Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 39/1972
ECLI:IT:COST:1972:39
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con provvedimento del 5 aprile 1968 il preside della scuola statale
di Leverano disponeva il licenziamento di D'[OSCURATO:PERSONA] la quale,
assunta in servizio come applicata di segreteria non di ruolo il 14
marzo 1968, si era assentata dall'ufficio, per ragioni di malattia,
undici giorni dopo l'assunzione e precisamente il 26 marzo successivo.
Il licenziamento veniva disposto con riferimento all'art. 2 del
D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 che disciplina il congedo ordinario
del personale civile non di ruolo dello Stato, con la motivazione
peraltro che non ricorrevano le condizioni volute per la concessione
del congedo per malattia.
Il provvedimento veniva successivamente confermato dal provveditore
agli studi di Lecce sul rilievo che non ricorrevano le condizioni per
la prosecuzione del rapporto di impiego giacché l'art. 3 del citato
decreto dispone che "nei casi di assenza dal servizio per malattia
accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto
il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un
anno di servizio".
Avverso la decisione del provveditore agli studi la D'Amico
proponeva ricorso dinanzi alla VI sezione giurisdizionale del Consiglio
di Stato che, con propria ordinanza del 27 maggio 1969 - pervenuta alla
Corte soltanto in data 10 aprile 1970 -, sollevava di ufficio la
questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta
nell'art. 3, comma primo, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4
aprile 1947, n. 207, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Nell'ordinanza si rileva che dal combinato disposto delle norme
indicate risulta che ogni diritto del personale fuori ruolo a fruire
anche di un solo giorno di congedo ordinario (art. 2) (in funzione di
riposo), od anche di un solo giorno di congedo straordinario (art. 3)
(per causa di malattia) viene escluso durante tutto il primo anno di
servizio. Ora, la disposizione dell'art. 2 è sostanzialmente identica
a quella contenuta negli artt. 2109 capoverso e 2243 del codice civile
- secondo le quali il lavoratore subordinato aveva diritto ad un
periodo di ferie retribuito solo dopo un anno di prestazione lavorativa
- articoli che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente
illegittimi per violazione dell'art. 36, comma terzo, della
Costituzione (sentenze n. 66 del 1963 e n. 16 del 1969). Non si
ravvisano perciò ragioni particolari che giustifichino la
sopravvivenza di una norma così formulata per una categoria sia pur
diversa di lavoratori subordinati quale è appunto quella costituita
dal personale civile non di ruolo dipendente dallo Stato. Nei riguardi
di tale norma è dato quindi configurare anche un profilo di contrasto
con l'art. 3 della Costituzione.
Le stesse considerazioni valgono anche nei confronti della
disposizione di cui all'art. 3, primo comma, del ripetuto decreto ai
sensi della quale il personale fuori ruolo è ammesso a fruire del
congedo straordinario per ragioni di malattia soltanto dopo almeno un
anno di servizio. Tale disposizione appare inoltre in contrasto col
principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. dal momento che, nei
riguardi del personale civile di ruolo dello Stato, l'art. 37 del t.u.
10 gennaio 1957, n. 3, non subordina al compimento di alcun periodo
minimo di servizio la concessione del congedo straordinario per motivi
di malattia.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito e
pertanto la causa è stata decisa in camera di consiglio a norma
dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
:
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un giudizio
avente per oggetto il licenziamento di un impiegato non di ruolo
assentatosi per malattia prima di aver compiuto un anno di servizio, il
Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell 'art. 3
, primo comma, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n.
207, limitatamente alla parte in cui esclude del tutto il diritto
all'assenza per causa di malattia del personale civile non di ruolo in
servizio nelle Amministrazioni dello Stato da meno di un anno.
Dalla stessa ordinanza chiaramente si evince che la norma rilevante
ai fini della definizione del giudizio è quella dell'articolo 3,
riguardante le assenze per malattia e, pertanto, alle censure rivolte a
tale norma la Corte ritiene di dover limitare il proprio esame.
2. - L'art. 3 del decreto legislativo n. 207 del 1947 dispone che
"nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata
dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto il
rapporto d'impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno
di servizio".
La portata della disposizione è di tutta evidenza. Essa pone il
decorso di almeno un anno di servizio a presupposto del diritto del
dipendente non di ruolo ad assentarsi dall'ufficio per comprovati
motivi di malattia, fermo restando il rapporto d'impiego, ed esclude,
per contro, che dello stesso diritto possa usufruire il dipendente che
non abbia compiuto il prescritto periodo minimo di servizio.
Trattamento del tutto diverso riserba invece la legge al personale
civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.
L'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
di tali impiegati, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non
subordina infatti al compimento di un periodo minimo di servizio la
concessione del congedo straordinario. E l'impiegato di ruolo può
fruire di tale congedo anche per motivi di salute come si desume dal
disposto degli artt. 66 del t.u. e 30, ultimo comma, delle relative
norme di esecuzione approvate con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. Del
pari non condizionata al decorso di alcun periodo minimo di servizio è
l'aspettativa per infermità del dipendente di ruolo (artt. 66 e 68 del
citato t.u.).
3. - Nessuna valida e razionale giustificazione riesce a scorgere
la Corte nell'adozione da parte del legislatore del diverso trattamento
normativo dell'assenza per malattia a seconda che trattasi di personale
di ruolo o non di ruolo. La possibilità di un differente trattamento
sussiste solo quando la disparità trovi fondamento su presupposti
logici obbiettivi e nel caso di specie ci si trova invece di fronte a
situazioni ed esigenze del tutto identiche: infermità che colpisce
un pubblico dipendente impedendogli temporaneamente di prestare
servizio e conseguente diritto ad assentarsi dall'ufficio per le
necessarie cure. La differenza di status - di ruolo o non di ruolo -
dell'impiegato è del tutto irrilevante agli effetti del riconoscimento
del diritto all'assenza per cura posto dalla legge a tutela del
medesimo bene: la salute individuale.
La parte della norma impugnata che, nei casi di assenza dal
servizio per malattia, subordina il diritto al mantenimento del
rapporto d'impiego al decorso di almeno un anno di servizio è
palesemente in contrasto col principio di uguaglianza enunciato
dall'art. 3 della Costituzione e va conseguentemente dichiarata
costituzionalmente illegittima.
Siffatta pronuncia dispensa la Corte dall'esame degli ulteriori
motivi d'incostituzionalità dedotti nell'ordinanza di rimessione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed
economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni
dello Stato, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal
servizio per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto
d'impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].