CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2025
Cassazione n. 23633/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 759/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 21/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11295/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1980 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclude per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso depositato e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, del 13.3.2025, il Tribunale di Napoli, decidendo quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Napoli, la quale, a seguito della sentenza di condanna alla pena di anni 8 di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., emessa il 3 Febbraio 2025 in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, aveva disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della predetta in relazione, appunto, al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., alla medesima ascritto per avere partecipato all'associazione camorristica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23633/2025 Roma, lì, 24/06/2025 denominata clan ‘Gionta’, attiva in [OSCURATO:PERSONA] da Aprile 2020 con condotta perdurante. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) del codice di rito, peraltro presunte dalla legge, non ravvisando elementi idonei al superamento di detta presunzione, ma anzi dati indicativi della pericolosità dell'imputata. Segnatamente – si rappresenta nel provvedimento impugnato - l’autorità giudiziaria procedente aveva evidenziato il ruolo di rilievo ricoperto dalla ricorrente all'interno del sodalizio che le aveva consentito di esercitare un'influenza diretta sulle dinamiche interne al gruppo e sulla definizione delle strategie operative tese al consolidamento della struttura in un contesto di forte contrapposizione con altri gruppi criminali emergenti. Inoltre, il sodalizio di appartenenza dell'imputata – si sottolinea nel provvedimento impugnato - oltre ad essere dotato di un significativo arsenale bellico, solo in parte sequestrato, era ancora operativo ed esercitava il proprio potere sul territorio con modalità violente (come rilevato dalla nota dei C.C. di [OSCURATO:PERSONA] del 18/02/2025). 2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 291, comma 9, del codice di rito in riferimento all'art. 309, quinto e decimo comma del codice di rito, e vizio di motivazione per contraddittorietà. La difesa aveva eccepito dinanzi al Tribunale , la mancata trasmissione dei procedimenti, ossia degli atti sulla scorta dei quali i C.C. avevano redatto la nota interlocutoria posta a base della nuova richiesta di misura cautelare avanzata dal P.m. ed accolta dalla Corte di merito. Il Tribunale, non solo ha ritenuto che la difesa si riferisse alle ordinanze cautelari, ma ha anche erroneamente affermato che tali atti – ritenuti peraltro non indicati dalla difesa laddove essi erano stati indicati nella memoria - non fossero necessari ai fini del decidere senza neppure sapere in che cosa essi consistessero di preciso. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione, in ispecie apparente, in ordine all'art. 275, comma 1-bis, del codice di rito, in riferimento all'art. 274, primo comma, lett. b) e c), c.p.p., in relazione alla legge 47/2015, per avere il Tribunale fondato la sussistenza delle esigenze cautelari unicamente sulla scorta del disposto normativo di cui all'art. 275, comma 3, del codice di rito, senza peraltro argomentare in ordine agli elementi che la difesa aveva offerto ai fini della verifica di un pericolo futuro e concreto di commissione di delitti di criminalità organizzata, anche alla stregua della stessa nota informativa posta a base dell'ordinanza cautelare emessa dalla Corte di appello. Non risultando ancora depositata la motivazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, si era evidenziata la necessità di partire dalla sentenza di assoluzione del G.i.p. che, attraverso una data lettura delle conversazioni intercettate che vedevano come interlocutrice la ricorrente, aveva ritenuto che da esse potessero al più ricavarsi, nonostante gli espliciti riferimenti a vicende di natura criminale relative alla consorteria Gionta e alla particolare fase storica che viveva, una forte partecipazione emotiva della Salvatore alle vicende del clan medesimo, da ricondurre ai rapporti familiari che legano la stessa ad esso, quale madre, moglie e zia di esponenti di tale consorteria, per cui sarebbe stato del tutto normale che gli eventi accaduti in quei mesi fossero oggetto di commenti e reazioni, che di per sé non possono assumere valenza programmatica (in ordine, in particolare, come assume il P.m., alla necessità di creare una formazione unica da contrapporre all’emergente “quarto sistema”). Indi, sulla base di tali emergenze, non potendosi ritenere che in appello, nonostante