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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10431/2026

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ntrodall'[OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4904/2024 depositatail 10/7/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14605/2019, rigettaval’azione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ex moglie CarmelaMinutolo e del figlio [OSCURATO:PERSONA] onde sentirli condannare allarestituzione di molteplici beni mobili asseritamente di sua proprietà e a suodire presenti nella casa coniugale assegnata alla moglie e al figlio, ritenendoprescritto il diritto alla restituzione azionato dall’attore.Numero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/20262.

La Corte distrettuale di Roma respingeva l’appello presentato daGiuseppe Barba avverso tale statuizione.Riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il tribunale avessecondivisibilmente ritenuto che il diritto del Barba fosse stato azionabile dalmomento dell’accordo stipulato fra questi e la ex moglie in data 30 ottobre2006, in forza del quale la Corte d’appello di Roma aveva revocatol’assegnazione della casa coniugale alla Minutolo, risultando così corretto ilrilievo della prescrizione operato dal primo giudice.Rappresentava che, anche a voler prescindere dal rilievo della prescrizione,le parti avevano concluso un accordo transattivo nel 2008 con cui il Barbaaveva rinunciato a ogni pretesa sulla mobilia e sui preziosi dichiarando dinon aver nulla a pretendere dalla ex moglie.Osservava che mancava la prova del fatto che i beni chiesti in restituzionefossero diversi da quelli oggetto della transazione, aggiungendo chel’ampiezza dell’accordo transattivo avrebbe consentito di escludere soltantociò che non rientrava fra i preziosi e i mobili.Evidenziava che gli appellati avevano negato non solo che in casa fossestata presente la somma di € 200.000 in denaro contante, ma anchel’esistenza di una cassaforte.Giudicava, infine, che il contenuto della transazione intervenuta fra i coniugirendesse superflua l’ammissione dell’interrogatorio formale richiesto,sottolineando anche che la richiesta di pronuncia di un ordine di esibizioneriguardava estratti conto di cui non era chiara l’utilità probatoria rispettoalle tesi dell’appellante.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 10 luglio 2024, prospettando nove motivi didoglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] eEntrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ..Numero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2946 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in quantola prescrizione del diritto fatto valere doveva essere computata non dal 30ottobre 2006, bensì dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazionedegli effetti civili del matrimonio, quando il Barba aveva acquisito lalegittimazione a richiedere la divisione dei beni mobili e la consegna dei suoibeni di proprietà esclusiva.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2943 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in quanto la decorrenza dellaprescrizione doveva essere computata dalla data di sottoscrizione dellaseconda transazione in data 13 marzo 2008, che era stata conclusa aseguito dell’introduzione di un giudizio con cui il Barba, stantel’inadempimento della Minutolo rispetto al precedente accordo, avevadomandato di ottenere il saldo della compravendita della casa coniugalenonché tutti i beni mobili e preziosi.I giudici distrettuali avrebbero dovuto, inoltre, tenere conto della richiestadi restituzione dei beni inviata con lettera raccomandata del 29 settembre2017, constatando che le domande del Barba non erano affatto prescrittein virtù dei plurimi atti interruttivi che si erano succeduti.4.3 Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3e 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1965 e2043 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., poiché la Corte di merito ha omesso diesaminare la circostanza che la transazione aveva riguardato, per quantoconcerne la rinuncia del Barba, solo i mobili e gioielli di cui alla transazionegià intercorsa tra le parti nel 2006.4.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1965 cod.civ. e 115 cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale, pur avendoriconosciuto che nella transazione non rientravano alcuni beni tra cuiNumero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026“pellicce di castoro, il mantello nero, i libri, borse di pelle”, non ha accoltola domanda restitutoria, violando così l’art. 112 cod. proc. civ..I giudici distrettuali, per di più, non hanno tenuto conto che in realtàl’appellante aveva offerto la prova ritenuta necessaria, producendo unaconsulenza tecnica di parte descrittiva ed estimativa dei beni richiesti inrestituzione.4.5 Il quinto motivo di ricorso adduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 832 cod. civ., 115, 116 e 184 cod. proc. civ., perché la Cortedistrettuale ha escluso la presenza di denaro contante nell’abitazionefamiliare senza prendere in esame le dichiarazioni rese dalla Minutolo insede di comparizione personale, quando la donna aveva riconosciuto che gliex coniugi avevano venduto un’abitazione dividendosi il prezzo, e ilcontenuto della transazione conclusa nel 2006, ove si dava attodell’esistenza di una cassetta di sicurezza.La Corte di merito avrebbe dovuto ammettere l’interrogatorio formale, laconsulenza tecnica estimativa e l’ordine di esibizione richiesti.4.6 Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112 e 184 cod. proc. civ., poiché la Corte distrettuale non harilevato che il giudice del primo grado, ritenendo erroneamente che i dirittivantati fossero totalmente prescritti, non aveva ammesso l’interrogatorioformale delle controparti, la C.T.U. estimativa richiesta e l’ordine diesibizione dell’estratto conto ex art. 210 cod. proc. civ..4.7 Con il settimo motivo la sentenza impugnata è censurata, a mentedell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 210 cod. proc. civ., in quanto la Corte di meritoha ritenuto erroneamente esplorativa la richiesta di ordine di esibizione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avente ad oggetto estratti di contocorrente già in precedenza legittimamente richiesti ai sensi del T.U.B., alfine di verificare l’esistenza di versamenti eseguiti dalla Minutolo con ildanaro di proprietà del ricorrente.Numero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/20264.8 L’ottavo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1766, 1768 e1218 cod. civ., dal momento che la Corte di merito ha rigettato la domandadi risarcimento del danno malgrado il diritto vantato dal Barba non fosseaffatto prescritto e la transazione intervenuta riguardasse solo parte deibeni detenuti dalla ex moglie.4.9 Il nono motivo adduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., giacché la Corted’appello ha condannato il Barba al pagamento delle spese di lite malgradosussistessero le condizioni per la compensazione delle stesse tra le parti, inconsiderazione della peculiarità e complessità della fattispecie.5.

I motivi, da esaminare congiuntamente stante la coincidenza deivizi che li accomunano, risultano tutti inammissibili.5.1 La decisione impugnata si fonda su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamentesufficiente a sorreggerla, ove si consideri che la Corte d merito ha sostenutoche: i) il diritto fatto valere dal Barba era ormai prescritto; ii) quest’ultimoaveva rinunciato a ogni pretesa su mobilia e preziosi, senza che fosse stataofferta la prova, il cui onere gravava sullo stesso Barba, che i beni oggettodella domanda giudiziale fossero diversi da quelli oggetto della secondatransazione raggiunta fra gli ex coniugi; iii) in ogni caso l’ampiezzadell’accordo transattivo non consentiva di escludere dal suo novero beni senon le pellicce di castoro, il mantello nero, i libri e le borse in pelle; iv) nonvi era prova dell’esistenza nell’abitazione di una cassaforte e di denarocontante per € 200.000.5.2 A fronte dell’accertamento compiuto con la seconda ratio decidendi ‒accertamento che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito‒, la terza doglianza allega non una violazione di legge (vale a dire l’erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge), ma un'erronea ricognizione dellaNumero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026fattispecie concreta a mezzo delle risultanze istruttorie e, nella sostanza,intende proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi inun’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito.Inoltre, il medesimo mezzo lamenta non tanto un omesso esame, ma unesame non conforme alla lettura che l’odierno ricorrente vorrebbe dare delleemergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non ècoerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto inun senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass.23328/2012).5.3 Una volta constatata l’inammissibilità delle critiche mosse rispetto allaseconda ratio decidendi, tutte le altre doglianze rivolte alle ulteriori ragionidi rigetto offerte dalla Corte di merito devono considerarsi inammissibili.Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni,tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul pianologico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggettodi doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).5.4 Giova comunque aggiungere che il primo, il secondo, il quarto e l’ottavomotivo non evidenziano alcuna criticità in punto di diritto in capo alladecisione impugnata, ma sono espressione di un mero dissenso rispetto adapprezzamenti di fatto che, essendo frutto di una determinazionediscrezionale del giudice di merito, non sono sindacabili da questa Corte.A questo proposito è sufficiente ricordare come sia inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diNumero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (v.

Cass.5987/2021, Cass., Sez.

U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass.19547/2017, Cass. 16056/2016).5.5 Secondo la giurisprudenza di questa Corte per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con cui si lamenti chequesti, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U.,20867/2020).La doglianza concernente la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. èammissibile, invece, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta auna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.

