CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1977
Cassazione n. 09742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il 19/02/1977 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 6 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 10 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 e 582 cod. pen., nonché 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un'erronea applicazione di legge con riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato da tutti i reati contestati, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in particolare alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ha difatti evidenziato le ragioni da cui desumere la colpevolezza del prevenuto per tutti i fatti contestati, sottolineando come il racconto della persona offesa dovesse ritenersi attendibile, in quanto ampiamente riscontrato, e sconfessando le censure difensive riproposte in questa sede; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il diniego è sorretto da motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui l'esclusione delle generiche può essere legittimamente motivata dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Osservato che anche l'ultima doglianza, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondata, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice a pagina 5 escluso la possibilità di ulteriore diminuzione della pena, in ragione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato; Rilevato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', \ come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]