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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 23042/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25885-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat e presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2437/2022 del la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazioneritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Loredana e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Tivoli chiedendone la condanna al rilascio di una porzione di terreno occupata senza titolo ed al risarcimento del danno.

Si costituivano in giudizio le convenute, resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della porzione occupata.

Con sentenza n. 1299/2017 il Tribunale accoglieva la domanda principale, rigettando la riconvenzionale.

Con la sentenza impugnata, n. 2437/2022, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Loredana e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, le ricorrent i lamenta no la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rigettato le istanze istruttorie articolate dalle odierne ricorrenti per dimostrare l’esistenza del possesso utile ad usucapionem, ritenendo i capitoli generici e valutativi, escludendo poi che fosse stata raggiunta la prova dello stesso.Con il secondo motivo, le ricorrenti denunziano l’omesso esame del fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., rappresentato dallo svolgimento da parte loro, nei beni oggetto della domanda, di una attività di ristorazione aperta al pubblico.

Con il terzo motivo le ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per apparenza della motivazione.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto,sono inammissibili.

Va premesso che la domanda di usucapione concerneva un bene in proprietà comune, e dunque la quota indivisa dello stesso appartenente all’odierna controricorrente, convenuta nel giudizio di merito.

Le ricorrenti riproducono, a pag. 6 del ricorso, i capitoli di prova orale, dedotti per interpello e testi, tesi a dimostrare il loro godimento esclusivo ed ininterrotto dei beni oggetto di causa, nei quali avevano esercitato una attività di ristorazione sin dal 1985.

Trattasi, tuttavia,di circostanze non direttamente tese a dimostrare l’esclusione del contitolare dal godimento del bene in contestazione.

Sul punto, va infatti ribadito il principio –cui la Corte territoriale si è conformata– secondo cui “ In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso delbene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda delbene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosacomune” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 24781 del 19/10/2017 , Rv. 646754 ; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 23539 del 10/11/2011 , Rv. 619952 e Cass. Sez. 2 , Sentenzan. 12775 del 20/05/2008 , Rv. 603455).

La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell’usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario(cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 19478 del 20/09/2007 , Rv. 599374) e dall ’assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da unaltro comproprietario (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 9100 del 12/04/2018 , Rv. 648079 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 16841 del 11/08/2005, Rv.584306).

La parte ricorrente attinge la statuizione con la quale il giudice di merito ha escluso la rilevanza dei capitoli di prova che erano stati articolati in prime cure, e riproposti in appello, e contrappone alla valutazione del fatto e delle prove condotta dalla Corte distrettualeuna valutazione alte rnativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv . 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

In definitiva, il ricorso vadichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25885-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat e presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2437/2022 del la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazioneritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Loredana e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Tivoli chiedendone la condanna al rilascio di una porzione di terreno occupata senza titolo ed al risarcimento del danno. Si costituivano in giudizio le convenute, resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della porzione occupata. Con sentenza n. 1299/2017 il Tribunale accoglieva la domanda principale, rigettando la riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 2437/2022, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Loredana e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, le ricorrent i lamenta no la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rigettato le istanze istruttorie articolate dalle odierne ricorrenti per dimostrare l’esistenza del possesso utile ad usucapionem, ritenendo i capitoli generici e valutativi, escludendo poi che fosse stata raggiunta la prova dello stesso.Con il secondo motivo, le ricorrenti denunziano l’omesso esame del fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., rappresentato dallo svolgimento da parte loro, nei beni oggetto della domanda, di una attività di ristorazione aperta al pubblico. Con il terzo motivo le ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per apparenza della motivazione. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto,sono inammissibili. Va premesso che la domanda di usucapione concerneva un bene in proprietà comune, e dunque la quota indivisa dello stesso appartenente all’odierna controricorrente, convenuta nel giudizio di merito. Le ricorrenti riproducono, a pag. 6 del ricorso, i capitoli di prova orale, dedotti per interpello e testi, tesi a dimostrare il loro godimento esclusivo ed ininterrotto dei beni oggetto di causa, nei quali avevano esercitato una attività di ristorazione sin dal 1985. Trattasi, tuttavia,di circostanze non direttamente tese a dimostrare l’esclusione del contitolare dal godimento del bene in contestazione. Sul punto, va infatti ribadito il principio –cui la Corte territoriale si è conformata– secondo cui “ In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso delbene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda delbene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosacomune” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 24781 del 19/10/2017 , Rv. 646754 ; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 23539 del 10/11/2011 , Rv. 619952 e Cass. Sez. 2 , Sentenzan. 12775 del 20/05/2008 , Rv. 603455). La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell’usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario(cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 19478 del 20/09/2007 , Rv. 599374) e dall ’assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da unaltro comproprietario (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 9100 del 12/04/2018 , Rv. 648079 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 16841 del 11/08/2005, Rv.584306). La parte ricorrente attinge la statuizione con la quale il giudice di merito ha escluso la rilevanza dei capitoli di prova che erano stati articolati in prime cure, e riproposti in appello, e contrappone alla valutazione del fatto e delle prove condotta dalla Corte distrettualeuna valutazione alte rnativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv . 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorso vadichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
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