la rinnovazione dell’istruzione, fossero emersi elementi ulteriori, la difesa aveva confermato la propria impostazione difensiva, supportata anche da compact disk contenenti la trascrizione di fonie di cui si contestava la corretta trascrizione, da contrapporre alla diversa lettura delle attività tecniche su cui verosimilmente si era fondato il ribaltamento della pronuncia assolutoria. Ciò posto, quanto alle esigenze cautelari, la difesa aveva evidenziato in relazione al pericolo di fuga, la insussistenza di elementi idonei a suffragarlo, emergendo piuttosto che la ricorrente durante la carcerazione e dopo la sua liberazione si è sempre solo dedicata ad attività lavorativa senza mai dimostrare segni di un proposito di fuga. Sicché del tutto ipotetico e congetturale si appaleserebbe il giudizio svolto dal Tribunale in ordine all’asserita spinta a sottrarsi all’esecuzione della pena di anni otto di reclusione. Quanto poi al pericolo di reiterazione del reato, e alla presunzione di legge, si premette innanzitutto che nella nota integrativa dei Carabinieri del 18.2.2025 la Salvatore non è mai neppure indirettamente richiamata, né di essa fa menzione il collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che anzi ha affermato che la stessa si sarebbe sempre solo occupata delle vicende familiari. Indi – conclude la difesa - rimane solo la presunzione assoluta in virtù del titolo custodiale di cui all’art. 416-bis cod. pen. Tuttavia, ove sussistano, come aveva dimostrato sostenuto la difesa nel caso di specie, elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari, il giudice non può fermarsi a prendere atto della presunzione di legge, ma deva valutare le circostanze concrete idonee a superarla. Si era in particolare evidenziato: che da oltre venti anni la DDA svolge una capillare, quotidiana, azione di contrasto alla consorteria criminale denominata clan Gionta e mai si è imbattuta nella posizione della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che risulta ancora incensurata; che nessun collaboratore di giustizia, nel corso di questi 20 anni, ha reso dichiarazione a carico dell'imputata e lo stesso ultimo collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che la predetta avesse cointeressenze e legami con il clan; che lo stesso G.i.p. mandava assolta l'imputata con sentenza che veniva riformata in appello, le cui motivazioni sono ancora riservate, con la conseguenza che allo stato non è possibile stabilire se la sentenza della Corte d'appello è in grado di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; che sia in carcere che dopo, appena scarcerata, la ricorrente si è dedicata ad umili lavori tutti retribuiti, con ciò dimostrando la totale estraneità alle locupletazioni economiche di chi appartiene a un clan camorristico; che la Procura generale procede alla richiesta di arresto dell'imputata attraverso una nota interlocutoria dei C.C. per dimostrare l'operatività del clan Gionta, senza indicare, tuttavia, alcun elemento diretto a carico dell'imputata in grado di dimostrare la sua intraneità attuale e, quindi, l'operatività della presunzione della necessità del carcere. Tutto ciò avrebbe imposto di verificare in concreto se il carcere fosse da ritenere necessario, e in ogni caso misura proporzionata e adeguata. Il giudice investito della cautela avrebbe dovuto valutare le esigenze cautelari alla stregua di quanto prevede il comma 1-bis dell’art. 275, trattandosi di misura emessa a seguito di pronuncia di condanna, laddove ha operato la sua valutazione unicamente alla stregua della presunzione di pericolosità dettata dall’art. 275 comma 3 c.p.p. In ogni caso, avrebbe dovuto considerare il periodo di tempo intercorso dalla contestazione, ovvero dalla commissione del reato, giacché ad una maggiore distanza temporale dei fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari; e tale impostazione, secondo un condivisibile orientamento di questa Corte, che fa leva anche sul disposto normativo di cui all’art. 274 lett. c), come modificato dalla l. n. 47/2015 che impone di valutare in concreto e all’attualità il pericolo di reiterazione del reato e non sulla sola base del titolo astratto di reato, deve essere seguita anche nel caso in cui si procede per uno dei reati di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. Nel caso di specie, sono trascorsi ben 5 anni in cui non si sono registrati elementi significativi, anzi sono emersi indizi atti a dimostrare il superamento della presunzione di adeguatezza della misura cautelare intramuraria. A fronte di tali argomenti – conclude la difesa - del tutto carente si palesa il provvedimento impugnato che, in particolare, non ha tenuto in debito conto gli aspetti evidenziati dal difensore. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l’intervento delle parti, che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. Va, in premessa, precisato che questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 44060 del 11/07/2024, Caruso, Rv. 287319 – 01, ha affermato che, in tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l'imputato - nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado - venga successivamente sottoposto, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. Sicché, trovando, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, emessa a seguito del ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, il suo fondamento nella disposizione dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen. - secondo il quale, nel caso in cui l'imputato assolto sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - consegue, innanzitutto, che il rimedio impugnatorio proposto nel caso in esame è stato correttamente individuato in quello dell’istanza di riesame. D’altronde, se è vero che, in via generale, come indicano le Sezioni Unite, la valutazione demandata al giudice, in un siffatto caso, è la risultante del combinato disposto di cui agli artt. 300 comma 5 e 275 comma 1-bis cod. proc. pen. in considerazione della sostanziale omogeneità dei criteri cui tali disposizioni rimandano, è altrettanto fuori discussione che, ove la vicenda cautelare, come nel caso di specie, si contraddistingua per essere stata la sentenza di condanna emessa in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., entra in gioco l’ulteriore disposto normativo di cui al terzo comma, secondo periodo, dell’art. 275 cod. proc. pen. Ed infatti, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, condivisibilmente, nella sentenza Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Rv. 281055 - 01 - richiamata anche dalle Sezioni Unite Caruso - la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé un fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tal fine la formazione di un giudicato cautelare precedente, e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere (cfr. altresì, Sez. 6, n. 30144 del 6/5/2015, Sansone, Rv. 264997 - 01; Sez. 6, n. 7654 del 22/10/2009, dep. 2010, cit.; Sez. 1, n. 13904 dell'11/12/2008, dep. 2009, Genovese, Rv. 243129 - 01; Sez. 1, n. 18955 del 7/4/2004, Branciforte, Rv. 228161 - 01). Tale presunzione viene in rilievo, quindi, anche nel caso di specie, in cui il protagonista sia stato condannato quale partecipe di un'associazione per delinquere di stampo camorrista, tenuto conto della specifica natura permanente di tale reato e della accertata perdurante vitalità dell'organismo associativo, caratteri che implicano – ove si deduca la insussistenza delle esigenze cautelari- la necessaria indicazione di concreti elementi dimostrativi della dissociazione o comunque dell'allontanamento in senso fisico o delinquenziale da parte dell'affiliato-imputato. Tanto premesso, ritiene il Collegio che pertinenti e congruamente motivate - oltre che in sintonia con i principi di diritto enunciati - debbano considerarsi le esigenze cautelari poste a fondamento della misura coercitiva imposta alla ricorrente, ripercorse dal Tribunale del riesame in rapporto all'ordinanza applicativa emessa dalla Corte di Appello: e ciò, sia alla luce del legittimo ricorso alla presunzione legale di cui si è detto, con ragionata esclusione della prognosi di inesistenza di esigenze cautelari, sia alla luce della loro autonoma valutazione oggettiva con riguardo al pericolo di fuga e al pericolo di recidività criminosa. 2. Passando all’esame dei singoli motivi, si osserva, quanto al primo, che esso deve essere valutato alla stregua dell’oramai costante orientamento di questa Corte secondo cui l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 19979 del 15/02/2024, Rv. 286384 – 01). Laddove, nel caso di specie, come osserva il Tribunale nel provvedimento impugnato, non emergerebbe neppure che gli atti che la difesa indica come mancanti siano stati effettivamente trasmessi alla Corte di appello a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere alla medesima avanzata all’esito del giudizio di secondo grado (che aveva visto il ribaltamento della sentenza di assoluzione dell’imputata e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare in carcere disposta nei suoi confronti con provvedimento del 15.11.2021). In particolare, il Tribunale segnala che in realtà la richiesta cautelare del Procuratore Generale, ed il conseguente provvedimento della Corte di merito, si fondano sulla nota integrativa dei C.C. di [OSCURATO:PERSONA] del 18.2.2025, che riporta gli atti citati, e non sui contenuti dei relativi allegati. Precisa il Tribunale che, in ogni caso, trattasi di atti – alludendo in particolare alle ordinanze cautelari indicate nella memoria depositata dalla difesa e che la medesima difesa in ricorso indica come non trasmesse – che non sono stati utilizzati, nei loro contenuti, ai fini della decisione, risultando valorizzato unicamente il dato della intervenuta emissione di tali misure cautelari nei confronti di accoliti, e ciò al solo fine di evidenziare l’attualità dell’operatività dell’associazione. E quanto ai procedimenti penali cui ora allude genericamente il ricorso si tratta a maggior ragione di atti dei quali si sarebbe dovuta indicare la specifica decisività ai fini che occupano, laddove essi non sono neppure esattamente individuati (se non in relazione alle ordinanze cautelari di cui si è già detto), e, come precisa il Tribunale, si tratta di atti comunque trasmessi (così, almeno, per quelli relativi al procedimento n. 18978 (2022 R.G.N.R. D.D.A.). Sicché il motivo rimane nel suo complesso a-specifico e meramente reiterativo di aspetti già esaminati dal Tribunale e superati con argomenti del tutto soddisfacenti. 3. Il secondo motivo di ricorso è nel suo complesso infondato. 3.1. Occorre, innanzitutto, premettere che la misura custodiale è stata applicata dalla medesima Corte di appello che ha pronunciato la condanna della ricorrente alla pena di anni otto di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., e che, secondo quanto precisa il collegio nel provvedimento impositivo della misura, la Salvatore è stata condannata a tale pena in ordine al reato di cui all’art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4 5 c.p., per avere partecipato all'associazione a delinquere di tipo mafioso, armata, denominata clan Gionta, che, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che da esso derivano, ha per scopo la commissione di delitti (in particolare: estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi da sparo) al fine di acquisire il controllo, anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminali rivali e segnatamente con l'organizzazione criminale denominata “quarto sistema”, di attività lecite ed illecite, con particolare riferimento alla zona di [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe, in modo da conseguire direttamente o indirettamente la gestione del controllo di attività economiche ovvero di realizzare vantaggi e profitti economici ingiusti; in particolare, per avere la [OSCURATO:PERSONA], partecipato unitamente ai vertici dell'organizzazione alle linee strategiche del sodalizio camorristico al fine di concordare azioni ritorsive nei confronti dei soggetti dei clan rivali, quale il “quarto sistema”, e “per avere gestito il traffico di stupefacenti unitamente a [OSCURATO:PERSONA] classe 83 e [OSCURATO:PERSONA]” (in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di Aprile 2020 con condotta perdurante). La Corte di merito, considerato che trattasi di reato ostativo per il quale è presunta la pericolosità, ha ritenuto che sussistono le esigenze cautelari di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 274 c.p.p., evidenziando che, conformemente alla nell’imputazione per cui è intervenuta condanna, l'imputata risulta avere assunto un ruolo di rilievo all'interno del sodalizio criminale e che tale posizione le ha consentito di esercitare un'influenza diretta sulle dinamiche interne del gruppo, con particolare riferimento alla definizione delle strategie operative tese al consolidamento della struttura in un contesto di forte contrapposizione con altri gruppi criminali emergenti. Sempre il medesimo Collegio territoriale che ha condannato la ricorrente, ha considerato altresì che il sodalizio di appartenenza dell'imputata risulta dotato di un significativo arsenale bellico, solo in parte sottoposto a sequestro, e che le risultanze investigative, da ultimo confermate dalla nota del 18/02/2025 dei C.C. di [OSCURATO:PERSONA], attestano la perdurante capacità operativa del clan Gionta e la sua persistente influenza sul territorio, esercitata con modalità estremamente violente; ha ritenuto che, in ragione della condanna riportata, del contesto criminale di riferimento e del ruolo ricoperto dall'imputata, sussiste un concreto ed attuale pericolo di fuga, agevolato da una fitta rete di soggetti disponibili a fornirle supporto logistico e protezione in quanto legati da affectio criminalis alla consorteria camorristica facente capo al marito della predetta, tale da rendere effettivo il rischio di sottrazione alla giustizia. