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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 22344/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/02/2022 dalla CORTE di APPELLO di TORINO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore delle ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina per [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino per [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi dei ricorsi.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 08/02/2022 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Torino emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate con rito abbreviato alla pena di giustizia perché ritenute responsabili del reato di rapina impropria e lesioni, contestate ai capi A) e B).

2. Avverso. la sentenza di secondo grado propone impugnazione il comune difensore di fiducia delle imputate, avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso, nell'interesse di entrambe, eccependo la nullità della sentenza per carenza e vizio logico della motivazione circa la qualificazione del reato sub A), con esclusione anche del tentativo, circa il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché circa il giudizio di bilanciamento delle attenuanti con la recidiva e l'aggravante della rapina, in violazione dell'art. 63, comma quarto cod. pen. 2.1 Nell'interesse della sola [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata eccepita la violazione dell'art. 63, comma 4 cod. pen. circa l'illegittima applicazione in concreto di due circostanze aggravanti ad effetto speciale e alla conseguente elisione dell'effetto favorevole, derivante dal riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi reiterativi di censure prospettate in appello e definite dal giudice di secondo grado con argomenti con i quali le ricorrenti non si confrontano criticamente.

3.1. Con argomentazioni immuni da vizi logici la corte territoriale ha infatti accertato la sottrazione della merce all'interno del supermercato e le gravi lesioni riportate dalla persona che si precipitò a rincorrere le due donne, a causa - dapprima - della spinta dall'abitacolo dell'auto utilizzata per la fuga e - in seguito - dall'investimento.

Nessun dubbio circa la consumazione del reato, posto che alcuni capi furono sottratti ed occultati nelle borse, con le quali le imputate si allontanarono (solo in un secondo momento furono identificate e rintracciate).

3.2. L'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è stata negata con corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Cas.

Se. 2, sent. n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015 - Rv. 265685); i giudici di merito hanno sottolineato a tal fine la gravità delle lesioni procurate alla vittima, così come indicate nel capo B) delle imputazioni.

3.3. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla recidiva, ad entrambe le imputate applicata sulla base della accentuata pericolosità manifestata con le condotte poste in essere; impropriamente è stato richiamato l'art. 63, comma quarto cod. pen. che si riferisce agli aumenti di pena in caso di applicazione di più J)92 circostanze ad effetto speciale, mentre nella fattispecie in esame l'inasprimento del trattamento sanzionatorio - conseguente all'applicazione della recidiva e dell'aggravante della rapina, nei limiti del quarto comma dell'art. 63 cod. pen . - è stato del tutto neutralizzato per il giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche.

4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 22 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/02/2022 dalla CORTE di APPELLO di TORINO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore delle ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina per [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino per [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi dei ricorsi. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 08/02/2022 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Torino emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate con rito abbreviato alla pena di giustizia perché ritenute responsabili del reato di rapina impropria e lesioni, contestate ai capi A) e B). 2. Avverso. la sentenza di secondo grado propone impugnazione il comune difensore di fiducia delle imputate, avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso, nell'interesse di entrambe, eccependo la nullità della sentenza per carenza e vizio logico della motivazione circa la qualificazione del reato sub A), con esclusione anche del tentativo, circa il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché circa il giudizio di bilanciamento delle attenuanti con la recidiva e l'aggravante della rapina, in violazione dell'art. 63, comma quarto cod. pen. 2.1 Nell'interesse della sola [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata eccepita la violazione dell'art. 63, comma 4 cod. pen. circa l'illegittima applicazione in concreto di due circostanze aggravanti ad effetto speciale e alla conseguente elisione dell'effetto favorevole, derivante dal riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi reiterativi di censure prospettate in appello e definite dal giudice di secondo grado con argomenti con i quali le ricorrenti non si confrontano criticamente. 3.1. Con argomentazioni immuni da vizi logici la corte territoriale ha infatti accertato la sottrazione della merce all'interno del supermercato e le gravi lesioni riportate dalla persona che si precipitò a rincorrere le due donne, a causa - dapprima - della spinta dall'abitacolo dell'auto utilizzata per la fuga e - in seguito - dall'investimento. Nessun dubbio circa la consumazione del reato, posto che alcuni capi furono sottratti ed occultati nelle borse, con le quali le imputate si allontanarono (solo in un secondo momento furono identificate e rintracciate). 3.2. L'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è stata negata con corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Cas. Se. 2, sent. n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015 - Rv. 265685); i giudici di merito hanno sottolineato a tal fine la gravità delle lesioni procurate alla vittima, così come indicate nel capo B) delle imputazioni. 3.3. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla recidiva, ad entrambe le imputate applicata sulla base della accentuata pericolosità manifestata con le condotte poste in essere; impropriamente è stato richiamato l'art. 63, comma quarto cod. pen. che si riferisce agli aumenti di pena in caso di applicazione di più J)92 circostanze ad effetto speciale, mentre nella fattispecie in esame l'inasprimento del trattamento sanzionatorio - conseguente all'applicazione della recidiva e dell'aggravante della rapina, nei limiti del quarto comma dell'art. 63 cod. pen . - è stato del tutto neutralizzato per il giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche. 4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 22 febb
Sentenza Cassazione n. 22344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris