CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze del 7 dicembre 2021, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 2. Sono quattro motivi del suo ricorso: ./) mancanza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; //) mancanza di motivazione in punto di misura della pena, anche con riferimento agli aumenti per continuazione; III) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui è stata esclusa la natura colposa delle lesioni: la spiegazione della Corte d'appello - secondo cui «il riferimento alla non volontarietà dell'atto da parte della teste Lora va interpretato nel senso della non intenzionalità del dolo e non nella colposità della condotta» - è intrinsecamente contraddittoria, consistendo la colpa proprio nella non intenzionalità dell'evento; laddove, invece, la sentenza intendesse fa riferimento al dolo eventuale, l'affermazione risulta priva di qualsiasi motivazione; IV) erronea applicazione dell'aggravante del delitto di lesioni prevista dall'art. 576, primo comma, n. 5-bis), cod. pen., poiché la relativa fattispecie circostanziale costituirebbe un'inammissibile duplicazione di quella di cui agli artt. 61, n. 2), e 576, primo comma, n. 1), cod. pen., essa pure contestata. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso meritano accoglimento. E' la stessa sentenza impugnata, infatti, che dà atto, nella parte narrativa, della presentazione di specifico motivo d'appello su entrambi i punti (mancato riconoscimento di attenuanti generiche ed eccessività della pena), sui quali, però, poi non spende neppure una parola. Il lamentato difetto di motivazione, dunque, risulta indiscutibile, con la conseguente necessità di annullamento della sentenza su quei punti e di rinvio al giudice di merito per la necessaria integrazione. 2. Il terzo motivo di ricorso, invece, è inammissibile, poicié generico. E' ragionevole sostenere che, con l'inciso testualmente dianzi richiamato (punto 2.111 del ritenuto in fatto), la Corte d'appello abbia inteso escludere la configurabilità del dolo "intenzionale" del delitto di lesioni, ma non anche del dolo "diretto" o, in via residuale, di quello "eventuale", indubbiamente compatibili con la ricostruzione della condotta operata in sentenza. Per converso, il ricorso si limita a dolersi dell'assenza di motivazione su quale, di queste ultime due figure di dolo, quei giudici abbiano ravvisato, senza tuttavia indicare quale vulnus per le ragioni difensive ne deriverebbe in concreto, fl ma soprattutto senza addurre neppure una ragione a sostegno della prospettata natura colposa degli eventi lesivi prodotti dall'imputato, che quindi si riduce ad una mera asserzione. 3. Non può essere ammesso neppure il quarto motivo d'impugnazione, poiché proposto per la prima volta soltanto con il presente ricorso e non anche con l'atto d'appello. Con quest'ultimo, infatti, l'imputato si era limitato a dedurre la diversa questione dell'inconfigurabilità dell'aggravante di cui all'art. 1576, primo comma, n. 5-bis), cod. pen., nel caso di concorso del delitto di lesioni con quello di resistenza a pubblico ufficiale; con il ricorso in scrutinio, invece, egli si duole di un eventuale concorso apparente di tale disposizione con quella di cui al n. 1) del medesimo art. 576, primo comma, in riferimento all'art. 61, n. 2), cod. pen., perciò invocando il c.d. "assorbimento" dell'una fattispecie circostanziale nell'altra. 4. Rimanendo controversi soltanto i predetti punti riguardanti i! trattamento sanzionatorio, va dichiarata irrevocabile - a norma dell'art. 624, cod. proc. pen. - la statuizione di colpevolezza dell'imputato per i reati ascrittigli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso ed irrevocabile l'accertamento della penale respon