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, quindi, che alla luce della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale dell'imputata e delle esigenze cautelari emerse, dovesse ritenersi necessaria l'applicazione della custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a contenere le precisate esigenze cautelari. Attraverso tali argomenti la Corte di merito – che all’epoca non aveva ancora depositato la motivazione della sentenza – ha, comunque, già, indicato i tratti essenziali dei parametri attraverso i quali è giunta alla condanna dell’imputata e, sulla base degli stessi, all’applicazione della misura custodiale, sicché è, innanzitutto, con tali argomenti che la difesa avrebbe dovuto confrontarsi. Tali argomenti, a ben vedere, non solo danno conto del fatto che la Corte di merito non si è limitata a valutare la necessità della custodia in carcere sulla base delle presunzioni di legge, ma sono anche indicativi del fatto che la valutazione della Corte è intervenuta alla luce di quanto dalla stessa ravvisato per giungere alla condanna, e quindi nel rispetto – anche - del disposto normativo di cui al comma 1- bis dell’art. 275 cod. proc. pen., di cui pertanto inutilmente il ricorso lamenta la violazione – disposto normativo che, in caso di emissione della misura contestualmente alla sentenza di condanna, richiede esclusivamente che la sussistenza delle esigenze cautelari sia valutata alla luce degli elementi preesistenti e di quelli sopravvenuti, costituiti dall'esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale accertato in sentenza. Il ricorso, in definitiva, non si è confrontato con il provvedimento della Corte territoriale, né con l’ordinanza del riesame, che, nel confermarlo, ha, non prima di aver dato atto che la sentenza di condanna aveva riconosciuto la partecipazione dell’imputata in relazione a quanto ad essa contestato in imputazione, ribadito la sussistenza delle esigenze cautelari, sia pure ancorando la sua valutazione anche alla doppia presunzione di legge di cui al terzo comma dell’art. 275 c.p.p., e ciò coerentemente a tale disposto normativo che trova applicazione in relazione alla fattispecie di reato di cui all’art. 416-bis, a prescindere dalla fase processuale in cui la misura è applicata. Il provvedimento impugnato ha correttamente argomentato alla luce del disposto normativo di cui all’art. 275 comma 3, partendo, pur sempre, dai presupposti argomentativi posti a base del provvedimento applicativo della misura, pienamente indicativi della persistenza dell’associazione all’attualità e della qualificata partecipazione della Salvatore ad essa (che non è stata ritenuta una partecipe qualunque, quanto piuttosto soggetto addentro alle dinamiche più recenti del clan, come emergerebbe dalle stesse intercettazioni). Il ricorso – a fronte di un siffatto quadro – ha innanzitutto del tutto inappropriatamente inteso riproporre – contrapporre – adducendo la inconsistente ragione dell’assenza, allo stato, della motivazione della condanna, la ricostruzione contenuta nella sentenza di assoluzione, da sempre avallata dalla difesa per la sua asserita attendibilità, che tuttavia è, ora, superata dalla pronuncia di condanna; e si è, in ogni caso, limitato ad addurre che: da oltre venti anni la DDA svolge una capillare, quotidiana, azione di contrasto alla consorteria criminale denominata clan Gionta e mai si è imbattuta nella posizione della ricorrente, che risulta ancora incensurata; che nessun collaboratore di giustizia, nel corso di questi 20 anni, ha reso dichiarazione a carico dell'imputata e lo stesso ultimo collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che la predetta avesse cointeressenze e legami con il clan; che sia in carcere che dopo, appena scarcerata, la ricorrente si è dedicata ad umili lavori tutti retribuiti, con ciò dimostrando la totale estraneità alle locupletazioni economiche di chi appartiene a un clan camorristico; che la Procura generale procede alla richiesta di arresto dell'imputata attraverso una nota interlocutoria dei C.C. per dimostrare l'operatività del clan Gionta, senza indicare tuttavia alcun elemento diretto a carico dell'imputata in grado di dimostrare la sua intraneità attuale e, quindi, l'operatività della presunzione della necessità del carcere. Trattasi all’evidenza di argomenti del tutto inidonei a confutare la congrua e corretta valutazione dei giudici di merito e che non si confrontano adeguatamente con la ben più articolata impostazione seguita dagli stessi. E’ evidente che del tutto irrilevante è ciò che è accaduto prima delle indagini che hanno condotto poi alla condanna dell’imputata e all’emissione della misura cautelare nei suoi confronti: il fatto che nei venti anni antecedenti, a dire della difesa, nulla è mai emerso nei confronti della stessa non può evidentemente assumere rilievo alcuno ai fini che occupano; né potrebbe assumere rilievo di per sé ciò che, secondo quanto si riporta in ricorso, avrebbe affermato il collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], anche in sede di rinnovazione dibattimentale disposta in secondo grado, perché ciò si scontra con la condanna dell’imputata, che non consente di entrare nel merito del contenuto di tali dichiarazioni, evidentemente ritenuto recessivo da parte di chi ha giudicato il complessivo quadro istruttorio emerso, a carico dell’imputata, nel giudizio. Né, per tutto quanto già sopra detto, potrebbe assumere rilievo il mancato deposito, appunto, di tale motivazione, avendo emesso la misura lo stesso giudice che ha pronunciato la condanna, che peraltro non si è limitato ad addurre la doppia presunzione e ad affermare che non sono emersi elementi idonei a superarla, ma ha anche indicato, in positivo, le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti, all’attualità, le esigenze cautelari – di cui alle lettre b) e c) - nella loro massima estensione. Ragioni che, fatte proprie dal Tribunale, non potevano e non possono in alcun modo ritenersi superate dalle prospettazioni difensive indicate che si scontrano con la pronuncia di condanna. 