CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16352/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via G. [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 19 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29 -controricorrente – avverso la sent enza della Corte d’Appello di Bologna – [OSCURATO:PERSONA] - n. 3189 /201 9 , pubblicata i n data 10 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con cinque motivi, nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 3189/19 pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna - Sezione specializzata agraria, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente. In punto di fatto deduce che: a) quale titolare dell’omonima azienda agricola dedita all’attività di allevamento di ovini e caprini, alla vendita al dettaglio di formaggio, ricotta e carni, aveva concluso due contratti di affitto ex art. 45 l. n. 203/82, rispettivamente, il primo, con i proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un fondo rustico con sovrastanti fabbricati, ed, il secondo, con il proprietario [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto altro fondo rustico confinante con il primo; b) il 6-7 febbraio 2015 una copiosa nevicata aveva causato il crollo della copertura del fabbricato condotto in affitto e destinato al ricovero degli animali; c) con ordinanza del 12 marzo 2015, il Comune di Monghidoro- ricevuta la comunicazione del 9 marzo 2015 degli operatori dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’AUSL di Bologna con la quale si segnalava che il crollo aveva determinato un sovraffollamento tra animali di diverse specie con compromissione delle condizioni di biosicurezza - gli aveva imposto una drastica riduzione del numero di animali ed il divieto di utilizzo del fabbricato danneggiato; d) stante l’inerzia dei proprietari del fabbricato che, seppure edotti del crollo, non avevano provveduto agli interventi necessari, li aveva convocati dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e Pesca e, in data 3 settembre 2015, gli stessi si erano impegnati a ripristinare la superficie coperta con rifacimento del tetto, nonché a prolungare di ulteriori dieci anni il contratto di affitto in essere e, a fronte di ciò, si era a sua volta impegnato a versare una somma una tantum di euro 20.000,00 al termine dei lavori ed a rilasciare una garanzia fideiussoria; e) non avendo i proprietari dato esecuzione agli impegni assunti ed avendo l’AUSL di Bologna rilevato gravi carenze igienico-sanitarie, disponendo ‹‹con effetto immediato la sospensione dell’utilizzo del latte bovino e ovino a scopo alimentare umano ›› e subordinando la ripresa dell’attività all’adeguamento dei locali ai requisiti di legge, in data 10 novembre 2015 si era visto costretto a cessare l’attività. Convenuti in giudizio i proprietari dei fondi rustici in affitto al fine di chiedere la risoluzione dei contratti e la condanna degli stessi al risarcimento dei danni cagionati dalla forzata chiusura dell’azienda, il Tribunale di Bologna , espletata consulenza tecnica d’ufficio al fin e di accertare quale fosse il reddito medio annuo netto attribuibile all’azienda agricola, acco glieva le domande di parte attrice, condannando i convenuti al pagamento, in favore del Cilia, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 94.000,00, oltre interessi nella misura legale, ritenendo sussistente il nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno prospettato e procedendo alla relativa liquidazione in conformità alle risultanze della c.t.u.. 2. La Corte d’appello, dinanzi alla quale la sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e, in via incidentale, dal Cilia limitatamente alla quantificazione dei danni, pur confermando la declaratoria di risoluzione dei contratti di affitto, per grave inadempimento dei concedenti che non avevano posto in essere iniziative tempestive per consentire lo svolgimento dell’attività in termini conformi alla normativa igienico-sanitaria, ha disatteso le contestazioni rivolte dall’appellato alla c.t.u.. Premesso che al c.t.u. era stata riconosciuta la facoltà di avvalersi ai fini dell’espletamento delle indagini non solo de i docume nti aziendali, ma di qualsiasi altro documento ritenuto util e per la determinazione del reddito medio annuo dell’azienda, la Corte territoriale ha osservato che dalla c.t.u. emergeva che l’impresa era stata costantemente in passivo dal 2011 al 2014, tanto che nell’ultimo anno risultava una perdita di oltre 76.000,00 euro, e che lo stesso c.t.u., ritenendo questa passività non compatibile con la prosecuzione dell’impresa, aveva ritenuto inattendibile la documentazione esaminata ed adottato il metodo induttivo per quantificare il reddito aziendale, richiamandoanche fonti documentali esterne, valutando il bestiame presente in azienda ed ipotizzando le ore lavorative necessarie allo svolgimento dell’attività; è, quindi, pervenuta alla conclusione che il Cilia non avesse neppure allegato fatti ed elementi specifici a fondamento della reale capacità reddituale dell’impresa in costante passività. 3. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ.Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ‹‹Vizio di motivazione e motivazione apparente e/o motivazione contraddittoria circa le norme applicabili e la natura degli accertamenti effettuati dal CTU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››. Il ricorrente, articolando la censura in paragrafi contraddistinti dalle lettere a), b), c), d), e), si duole che: a) la Corte d’appello, nell’escludere l’assolvimento dell’onere della prova del danno, si è limitataa richiamare tra parentesi l’ordinanza n. 6861/2019 di questa Corte, in tal modo applicando alla fattispecie l’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, che attiene alla materia fiscale, in tal modo rendendo una motivazione apparente; b) ha escluso l’esistenza di un fatto decisivo costituito dalla produzione, effettivamente avvenuta, di specifica documentazione a corredo della domanda di risarcimento del danno (ed in particolare, della perizia di parte e relativi allegati, delle fotografie, del registro di carico e scarico dell’azienda e del registro di stalla, delle fatture di vendita di capi di bestiame anno 2015, dei documenti di cessione dei macchinari agricoli, delle ultime buste paga dei dipendenti); c) ha ritenuto che l’elaborato peritale avrebbe potuto ‹‹costituire una base presuntiva del reddito alla luce del metodo adottato che non presentale caratteristiche di cui all’art. 2729 c.c.››, senza spiegarne le ragioni; d) ha completamente omesso di indicare l’iter argomentativo che l’ha condotta ad escludere la rilevanza della c.t.u.; e) ha reso una motivazione contraddittoria che, da un lato, esclude l’esistenza di maggiori ricavi e l’entità del danno e, dall’altro, conferma la sentenza di primo grado anche nella parte in cui è stata disposta la comunicazione all’Agenzia delle entrate che presuppone l’accertamento di maggiori ricavi.2. C on il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per ‹‹error in procedendo nella qualificazione della ctu come mera ipotesi e/o indizio e non come accertamento costituente prova oggettiva in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.›› e lamenta che la Corte territoriale ha errato nell’avere ritenuto che l’elaborato peritale fosse equiparabile ad un mero indizio privo dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. 3. Con il terzo motivo, articolato in due paragrafi (a e b), si denuncia ‹‹ omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’esistenza ed all’entità del danno patito da Cilia››. Trascrivendo parte dell’elaborato peritale, il ricorrente sostien e che la mancata qualificazione della c.t.u. come prova oggettiva, in quanto consulenza percipiente, unitamente alla mancata considerazione della documentazione prodotta agli atti, ha condotto i giudici di appello ad escludere, in fatto, la sussistenza deldanno dallo stesso patito; contesta ai giudici di appello di avere ritenuto non oggettivo il metodo adottato dal c.t.u. nella determinazione del reddito medio perché privo di supporto documentale. 4. Con il quarto motivo, articolato in paragrafi, il ricorrente, deducendo la ‹‹violazione o falsa applicazione di legge degli artt.2697 e 2729 c.c., nonché art. 39 DPR 600/73 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, si duole che i giudici di merito non abbianofatto corretta applicazione dei criteri di ripartizione in tema di onere della prova e che abbiano rigettato la domanda in applicazione del citato art. 39, che disciplina le modalità di accertamento dei redditi delle persone fisiche da parte dello Stato, avendo espressamente richiamato in motivazione l’ordinanza n. 6861/19 di questa Corte. Soggiunge che, a voler ritenere applicabile alla fattispecie il combinato disposto degli artt. 39 d.P.R. n. 600/73 e 7 2729 cod. civ., la Corte d’appello ha comunque errato nel qualificare l’accertamento svolto dal c.t.u. quale ipotesi elaborata con metodo induttivo puro e non quale accertamento analitico induttivo; sottolinea, al riguardo, che il c.t.u., al fine di determinare il reddito medio, ha considerato le dichiarazioni dei redditi del triennio 2012- 2014, ha elencato le fonti documentali dalle quali aveva acquisito le informazioni sulla base delle quali è pervenuto alla determinazione del reddito medio, ha indicato alcune incongruenze sia in attivo che in passivo, per poi concludere che ‹‹la stima del reddito pur se da impostare su dati documentali disponibili – previa valutazione della loro attendibilità – si debba basare sulla stima dei dati secondo un procedimento estimativo di riscontro rettifica e integrazione, in base alle informazioni ricavate sia dalla bibliografia tecnica sia dalle banche dati disponibili››. 5. Con il quinto motivo di ricorso, denunciando ‹‹ omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in relazione alla domanda di Cilia di determinazione del danno in base alla prevista durata dell’azienda, da fissarsi in rapporto alla durata dei contratti di affitto come determinata dagli accordi delle parti per iscritto››, lamenta che, pur avendo formulato autonomo motivo di gravame chiedendo che l’entità del danno fosse rapportata alla prevista durata ultra decennale dei contratti di locazione, su tale questione la Corte di appello non si era pronunciata. Aveva dedotto che il Tribunale, ritenendo fondata la sua domanda risarcitoria, avesse errato nella quantificazione sotto il profilo del mancato guadagno, poichéper i l giudice di primo grado il periodo a cui correlare la redditività andava riferito alla residua durata del contratto di locazione, dalla cessazione di fatto dell’azienda alla scadenza del contratto (dicembre 2017), anziché agli ulteriori dieci anni successivi, scadenti al 31 dicembre 2027, come da accordo concluso tra le parti in sede di conciliazione. 6. Il primo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. 6.1. Partendo dall’esame della censura di cui alla lettera a), le critiche rivolte alla sentenza impugnata non colgono la ratio decidendi della pronuncia, con la quale la Corte d’appello, pur facendo riferimento all’ordinanza di questa Corte n. 6861/19, che individua il discrimine, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, tra l’accertamento con metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo, non ha poggiato il proprio convincimento su tale disposizione normativa, né è pervenuta a respingere la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’odierno ricorrente facendo applicazione della norma evocata, che disciplina la diversa ipotesi dell’accertamento del reddito delle persone fisiche in ambito fiscale. I giudici di appello hanno così motivato: ‹‹ Peraltro occorre valutare se attraverso la CTU l’attore abbia soddisfatto l’onere probatorio sottostante alla sua pretesa risarcitoria in quanto la consulenza non esonera la parte dal provare i fatti sottostanti alla stessa. Dall’analisi del ctu dott. [OSCURATO:PERSONA] risulta che l’impresa è stata costantemente in passivo dal 2011 al 2014; per tale ultimo anno viene esaminata la documentazione aziendale da cui emerge una perdita di oltre 76.000,00 euro. Ritenendo non compatibile con la prosecuzione dell’impresa questa passività costante il ctu ritiene inattendibile la documentazione esaminata e adotta il metodo induttivo per determinare il reddito aziendale richiamando anche fonti documentali esterne (produzione latte e rese casearie, prezzi dei prodotti e del bestiame) valutando il bestiame presente in azienda e ipotizzando le ore lavorative necessarie allo svolgimento dell’attività. I calcoli sono contestati dal ctp dell’appellante dott . Casali (osservazioni 27.3.18) che, in particolare, quanto all’ipotizzata produzione di carne e di formaggio, rileva l’eccessività della stessa che presupporrebbe corrispettivi eccedenti il dichiarato per oltre 166.000,00 euro ed in generale la mancanza di oggettività del metodo utilizzato suscettibile di valutazioni ampiamente discrezionali. L’attore non ha fornito alcun elemento per riscontrare quanto ipotizzato dal ctu il cui elaborato può costituire una base presuntiva del reddito alla luce del metodo adottato che non presenta le caratteristiche di cui all’art. 2729 cod. civ. (Cass. Sez. 5 –Ordinanza n. 6861 del 08/03/2019 Rv. 653077 -01) e pertanto non è sufficiente ai fini probatori. In sintesi l’attore non ha neppure allegato fatti ed elementi specifici a fondamento della reale capacità reddituale di un’impresa risultante in costante passività, sottraendosi all’onere probatorio e rimettendo l’accertamento del danno ad una consulenza tecnica d’ufficio senza fornire un quadro reale della propria attività; ne discende l’accoglimento dell’appello limitatamente alla domanda di risarcimento del danno››. Con siffatta motivazione sintetica, ma esaustiva e priva di vizi logici, la Corte territoriale, in esito all’esame della disposta consulenza tecnica di ufficio, non condividendo le conclusioni a cui era pervenuto il giudice di primo grado, ha chiaramente affermato il difetto di prova, non offerta dal Cilia sul quale gravava il relativo onere, del danno asseritamente patito in conseguenza della cessazione dell’attività commerciale. Le ragioni che sorreggono la decisione impongono di escludere sia la sussistenza di un vizio di motivazione apparente, sia il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Per ravvisare il primo, infatti, è necessario che la motivazione addotta dal giudice sia tale da non consentire ‹‹di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato››(Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053); cosicché la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché gr aficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. 6-5, 2017, n. 14927; Cass., sez. L, 21/10/2019, n. 26764). La doglianza non è neppure riconducibile al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dovendosi ribadire che la formulazione disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‹‹minimo costituzionale››del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è sindacabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, rilevante, in quanto attinente alla motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. U, n. 8053/14, cit.; Cass., sez. 6-5, 23/05/2019, n. 13977). Il vizio in questione, quindi, si riferisce all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il ‹‹ dato ›› , tes tuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‹‹ come ›› ed il ‹‹quando››tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (Cass., sez. 16/03/2020, n. 7284). Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato il fatto storico di cui la Corte d’appello avrebbe trascurato l’esame e sollecitapiuttosto una revisione del ragionamento decisorio, inammissibile in questa sede. 6.2. Quanto, poi, alla pretesa ‹‹omessa pronuncia circa l’esistenza di documentazione a supporto della redditività dell’azienda››, dedotta con la censura di cui alla lettera b) del primo motivo, è sufficiente rilevare che il ricorrente non spiega se e dove avesse argomentato sulla base dei documenti evocati, di talché non risultano osservati i criteri di cui alle sentenze delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Peraltro, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. 2, 29/10/2018, n. 27415). La Corte d’appello, come si evince dalla lettura della sentenza, ha compiutamente esaminato ogni aspetto della vicenda ed ha ritenuto che gli elementi probatori posti a corredo della domanda risarcitoria non fossero idonei a dimostrare l’esistenza del danno lamentato e che la determinazione del reddito effettuata dal c.t.u., in assenza di idonei riscontri documentali, non poggiando su elementi oggettivie scientifici, non potesse sopperire alle lacune probatorie, di talché non può dirsi sussistente né un difetto assoluto di motivazione, né un vizio di motivazione apparente, né un vizio di omessa pronuncia. 6.3. Inammissibile è pure la censura di cui alla lettera c) del primo motivo, in quanto essa si risolve in una critica del principio di diritto richiamato, quanto all’inidoneità di per sé del metodo induttivo ad integrare la presunzione di cui all’art. 2729 cod. civ. I giudici di merito hanno esposto l’iter logico che li ha condotti alla decisione adottata, costituita proprio dall’evocazione del principio di diritto, e la doglianza per come prospettata non investe la motivazione là dove ha attribuito alla c.t.u. carattere induttivo. 6.4. Priva di fondamento è, poi, la censura di cui alla lettera d) del primo motivo: la Corte territoriale ha giustificato il perché ha ritenuto la c.t.u. priva di valenza probatoria, reputando che non erano stati allegati ‹‹fatti ed elementi specifici a fondamento della reale capacità reddituale di un’impresa risultante in costante passività..››. 6.5. Del tutto assertoria è inoltre la censura di cui alla lettera e) del primo motivo, poiché evoca genericamente un contenuto della sentenza di primo grado alludendo ad una comunicazione all’Agenzia delle entrate, della quale non fornisce l’indicazione specifica. 7. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale non si denuncia un error in procedendo, ma piuttosto si contesta al giudice del merito di non avere correttamente valutato la rilevanza probatoria della consulenza tecnica d’ufficio. Sul punto, va precisato che la c.t.u. è un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), assurge a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente), per cui essa costituisce l'elemento istruttorio (il dato secondo la citata Cass., sez. U, n. 8053/2014) da cui è possibile trar re il ‹‹ fatto storico ›› , rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente (Cass., sez. 6-3, 24/06/2020, n. 12387) . Nella specie, la Corte di appello, negando che il ricorrente avesse fornito elementi per riscontrare ‹‹quanto ipotizzato dal c.t.u.››, ha correttamente ritenuto che la consulenza tecnica non potesse, da sola, costituire piena prova del reddito dell’aziendaagricola, alla luce del metodo di indagine prescelto dal c.t.u., dal quale non potevano desumersi presunzioni gravi, precise e concordanti. 8. Parimenti inammissibile è il terzo motivo con il quale ricorrente, lungi dal dedurre l’omesso esame di un fatto storico, sollecita un riesame del merito ed una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il ricorrente ribadisce, anche con tale censura, che la Corte non avrebbe attribuito alla consulenza tecnica il valore di prova oggettiva, pur vertendosi in ipotesi di consulenza percipiente, ma trascura di considerare che, anche in ipotesi di consulenza percipiente, che è essa stessa fonte oggettiva di prova, la parte non può comunque sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento del proprio diritto all’attività del consulente, demandandogli l’indagine su determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che la parte stessa deduca quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tale diritto (Cass., sez. 3, 26/11/2007, n. 24620; Cass., sez. 6-3, 03/07/2020, n. 13736). I giudici di merito, con un apprezzamento che non è sindacabile in questa sede, hanno escluso che l’odierno ricorrente abbia ‹‹allegato fatti ed elementi specifici a fondamento della reale capacità reddituale di un’impresa risultante in costante passività››, sottolineando altresì che il Cilia si sarebbe sottratto all’onere probatorio sullo stesso incombente, così rimettendo l’accertamento del danno alla consulenza tecnica d’ufficio ‹‹senza fornire un quadro reale››della propria attività. 9. Infondato è inoltre il quarto motivo di ricorso. La sentenza impugnata, alla stregua delle considerazioni già sopra svolte, non è incorsa nella violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., che è configurabilesoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, ma entro i ristretti limiti del ‹‹ nuovo ›› art. 360 , primo comma, n. 5 , c od. proc. civ. ) ( Cass., s ez. 3 , 29/05/2018, n. 13395). Neppure, per quanto già detto, la Corte d’appello ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dal Cilia, in applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/73, essendosi piuttosto limitata a richiamare una ordinanza di questa Corte, senza tuttavia fare applicazione del principio in essa enunciato, ma al solo scopo di porre in rilievo che, in assenza di allegazioni e prove da parte dell’attore, il metodo utilizzato dal c.t.u. che, al fine di espletare l’incarico affidatogli, non si era basato sulla documentazione contabile, ritenuta non attendibile, ma aveva utilizzato anche fonti esterne (bibliografia tecnica e banche dati disponibili), non consentisse di ricavare dall’elaborato peritale indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. La valutazione circa l’assenza di prova in merito al reddito aziendale, operata dalla Corte territoriale, rientra nel potere riservato al giudice di merito e, in ogni caso, la violazione dell’art. 2729 cod. civ. non è stata dedotta secondo i criteri indicati da Cass., Sez. U, n. 1785 del 2018 nella motivazione – non massimata – di cui ai paragrafi 4 e ss. 10.Il quinto motivo va dichiarato assorbito. L’acclarata mancanza di prova del danno, ossiadei fatti costitutivi dello stesso, non può che investire anche la prova di esso per il periodo di durata convenzionale del contratto cui si allude nel motivo. 11. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di processo esente dal pagamento del contributo unificato (Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La