U., 20867/2020).Non è dunque possibile, come fanno i motivi uno, due, tre, quattro, cinquee sette, proporre una censura per violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026115 e 116 cod. proc. civ. denunciando un'erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito.5.6 Il giudizio sulla sufficienza degli elementi probatori acquisiti al processoinvolge, al pari del giudizio sulla rilevanza e superfluità di ogni ulterioreaccertamento istruttorio, un apprezzamento di fatto incensurabile inCassazione se la relativa motivazione sia immune da vizi logici e non abbiaomesso di considerare punti decisivi del giudizio (Cass. 2945/1971, Cass.517/1970).5.7 Pure il nono motivo è inammissibile.Invero, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto laparte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno inminima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacatodella Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancataviolazione di detto principio, esulandovi la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi disoccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi(Cass. 9860/2025).6.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alrimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, dicui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 25 febbraio 2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntrodall'[OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4904/2024 depositatail 10/7/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14605/2019, rigettaval’azione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ex moglie CarmelaMinutolo e del figlio [OSCURATO:PERSONA] onde sentirli condannare allarestituzione di molteplici beni mobili asseritamente di sua proprietà e a suodire presenti nella casa coniugale assegnata alla moglie e al figlio, ritenendoprescritto il diritto alla restituzione azionato dall’attore.Numero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/20262. La Corte distrettuale di Roma respingeva l’appello presentato daGiuseppe Barba avverso tale statuizione.Riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il tribunale avessecondivisibilmente ritenuto che il diritto del Barba fosse stato azionabile dalmomento dell’accordo stipulato fra questi e la ex moglie in data 30 ottobre2006, in forza del quale la Corte d’appello di Roma aveva revocatol’assegnazione della casa coniugale alla Minutolo, risultando così corretto ilrilievo della prescrizione operato dal primo giudice.Rappresentava che, anche a voler prescindere dal rilievo della prescrizione,le parti avevano concluso un accordo transattivo nel 2008 con cui il Barbaaveva rinunciato a ogni pretesa sulla mobilia e sui preziosi dichiarando dinon aver nulla a pretendere dalla ex moglie.Osservava che mancava la prova del fatto che i beni chiesti in restituzionefossero diversi da quelli oggetto della transazione, aggiungendo chel’ampiezza dell’accordo transattivo avrebbe consentito di escludere soltantociò che non rientrava fra i preziosi e i mobili.Evidenziava che gli appellati avevano negato non solo che in casa fossestata presente la somma di € 200.000 in denaro contante, ma anchel’esistenza di una cassaforte.Giudicava, infine, che il contenuto della transazione intervenuta fra i coniugirendesse superflua l’ammissione dell’interrogatorio formale richiesto,sottolineando anche che la richiesta di pronuncia di un ordine di esibizioneriguardava estratti conto di cui non era chiara l’utilità probatoria rispettoalle tesi dell’appellante.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 10 luglio 2024, prospettando nove motivi didoglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] eEntrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ..Numero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2946 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in quantola prescrizione del diritto fatto valere doveva essere computata non dal 30ottobre 2006, bensì dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazionedegli effetti civili del matrimonio, quando il Barba aveva acquisito lalegittimazione a richiedere la divisione dei beni mobili e la consegna dei suoibeni di proprietà esclusiva.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2943 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in quanto la decorrenza dellaprescrizione doveva essere computata dalla data di sottoscrizione dellaseconda transazione in data 13 marzo 2008, che era stata conclusa aseguito dell’introduzione di un giudizio con cui il Barba, stantel’inadempimento della Minutolo rispetto al precedente accordo, avevadomandato di ottenere il saldo della compravendita della casa coniugalenonché tutti i beni mobili e preziosi.I giudici distrettuali avrebbero dovuto, inoltre, tenere conto della richiestadi restituzione dei beni inviata con lettera raccomandata del 29 settembre2017, constatando che le domande del Barba non erano affatto prescrittein virtù dei plurimi atti interruttivi che si erano succeduti.4.3 Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3e 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1965 e2043 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., poiché la Corte di merito ha omesso diesaminare la circostanza che la transazione aveva riguardato, per quantoconcerne la rinuncia del Barba, solo i mobili e gioielli di cui alla transazionegià intercorsa tra le parti nel 2006.4.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1965 cod.civ. e 115 cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale, pur avendoriconosciuto che nella transazione non rientravano alcuni beni tra cuiNumero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026“pellicce di castoro, il mantello nero, i libri, borse di pelle”, non ha accoltola domanda restitutoria, violando così l’art. 112 cod. proc. civ..I giudici distrettuali, per di più, non hanno tenuto conto che in realtàl’appellante aveva offerto la prova ritenuta necessaria, producendo unaconsulenza tecnica di parte descrittiva ed estimativa dei beni richiesti inrestituzione.4.5 Il quinto motivo di ricorso adduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 832 cod. civ., 115, 116 e 184 cod. proc. civ., perché la Cortedistrettuale ha escluso la presenza di denaro contante nell’abitazionefamiliare senza prendere in esame le dichiarazioni rese dalla Minutolo insede di comparizione personale, quando la donna aveva riconosciuto che gliex coniugi avevano venduto un’abitazione dividendosi il prezzo, e ilcontenuto della transazione conclusa nel 2006, ove si dava attodell’esistenza di una cassetta di sicurezza.La Corte di merito avrebbe dovuto