3.2. Il ricorso evoca poi il cd. tempo silente, evidenziando che, a fronte di un orientamento che ritiene non determinante di per sé il tempo silente – quello a cui si è in buona sostanza richiamato il Tribunale - ve ne è un altro che, in linea con la natura relativa della presunzione di cui all'articolo 275 comma 3, afferma invece che il dato normativo introdotto nel testo dell'articolo 274 lett. c) dalla legge n. 47/2015 richiede ora la sussistenza di un pericolo non solo concreto ma attuale di commissione futura di delitti di criminalità organizzata. Questo dato normativo – prosegue la difesa argomentando sulla base dell’orientamento proposto - in ragione del fatto che la stessa norma di cui all'articolo 274 lettera c) esclude che le situazioni di concreto ed attuale pericolo possano essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo del reato per cui si procede, andrebbe riferito in termini cogenti anche alle ipotesi di custodia in carcere previste dall’art. 275 comma 3, c.p.p., per le quali quindi la presunzione di esistenza di ragioni cautelari è del tutto vanificata qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare (si richiama al riguardo Sez. 6 n. 12669/2016, Rv. 266784-01). Si è ritenuto quindi – prosegue la difesa – che, al momento dell'adozione della misura, quando si procede per i reati di cui all'articolo 275 comma 3, pur operando una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, la considerevole distanza temporale dai fatti contestati deve, alla luce della riforma di cui alla legge n. 47/2015, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, essere espressamente considerata dal giudice ai fini della valutazione in termini di attualità delle esigenze cautelari, potendo la pur persistente presunzione, così come disposto dal medesimo art. 275 del codice di rito, trovare contrasto in elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, desumibili anche dal tempo trascorso dai fatti addebitati (si richiamano al riguardo Sez. 6 n. 11735 del 25 gennaio 2024, Tavella, Rv.286202-02; Sez. 6 n. 27544 del 16/06/2015, Rechichi, Rv. 263942-01). Ebbene, innanzitutto, la difesa non considera che il Tribunale, pur aderendo all’orientamento che ritiene non determinante di per sé il tempo silente (richiamando, tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267 – 01), ha assolto - come richiesto dall’orientamento a cui si appella la difesa - all’obbligo di valutare gli elementi che il difensore ha addotto a superamento della presunzione, indicando anche le ragioni per le quali nel caso di specie il tempo trascorso - neppure tanto consistente a fronte di una partecipazione non remota - non potesse risolversi in un fattore idoneo al fine del superamento della presunzione relativa di persistente pericolosità, che la difesa vorrebbe superata alla stregua del complessivo arco temporale di circa cinque anni trascorso dalle condotte ascritte all’imputata, risalenti al 2020. Ha invero osservato il Tribunale che gli elementi rappresentati dalla difesa, laddove non tentano, inammissibilmente, di mettere in discussione i gravi indizi di colpevolezza ovvero la partecipazione della ricorrente al clan, e dunque la fondatezza della prospettazione accusatoria già vagliata con la sentenza di condanna, si limitano, di fatto, ad evidenziare l'assenza di elementi di attualizzazione della pericolosità della Salvatore o meglio della sua intraneità al sodalizio, e che, tra questi, l'unico dato concreto offerto a supporto dell’allontanamento dal clan è rappresentato dalla documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa, (oltre che durante la detenzione) in seguito alla scarcerazione, alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per alcune settimane negli anni 2023 (18 settimane da agosto a dicembre) e 2024 (8 settimane dal 1 gennaio al 23 Febbraio). E riguardo a tale ultimo dato, ha evidenziato il Tribunale come esso non potesse ritenersi affatto sufficiente a provare un’irreversibile rescissione del vincolo con il clan Gionta, organizzazione storica radicata da lungo tempo nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto, da un lato, dell'intensità dello stesso, quale evincibile non tanto dai rapporti di coniugio e di parentela personale con esponenti del sodalizio, quanto, piuttosto dal ruolo della donna come delineato nell'ordinanza emessa dall'organo che ha condannato la stessa per il delitto di cui all'articolo 416-bis, e, dall'altro, dell'entità del lavoro svolto, limitato a pochi mesi. Indi, ha concluso il Tribunale che, pur a voler valutare alla stregua dell’orientamento in tema di ‘tempo silente’ a cui ha fatto riferimento la difesa, non si potesse giungere a conclusione diversa, in presenza di una partecipazione tutt’altro che remota (le stesse conversazioni intercettate indicate dalla difesa risalgono al 2020) e di una contestazione cd. aperta, dal mese di aprile 2020 con condotta perdurante, non smentita dal dispositivo di condanna (né, in verità, dalla motivazione posta dalla Corte di merito a sostegno dell’applicazione della misura nella vicenda in esame, che ha visto, tra l’altro, l’emissione della prima misura cautelare già in data 15.11.2021, con remissione in libertà della ricorrente, in conseguenza della intervenuta assoluzione in primo grado, il 28.4.2023 e nuova applicazione della misura il 27.2.2025). Il Tribunale ha, in definitiva, pienamente assolto a quell’obbligo di motivazione prescritto dall’orientamento richiamato in ricorso, che, a ben vedere, non conferisce valore di per sé al ‘tempo silente’ ma richiede che ove sussista un rilevante arco temporale dai fatti ascritti e non emergano elementi che confermino la pericolosità, questa non può ritenersi più supportata unicamente dalla presunzione di legge, ma che necessiti un’adeguata motivazione sul punto che tenga conto del trascorso tempo silente. E ciò è quello che ha, in buona sostanza, fatto nel caso di specie il Tribunale, sebbene, come dallo stesso evidenziato, nella fattispecie in esame, a rigore, non possa neppure dirsi decorso un rilevante arco temporale dai fatti ascritti alla ricorrente, dal momento che la fattispecie associativa, in considerazione della natura permanente del reato, risulta oggetto di contestazione ‘aperta’, con condotta perdurante, allo stato non smentita né dal dispositivo di condanna, né dal provvedimento applicativo della misura, né, d’altronde, dagli stessi argomenti difensivi che non si sono confrontati con tale aspetto. D’altra parte, come si osserva nella stessa pronuncia di questa Corte richiamata dalla difesa, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02 (che richiama a sua volta, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), il tempo silente può assumere rilievo soprattutto allorquando si versi nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione "chiusa" perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa. Si evidenzia nella sentenza Tavella come la presunzione relativa di pericolosità in argomento in tali casi tende ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Sicché, a fronte di contestazione ‘aperta’, come nel caso di specie (da aprile 2020 con condotta perdurante), con la quale il ricorso non si confronta minimamente, a maggior ragione, il Tribunale ha concluso che non può ritenersi, allo stato, di per sé congruo e determinante il tempo trascorso – intervallato da restrizioni in carcere – ribadendo, peraltro, in conclusione, che non si può, comunque, attribuire, per tutte le ragioni esposte, al cd. tempo silente (quello che va dal 2020 all’esecuzione della prima misura e dalla scarcerazione all’emissione della seconda misura), così come al periodo di custodia sofferta, una portata dimostrativa di un definitivo distacco della ricorrente dal sodalizio camorristico in parola. 3.3. Rimane solo da precisare che le suggestive considerazioni svolte dalla difesa in ordine al pericolo di fuga, che rientra ovviamente anch’esso nel novero delle esigenze cautelari la cui sussistenza è presunta per legge, non possono che infrangersi con la struttura argomentativa delle ragioni poste a base dell’applicazione della misura cautelare, e della relativa conferma da parte del Tribunale, di cui si è sopra fatto cenno, comprensiva dell’analisi del profilo del pericolo di fuga, ravvisato anche alla luce dei rapporti che legano la ricorrente ad altri sodali, del ruolo dalla stessa ricoperta, contribuendo alla definizione delle strategie operative del gruppo del quale conosce dinamiche e vicende, e dell'attuale piena operatività dell'organizzazione camorristica dalla quale la predetta potrebbe ottenere supporto per sottrarsi all'esecuzione della residua pena detentiva (pericolo di fuga che, come già sottolineato nel provvedimento impositivo, deve, in buona sostanza, ritenersi agevolato da una fitta rete di soggetti disponibili a fornirle supporto logistico e protezione in quanto legati da affectio criminalis alla consorteria camorristica facente capo al marito della predetta, tale da rendere effettivo il rischio di sottrazione alla giustizia). 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/5/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]