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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44825/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA&lato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di GENOVA con sentenza in data 15/04/2021 applicava a KACHCHAF Mohamed, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione al reato di concorso in rapina pluriaggravata, commessi - unitamente a coimputato non ricorrente, a GENOVA il 31/08/2020, riconosciute le attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante della rapina ed esclusa la recidiva contestata.

KACHCHAF propone di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo del tutto generico la carenza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento.

Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti, recidiva inclusa), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto, comunque prossimo ai minimi edittali.

Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nel ricorso.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il c nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]alTATA Il Presidente rN A do Mantòyno li [OSCURATO:PERSONA] Giov_anna Ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA&lato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di GENOVA con sentenza in data 15/04/2021 applicava a KACHCHAF Mohamed, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione al reato di concorso in rapina pluriaggravata, commessi - unitamente a coimputato non ricorrente, a GENOVA il 31/08/2020, riconosciute le attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante della rapina ed esclusa la recidiva contestata. KACHCHAF propone di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo del tutto generico la carenza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti, recidiva inclusa), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto, comunque prossimo ai minimi edittali. Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nel ricorso. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il c nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]alTATA Il Presidente rN A do Mantòyno li [OSCURATO:PERSONA] Giov_anna Ve
Sentenza Cassazione n. 44825/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris