorso è tardivo e che, dunque, esso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 Il Consigliere este