ammettere l’interrogatorio formale, laconsulenza tecnica estimativa e l’ordine di esibizione richiesti.4.6 Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112 e 184 cod. proc. civ., poiché la Corte distrettuale non harilevato che il giudice del primo grado, ritenendo erroneamente che i dirittivantati fossero totalmente prescritti, non aveva ammesso l’interrogatorioformale delle controparti, la C.T.U. estimativa richiesta e l’ordine diesibizione dell’estratto conto ex art. 210 cod. proc. civ..4.7 Con il settimo motivo la sentenza impugnata è censurata, a mentedell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 210 cod. proc. civ., in quanto la Corte di meritoha ritenuto erroneamente esplorativa la richiesta di ordine di esibizione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avente ad oggetto estratti di contocorrente già in precedenza legittimamente richiesti ai sensi del T.U.B., alfine di verificare l’esistenza di versamenti eseguiti dalla Minutolo con ildanaro di proprietà del ricorrente.Numero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/20264.8 L’ottavo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1766, 1768 e1218 cod. civ., dal momento che la Corte di merito ha rigettato la domandadi risarcimento del danno malgrado il diritto vantato dal Barba non fosseaffatto prescritto e la transazione intervenuta riguardasse solo parte deibeni detenuti dalla ex moglie.4.9 Il nono motivo adduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., giacché la Corted’appello ha condannato il Barba al pagamento delle spese di lite malgradosussistessero le condizioni per la compensazione delle stesse tra le parti, inconsiderazione della peculiarità e complessità della fattispecie.5. I motivi, da esaminare congiuntamente stante la coincidenza deivizi che li accomunano, risultano tutti inammissibili.5.1 La decisione impugnata si fonda su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamentesufficiente a sorreggerla, ove si consideri che la Corte d merito ha sostenutoche: i) il diritto fatto valere dal Barba era ormai prescritto; ii) quest’ultimoaveva rinunciato a ogni pretesa su mobilia e preziosi, senza che fosse stataofferta la prova, il cui onere gravava sullo stesso Barba, che i beni oggettodella domanda giudiziale fossero diversi da quelli oggetto della secondatransazione raggiunta fra gli ex coniugi; iii) in ogni caso l’ampiezzadell’accordo transattivo non consentiva di escludere dal suo novero beni senon le pellicce di castoro, il mantello nero, i libri e le borse in pelle; iv) nonvi era prova dell’esistenza nell’abitazione di una cassaforte e di denarocontante per € 200.000.5.2 A fronte dell’accertamento compiuto con la seconda ratio decidendi ‒accertamento che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito‒, la terza doglianza allega non una violazione di legge (vale a dire l’erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge), ma un'erronea ricognizione dellaNumero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026fattispecie concreta a mezzo delle risultanze istruttorie e, nella sostanza,intende proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi inun’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito.Inoltre, il medesimo mezzo lamenta non tanto un omesso esame, ma unesame non conforme alla lettura che l’odierno ricorrente vorrebbe dare delleemergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non ècoerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto inun senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass.23328/2012).5.3 Una volta constatata l’inammissibilità delle critiche mosse rispetto allaseconda ratio decidendi, tutte le altre doglianze rivolte alle ulteriori ragionidi rigetto offerte dalla Corte di merito devono considerarsi inammissibili.Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni,tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul pianologico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggettodi doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).5.4 Giova comunque aggiungere che il primo, il secondo, il quarto e l’ottavomotivo non evidenziano alcuna criticità in punto di diritto in capo alladecisione impugnata, ma sono espressione di un mero dissenso rispetto adapprezzamenti di fatto che, essendo frutto di una determinazionediscrezionale del giudice di merito, non sono sindacabili da questa Corte.A questo proposito è sufficiente ricordare come sia inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diNumero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (v. Cass.5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass.19547/2017, Cass. 16056/2016).5.5 Secondo la giurisprudenza di questa Corte per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con cui si lamenti chequesti, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U.,20867/2020).La doglianza concernente la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. èammissibile, invece, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta auna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U., 20867/2020).Non è dunque possibile, come fanno i motivi uno, due, tre, quattro, cinquee sette, proporre una censura per violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026115 e 116 cod. proc. civ. denunciando un'erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito.5.6 Il giudizio sulla sufficienza degli elementi probatori acquisiti al processoinvolge, al pari del giudizio sulla rilevanza e superfluità di ogni ulterioreaccertamento istruttorio, un apprezzamento di fatto incensurabile inCassazione se la relativa motivazione sia immune da vizi logici e non abbiaomesso di considerare punti decisivi del giudizio (Cass. 2945/1971, Cass.517/1970).5.7 Pure il nono motivo è inammissibile.Invero, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto laparte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno inminima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacatodella Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancataviolazione di detto principio, esulandovi la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi disoccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi(Cass. 9860/2025).6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alrimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, dicui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 4189/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 10431/2026Data pubblicazione 20/04/2026contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 25 febbraio 2026.La Presidente
Sentenza Cassazione n. 10431/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris