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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 27316/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15634/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA], 32; pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA], 112 Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 348/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI Rilevato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di contratto di appalto stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] (di seguito MMK) per la progettazione e la realizzazione di un allevamento di maiali in Bielorussia propose ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Milano al fine di ottenere la sospensione dell’escussione di una polizza fideiussoria esperita dalla committente MMK a seguito di pretesi inadempimenti della società appaltatrice; a sostegno dell’azione proposta in via d’urgenza seguita da un giudizio di merito volto ad accertare e dichiarare l’illegittimità dell’escussione della garanzia, la [OSCURATO:SOCIETA]. dedusse che la committente aveva inviato in data 6/2/2014 a [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione con cui esprimeva in lingua russa la volontà di rinunciare all’escussione della garanzia; la MMK costituendosi in giudizio chiese la revoca dell’ordinanza di inibitoria nel frattempo pronunciata e, in via riconvenzionale, il pagamento della garanzia; nel corso del giudizio la stessa committente propose querela di falso in via incidentale in relazione alla traduzione asseverata relativa alla presunta rinuncia all’escussione della garanzia, depositata in giudizio; il Tribunale adito dispose una CTU e rimise al collegio le valutazioni in ordine all’ammissibilità della querela di falso; all’esito, rigettata la querela di falso, accolse la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. condannando MMK al pagamento di una pena pecuniaria per effetto del rigetto della querela di falso e alle spese di lite; a seguito di appello di MMK, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 3/2/2020, ha rigettato il gravame, ritenendo, per quanto ancora di interesse in questa sede: a) infondata la pretesa violazione dell’art. 225 c.p.c. e dunque legittima la decisione del Tribunale di pronunciare contestualmente sulla querela di falso e sul merito della causa, alla luce di una interpretazione dell’art. 225 c.p.c. secondo cui la rimessione della causa al collegio per la contestuale decisione sulla querela e sul merito é l’ipotesi ordinaria e quella della rimessione della sola questione relativa al falso ipotesi subordinata; b) infondato il motivo afferente alla omessa tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero del procedimento incidentale scaturito dalla querela di falso, risultando che la comunicazione del giudizio fosse avvenuta e che il P.M fosse stato messo nelle condizioni di sviluppare l’attività ritenuta opportuna; c) corretta la decisione del giudice di prime cure sulla inammissibilità delle prove testimoniali richieste da MKK per la loro inidoneità a provare l’esistenza di un patto volto a rinegoziare il contratto di appalto e ad incidere anche sulla escussione della polizza;avverso la sentenza la MMK ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380, bis 1° co. c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 225 co. 2 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 50 bis, 50 ter, 174, co. 1, 274 bis e 281 nonies c.p.c. e conseguente nullità della sentenza impugnata ex art. 50 quater ed ex art. 158 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.); omessa motivazione sull’eccezione di nullità ex art.158 c.p.c. (art. 360 n. 5 c.p.c)- la ricorrente lamenta che la corte del merito ha erroneamente rigettato l’eccepita violazione dell’art. 225 c.p.c. per non avere il giudice, fin dal primo grado del giudizio, rimesso al collegio la decisione in ordine all’ammissibilità della querela di falso, pur essendovi la previsione normativa di “riserva” al collegio delle decisioni sulla querela, sanzionata con la nullità della sentenza emessa in violazione della suddetta “riserva”; la ricorrente contesta l’interpretazione dell’art. 225 c.p.c. quale seguita dal giudice del merito ed insiste nella tesi della nullità della sentenza di primo grado, e conseguenzialmente, di quella d’appello per aver violato la “riserva” normativamente prevista per la rimessione al collegio della decisione sulla querela; il motivo è infondato; la impugnata sentenza ha seguito l’interpretazione dell’art. 225 c.p.c. quale fatta propria da questa Corte con la sentenza n. 15601 del 2015, secondo cui detta disposizione, dopo aver previsto al comma 1°che la decisione sulla querela è sempre di competenza del collegio e ciò anche quando la causa di merito in cui la querela si inserisca in via incidentale sia di competenza del tribunale in composizione monocratica, detta nel secondo comma le regole del modus procedendi e prevede un’alternativa espressa, quella della rimessione al collegio della sola decisione sulla querela che, in via speculare, rivela quella diversa, costituente la regola, della rimessione al collegio sia della decisione sulla querela sia sul merito della causa; ad avviso di questa Corte dato che il legislatore afferma in relazione alla prima ipotesi che il giudice “può” rimettere al collegio la decisione sulla sola querela di falso, ne deriva che la stessa è una mera eventualità, alternativa alla ipotesi normale della rimessione in decisione dell’intera causa; la rimessione al collegio della decisione sulla querela di falso indipendentemente dal merito costituisce, dunque, un modus operandi facoltativo, discrezionale ed alternativo rispetto alla regola della rimessione congiunta al collegio sia della decisione sulla querela sia della decisione sul merito, e ciò a prescindere dal rapporto di pregiudizialità che connota il giudizio di falso rispetto alla decisione sul merito di quelle questioni che da esso dipendono: la pregiudizialità è coerente con la decisione contestuale oltre che con la diversa ipotesi di rimessione della sola decisione sulla querela e sospensione necessaria del giudizio di merito; il Collegio ritiene di dover dare continuità al suddetto orientamento giurisprudenziale, in relazione al quale non constano pronunce difformi, con la conferma della impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello volto a far dichiarare l’illegittimità della decisione contestuale sulla querela unitamente al merito; con il secondo motivo di ricorso - violazione dell’art. 221, co. 3 c.p.c. anche in combinato disposto con l’art. 70 co. 1 n. 5 e con l’art. 6 158 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la impugnata sentenza ha erroneamente rigettato il motivo di appello con cui si faceva valere l’illegittimità del procedimento sulla querela perla mancata tempestiva comunicazione del medesimo al P.M., avvenuta solo dopo la precisazione delle conclusioni; il motivo è infondato; la impugnata sentenza (p.8) ha, in primo luogo, richiamato il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna” (Cass., n. 11223 del 21/5/2014, n. 22567 del 2/10/2013; Cass. n. 15142 del 12/5/20222; Cass, n. 12251 del 23/6/2020); ha, in secondo luogo, precisato che “…in funzione del ruolo di tutela dell’interesse collettivo spettante al P.M., solo quest’ultimo, e non la parte privata, ha la facoltà di sollevare contestazioni a carattere procedurale e in merito alla propria partecipazione al giudizio di falso (Cass., n. 27402/18).

In concreto, in ogni caso, nel giudizio di primo grado, così come nel secondo, il Pubblico Ministero è stato debitamente messo nelle condizioni di svolgere l’attività ritenuta più opportuna in relazione alla querela di falso proposta, come si desume dall’intestazione della impugnata sentenza, dalla quale emerge l’avvenuta formulazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero che ha, in particolare, richiesto il rigetto della querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA]”;a fronte di questa motivazione la ricorrente insiste nel sostenere due censure: la prima, che il P.M. non sia stato posto in condizioni di partecipare tempestivamente al procedimento sulla querela avendo ricevuto notizia del relativo procedimento solo dopo l’udienza per la precisazione delle conclusioni; la seconda, afferente alla propria legittimazione a sollevare la censura in esame, che non solo lo stesso P.M. ma anche la parte privata abbia diritto a pretendere il rispetto delle formalità di rito; si tratta di argomenti contrastanti con la giurisprudenza di questa Corte, oltre che con la ratio decidendi della impugnata sentenza; il P.M. è stato posto nelle condizioni di partecipare ed intervenire nel giudizio di primo grado, tant’è che è intervenuto all’atto dell’emissione della sentenza attraverso la sua espressa richiesta di rigetto della querela; quanto al momento in cui la comunicazione al P.M. è stata effettuata, in assenza di un’espressa indicazione normativa al riguardo, deve intendersi che non sia leso il diritto del P.M. di poter interloquire sulla questione sollevata con la querela di falso, secondo quanto statuito da Cass., 2, n. 19727 del 23/12/2003(“Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso -è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza”); ne consegue, pertanto, l’infondatezza dell’avversa censura in quanto le condizioni per la partecipazione del P.M. al procedimento sulla querela di falso sono state osservate e il P.M. che avrebbe potuto anche astenersi dal prendere parte al relativo procedimento, ha invece espressamenteformulato conclusioni;con il terzo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 co. 7 c.p.c. dell’art. 2697 c.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. ; omessa motivazione sulla asserita irrilevanza dei mezzi di prova testimoniale (art. 360 n. 5 c.p.c. )- la ricorrente ripropone il terzo motivo di appello in procedendo con cui aveva censurato la sentenza di primo grado per violazionee falsa applicazione dell’art. 2722 c.c. ed il secondo ed il terzo motivo di appello in iudicando con cui aveva lamentato l’erroneità della traduzione letterale attribuita dal giudice di prime cure alla comunicazione del 6/2/2014 oggetto della querela di falso; lamenta in particolare che il giudice non abbia ammesso le prove testimoniali ritenendo erroneamente che le stesse fossero volte a comprovare l’intervenuta rinegoziazione tra le parti sul contenuto del contratto di appalto e sul rilascio di una nuova garanziae non anche il più generale contesto che aveva preceduto e seguito la dichiarazione di rinuncia all’escussione della garanzia, prospettando in particolare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; e che erroneamente la corte del merito abbia ritenuto che la parte interessata non avesse fornito elementi di prova atti a far ritenere falsa la traduzione della avvenuta rinuncia da parte di MMK all’escussione della garanzia in spregio alle norme sull’acquisizione delle prove, ed in particolare, in violazione dell’art. 2697 c.c. ; la sentenza impugnata (p. 9) ha ritenuto che, pur condividendo l’impostazione secondo cui l’art. 2722 c.c. si riferisce solamente ai documenti di natura contrattuale e non anche alle dichiarazioni unilaterali e che quindi, i capitoli di prova dovevano considerarsi astrattamente ammissibili, ha ritenuto che gli stessi fossero in concreto inidonei a sostenere le prospettazioni difensive dell’appellante secondo cui la revoca dell’escussione sarebbe stata giustificata da una comune intesa tra le parti finalizzata e rinegoziare il contratto di appalto precedentemente stipulato e a rilasciare una nuova garanzia.

Nessun capitolo, infatti, secondo la Corte, era volto adeguatamente a provare l’effettiva esistenza di un patto concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la MMK, dal momento che i capitolidi prova richiesti avrebbero potuto al più dimostrare la mera intavolazionedi trattative; la ricorrente, a fronte di tale motivazione, si limita a prospettare una diversa interpretazione di quale sarebbe stato l’esito dell’eventuale ammissione dei capitoli di prova richiesti e non osserva le condizioni poste da questa Corte per rilevare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 20867 del 30/9/2020); quanto alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c. il motivo è infondato in quanto la Corte d’Appello (pp. 10-11) ha osservato quanto prescritto dall’art. 2697 c.c. motivando diffusamente sulle ragioni per le quali ha ritenuto che non fossero stati offerti strumenti idonei, dalla parte che ne era onerata, per dimostrare la falsità della traduzione, dovendosi piuttosto ritenere che la complessiva condotta processuale tenuta da MMKdeponesse per la contraria tesi della non contestazione della traduzione originariamente asseverata;con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 669 decies c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), omessa motivazione sulla asserita irrilevanza dei mezzi di prova testimoniale (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.)- la ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui laCorte d’Appello ha rigettato i motiv i con cui era stata contestata l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla richiesta di revoca del provvedimento inibitorio di pagamento emesso ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Milano e nella parte in cui la corte di merito ha dichiarato inammissibile la domanda di revoca; la ricorrente deduce altresì che tali capi della sentenza di merito sarebbero affetti da difetto assoluto di motivazione ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. perché, quanto alla pronuncia di inammissibilità, la Corte si sarebbe limitata a rimandare alla sentenza del Tribunale senza prendere una posizione propria sulla questione e, quanto alla pronuncia di infondatezza,la corte si sarebbe limitata ad affermare che la soluzione fosse da rinvenire nella decisione sulle questioni di merito; la impugnata sentenza ha ritenuto che non vi fosse alcuna omessa pronuncia sulla richiesta di revoca dell’inibitoria richiamando il passaggio della sentenza di prime cure che aveva ritenuto tale domanda inammissibile ed ha ulteriormente aggiunto che la decisione sul motivo richiedeva il preventivo esame delle questioni di merito sollevate dall’appellante.

Conseguentemente, avendo appurato che le pretese di MMK fossero infondate anche nel merito, ha correttamente ritenuto che la decisione relativa alla domanda ex art. 669 decies c.p.c. fosse assorbita; è evidente che non vi è, allora, alcuna violazione dell’art. 669 decies c.p.c. peraltro neppure prospettabile all’esito del giudizio sul merito; né è configurabile il vizio di omessa pronuncia che, al di là della manifesta inosservanza dei criteri di contenuto-forma del ricorso, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., neppure ha alcun fondamento; del tutto inammissibile è la censura di violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. non prospettabile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., in presenza di pronuncia cd.

“doppia conforme”; conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, che liquida in € 15.200 (di cui € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15634/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA], 32; pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA], 112 Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 348/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di contratto di appalto stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] (di seguito MMK) per la progettazione e la realizzazione di un allevamento di maiali in Bielorussia propose ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Milano al fine di ottenere la sospensione dell’escussione di una polizza fideiussoria esperita dalla committente MMK a seguito di pretesi inadempimenti della società appaltatrice; a sostegno dell’azione proposta in via d’urgenza seguita da un giudizio di merito volto ad accertare e dichiarare l’illegittimità dell’escussione della garanzia, la [OSCURATO:SOCIETA]. dedusse che la committente aveva inviato in data 6/2/2014 a [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione con cui esprimeva in lingua russa la volontà di rinunciare all’escussione della garanzia; la MMK costituendosi in giudizio chiese la revoca dell’ordinanza di inibitoria nel frattempo pronunciata e, in via riconvenzionale, il pagamento della garanzia; nel corso del giudizio la stessa committente propose querela di falso in via incidentale in relazione alla traduzione asseverata relativa alla presunta rinuncia all’escussione della garanzia, depositata in giudizio; il Tribunale adito dispose una CTU e rimise al collegio le valutazioni in ordine all’ammissibilità della querela di falso; all’esito, rigettata la querela di falso, accolse la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. condannando MMK al pagamento di una pena pecuniaria per effetto del rigetto della querela di falso e alle spese di lite; a seguito di appello di MMK, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 3/2/2020, ha rigettato il gravame, ritenendo, per quanto ancora di interesse in questa sede: a) infondata la pretesa violazione dell’art. 225 c.p.c. e dunque legittima la decisione del Tribunale di pronunciare contestualmente sulla querela di falso e sul merito della causa, alla luce di una interpretazione dell’art. 225 c.p.c. secondo cui la rimessione della causa al collegio per la contestuale decisione sulla querela e sul merito é l’ipotesi ordinaria e quella della rimessione della sola questione relativa al falso ipotesi subordinata; b) infondato il motivo afferente alla omessa tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero del procedimento incidentale scaturito dalla querela di falso, risultando che la comunicazione del giudizio fosse avvenuta e che il P.M fosse stato messo nelle condizioni di sviluppare l’attività ritenuta opportuna; c) corretta la decisione del giudice di prime cure sulla inammissibilità delle prove testimoniali richieste da MKK per la loro inidoneità a provare l’esistenza di un patto volto a rinegoziare il contratto di appalto e ad incidere anche sulla escussione della polizza;avverso la sentenza la MMK ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380, bis 1° co. c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 225 co. 2 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 50 bis, 50 ter, 174, co. 1, 274 bis e 281 nonies c.p.c. e conseguente nullità della sentenza impugnata ex art. 50 quater ed ex art. 158 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.); omessa motivazione sull’eccezione di nullità ex art.158 c.p.c. (art. 360 n. 5 c.p.c)- la ricorrente lamenta che la corte del merito ha erroneamente rigettato l’eccepita violazione dell’art. 225 c.p.c. per non avere il giudice, fin dal primo grado del giudizio, rimesso al collegio la decisione in ordine all’ammissibilità della querela di falso, pur essendovi la previsione normativa di “riserva” al collegio delle decisioni sulla querela, sanzionata con la nullità della sentenza emessa in violazione della suddetta “riserva”; la ricorrente contesta l’interpretazione dell’art. 225 c.p.c. quale seguita dal giudice del merito ed insiste nella tesi della nullità della sentenza di primo grado, e conseguenzialmente, di quella d’appello per aver violato la “riserva” normativamente prevista per la rimessione al collegio della decisione sulla querela; il motivo è infondato; la impugnata sentenza ha seguito l’interpretazione dell’art. 225 c.p.c. quale fatta propria da questa Corte con la sentenza n. 15601 del 2015, secondo cui detta disposizione, dopo aver previsto al comma 1°che la decisione sulla querela è sempre di competenza del collegio e ciò anche quando la causa di merito in cui la querela si inserisca in via incidentale sia di competenza del tribunale in composizione monocratica, detta nel secondo comma le regole del modus procedendi e prevede un’alternativa espressa, quella della rimessione al collegio della sola decisione sulla querela che, in via speculare, rivela quella diversa, costituente la regola, della rimessione al collegio sia della decisione sulla querela sia sul merito della causa; ad avviso di questa Corte dato che il legislatore afferma in relazione alla prima ipotesi che il giudice “può” rimettere al collegio la decisione sulla sola querela di falso, ne deriva che la stessa è una mera eventualità, alternativa alla ipotesi normale della rimessione in decisione dell’intera causa; la rimessione al collegio della decisione sulla querela di falso indipendentemente dal merito costituisce, dunque, un modus operandi facoltativo, discrezionale ed alternativo rispetto alla regola della rimessione congiunta al collegio sia della decisione sulla querela sia della decisione sul merito, e ciò a prescindere dal rapporto di pregiudizialità che connota il giudizio di falso rispetto alla decisione sul merito di quelle questioni che da esso dipendono: la pregiudizialità è coerente con la decisione contestuale oltre che con la diversa ipotesi di rimessione della sola decisione sulla querela e sospensione necessaria del giudizio di merito; il Collegio ritiene di dover dare continuità al suddetto orientamento giurisprudenziale, in relazione al quale non constano pronunce difformi, con la conferma della impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello volto a far dichiarare l’illegittimità della decisione contestuale sulla querela unitamente al merito; con il secondo motivo di ricorso - violazione dell’art. 221, co. 3 c.p.c. anche in combinato disposto con l’art. 70 co. 1 n. 5 e con l’art. 6 158 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la impugnata sentenza ha erroneamente rigettato il motivo di appello con cui si faceva valere l’illegittimità del procedimento sulla querela perla mancata tempestiva comunicazione del medesimo al P.M., avvenuta solo dopo la precisazione delle conclusioni; il motivo è infondato; la impugnata sentenza (p.8) ha, in primo luogo, richiamato il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna” (Cass., n. 11223 del 21/5/2014, n. 22567 del 2/10/2013; Cass. n. 15142 del 12/5/20222; Cass, n. 12251 del 23/6/2020); ha, in secondo luogo, precisato che “…in funzione del ruolo di tutela dell’interesse collettivo spettante al P.M., solo quest’ultimo, e non la parte privata, ha la facoltà di sollevare contestazioni a carattere procedurale e in merito alla propria partecipazione al giudizio di falso (Cass., n. 27402/18). In concreto, in ogni caso, nel giudizio di primo grado, così come nel secondo, il Pubblico Ministero è stato debitamente messo nelle condizioni di svolgere l’attività ritenuta più opportuna in relazione alla querela di falso proposta, come si desume dall’intestazione della impugnata sentenza, dalla quale emerge l’avvenuta formulazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero che ha, in particolare, richiesto il rigetto della querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA]”;a fronte di questa motivazione la ricorrente insiste nel sostenere due censure: la prima, che il P.M. non sia stato posto in condizioni di partecipare tempestivamente al procedimento sulla querela avendo ricevuto notizia del relativo procedimento solo dopo l’udienza per la precisazione delle conclusioni; la seconda, afferente alla propria legittimazione a sollevare la censura in esame, che non solo lo stesso P.M. ma anche la parte privata abbia diritto a pretendere il rispetto delle formalità di rito; si tratta di argomenti contrastanti con la giurisprudenza di questa Corte, oltre che con la ratio decidendi della impugnata sentenza; il P.M. è stato posto nelle condizioni di partecipare ed intervenire nel giudizio di primo grado, tant’è che è intervenuto all’atto dell’emissione della sentenza attraverso la sua espressa richiesta di rigetto della querela; quanto al momento in cui la comunicazione al P.M. è stata effettuata, in assenza di un’espressa indicazione normativa al riguardo, deve intendersi che non sia leso il diritto del P.M. di poter interloquire sulla questione sollevata con la querela di falso, secondo quanto statuito da Cass., 2, n. 19727 del 23/12/2003(“Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso -è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza”); ne consegue, pertanto, l’infondatezza dell’avversa censura in quanto le condizioni per la partecipazione del P.M. al procedimento sulla querela di falso sono state osservate e il P.M. che avrebbe potuto anche astenersi dal prendere parte al relativo procedimento, ha invece espressamenteformulato conclusioni;con il terzo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 co. 7 c.p.c. dell’art. 2697 c.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. ; omessa motivazione sulla asserita irrilevanza dei mezzi di prova testimoniale (art. 360 n. 5 c.p.c. )- la ricorrente ripropone il terzo motivo di appello in procedendo con cui aveva censurato la sentenza di primo grado per violazionee falsa applicazione dell’art. 2722 c.c. ed il secondo ed il terzo motivo di appello in iudicando con cui aveva lamentato l’erroneità della traduzione letterale attribuita dal giudice di prime cure alla comunicazione del 6/2/2014 oggetto della querela di falso; lamenta in particolare che il giudice non abbia ammesso le prove testimoniali ritenendo erroneamente che le stesse fossero volte a comprovare l’intervenuta rinegoziazione tra le parti sul contenuto del contratto di appalto e sul rilascio di una nuova garanziae non anche il più generale contesto che aveva preceduto e seguito la dichiarazione di rinuncia all’escussione della garanzia, prospettando in particolare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; e che erroneamente la corte del merito abbia ritenuto che la parte interessata non avesse fornito elementi di prova atti a far ritenere falsa la traduzione della avvenuta rinuncia da parte di MMK all’escussione della garanzia in spregio alle norme sull’acquisizione delle prove, ed in particolare, in violazione dell’art. 2697 c.c. ; la sentenza impugnata (p. 9) ha ritenuto che, pur condividendo l’impostazione secondo cui l’art. 2722 c.c. si riferisce solamente ai documenti di natura contrattuale e non anche alle dichiarazioni unilaterali e che quindi, i capitoli di prova dovevano considerarsi astrattamente ammissibili, ha ritenuto che gli stessi fossero in concreto inidonei a sostenere le prospettazioni difensive dell’appellante secondo cui la revoca dell’escussione sarebbe stata giustificata da una comune intesa tra le parti finalizzata e rinegoziare il contratto di appalto precedentemente stipulato e a rilasciare una nuova garanzia. Nessun capitolo, infatti, secondo la Corte, era volto adeguatamente a provare l’effettiva esistenza di un patto concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la MMK, dal momento che i capitolidi prova richiesti avrebbero potuto al più dimostrare la mera intavolazionedi trattative; la ricorrente, a fronte di tale motivazione, si limita a prospettare una diversa interpretazione di quale sarebbe stato l’esito dell’eventuale ammissione dei capitoli di prova richiesti e non osserva le condizioni poste da questa Corte per rilevare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 20867 del 30/9/2020); quanto alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c. il motivo è infondato in quanto la Corte d’Appello (pp. 10-11) ha osservato quanto prescritto dall’art. 2697 c.c. motivando diffusamente sulle ragioni per le quali ha ritenuto che non fossero stati offerti strumenti idonei, dalla parte che ne era onerata, per dimostrare la falsità della traduzione, dovendosi piuttosto ritenere che la complessiva condotta processuale tenuta da MMKdeponesse per la contraria tesi della non contestazione della traduzione originariamente asseverata;con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 669 decies c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), omessa motivazione sulla asserita irrilevanza dei mezzi di prova testimoniale (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.)- la ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui laCorte d’Appello ha rigettato i motiv i con cui era stata contestata l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla richiesta di revoca del provvedimento inibitorio di pagamento emesso ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Milano e nella parte in cui la corte di merito ha dichiarato inammissibile la domanda di revoca; la ricorrente deduce altresì che tali capi della sentenza di merito sarebbero affetti da difetto assoluto di motivazione ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. perché, quanto alla pronuncia di inammissibilità, la Corte si sarebbe limitata a rimandare alla sentenza del Tribunale senza prendere una posizione propria sulla questione e, quanto alla pronuncia di infondatezza,la corte si sarebbe limitata ad affermare che la soluzione fosse da rinvenire nella decisione sulle questioni di merito; la impugnata sentenza ha ritenuto che non vi fosse alcuna omessa pronuncia sulla richiesta di revoca dell’inibitoria richiamando il passaggio della sentenza di prime cure che aveva ritenuto tale domanda inammissibile ed ha ulteriormente aggiunto che la decisione sul motivo richiedeva il preventivo esame delle questioni di merito sollevate dall’appellante. Conseguentemente, avendo appurato che le pretese di MMK fossero infondate anche nel merito, ha correttamente ritenuto che la decisione relativa alla domanda ex art. 669 decies c.p.c. fosse assorbita; è evidente che non vi è, allora, alcuna violazione dell’art. 669 decies c.p.c. peraltro neppure prospettabile all’esito del giudizio sul merito; né è configurabile il vizio di omessa pronuncia che, al di là della manifesta inosservanza dei criteri di contenuto-forma del ricorso, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., neppure ha alcun fondamento; del tutto inammissibile è la censura di violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. non prospettabile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., in presenza di pronuncia cd. “doppia conforme”; conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, che liquida in € 15.200 (di cui € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
Sentenza Cassazione n. 27316/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris