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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 1981

Cassazione n. 43750/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/11/1981 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che censura sotto il profilo motivazionale il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è aspecifico perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 2).

La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 51818 del 6/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/11/1981 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che censura sotto il profilo motivazionale il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è aspecifico perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 2). La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 51818 del 6/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] gl
Sentenza Cassazione n. 43750/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris