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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 37879/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 3156-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; INAIL - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrend - avverso la sentenza n. 359/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 359/2021, depositata il 29.6.2021, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede (n. 126/2019) con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], dell'INAIL e della Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso alcune cartelle esattoriali e avvisi di addebito il cui pagamento era stato richiesto per vari crediti con intimazione notificata alla società il 16.5.2018.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl, affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA], l'ADER e l'INAIL.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Ric. 2022 n. 03156 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sono stati così rubricati: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2944, 2945 cod. civ., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 156 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 cod. civ., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc.

2. Premesso che, nella fattispecie in esame, come già specificato nello storico, il procedimento riguarda l'impugnazione di cartelle di pagamento e di avvisi di addebito riguardanti l'omesso pagamento di premi INAIL, di contributi relativi a mod.

DM 10 nonché di contribuzione riguardante rapporti di lavoro con lavoratori parasubordinati, osserva il Collegio che il ricorso per cassazione è inammissibile, per tardiva proposizione dello stesso, essendo stato notificato il 21.1.2022, decorso il termine di cui all'art. 327 cpc.

3. Invero, la impugnata decisione è stata pubblicata il 29.6.2021; il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione era quello del 29.12.2021, non applicandosi ai giudizi, come quello in esame, avente ad oggetto l'impugnazione di cartelle di pagamento (emesse su somme dovute a titolo contributivo) e di avvisi di addebito (Cass. n. 2145/2021; Cass. n. 21163/2018) la sospensione dei termini nel periodo feriale.

4. Il ricorrente sostiene che l'oggetto della controversia, tanto nei giudizi di merito quanto in questo di cassazione, concerneva questioni afferenti ma non coincidenti con quelle giuslavoristiche e/o previdenziali: in particolare, venivano in rilievo problematiche sul difetto di notifica, sulla illegittimità della iscrizione a ruolo, sulla nullità dell'avviso di accertamento, sulla dilazione di pagamento in relazione alla tematica del riconoscimento del debito e sull'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria con la connessa prescrizione eccepita, che costituivano tipiche questioni processuali civilistiche in relazione alle quali, pertanto, era applicabile la sospensione feriale dei termini processuali dall'i° al 31 agosto.

5. L'assunto non è condivisibile.

6. Ciò che determina l'applicazione o meno della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 legge n. 742/1969 e 92 del rd n. 12 del 1941, non sono le questioni giuridiche da affrontare ma la materia, come per esempio quella del lavoro e della previdenza (come Ric. 2022 n. 03156 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -3- appunto nel caso di specie), le cui esigenze di speditezza e concentrazione giustificano l'applicazione della deroga (Cass. n. 19079/2018).

7. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, per l'[OSCURATO:PERSONA] e l'INAIL, e alle spese prenotate a debito, per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 3156-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; INAIL - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrend - avverso la sentenza n. 359/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 359/2021, depositata il 29.6.2021, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede (n. 126/2019) con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], dell'INAIL e della Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso alcune cartelle esattoriali e avvisi di addebito il cui pagamento era stato richiesto per vari crediti con intimazione notificata alla società il 16.5.2018. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl, affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA], l'ADER e l'INAIL. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 4. La ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2022 n. 03156 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono stati così rubricati: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2944, 2945 cod. civ., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 156 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 cod. civ., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc. 2. Premesso che, nella fattispecie in esame, come già specificato nello storico, il procedimento riguarda l'impugnazione di cartelle di pagamento e di avvisi di addebito riguardanti l'omesso pagamento di premi INAIL, di contributi relativi a mod. DM 10 nonché di contribuzione riguardante rapporti di lavoro con lavoratori parasubordinati, osserva il Collegio che il ricorso per cassazione è inammissibile, per tardiva proposizione dello stesso, essendo stato notificato il 21.1.2022, decorso il termine di cui all'art. 327 cpc. 3. Invero, la impugnata decisione è stata pubblicata il 29.6.2021; il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione era quello del 29.12.2021, non applicandosi ai giudizi, come quello in esame, avente ad oggetto l'impugnazione di cartelle di pagamento (emesse su somme dovute a titolo contributivo) e di avvisi di addebito (Cass. n. 2145/2021; Cass. n. 21163/2018) la sospensione dei termini nel periodo feriale. 4. Il ricorrente sostiene che l'oggetto della controversia, tanto nei giudizi di merito quanto in questo di cassazione, concerneva questioni afferenti ma non coincidenti con quelle giuslavoristiche e/o previdenziali: in particolare, venivano in rilievo problematiche sul difetto di notifica, sulla illegittimità della iscrizione a ruolo, sulla nullità dell'avviso di accertamento, sulla dilazione di pagamento in relazione alla tematica del riconoscimento del debito e sull'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria con la connessa prescrizione eccepita, che costituivano tipiche questioni processuali civilistiche in relazione alle quali, pertanto, era applicabile la sospensione feriale dei termini processuali dall'i° al 31 agosto. 5. L'assunto non è condivisibile. 6. Ciò che determina l'applicazione o meno della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 legge n. 742/1969 e 92 del rd n. 12 del 1941, non sono le questioni giuridiche da affrontare ma la materia, come per esempio quella del lavoro e della previdenza (come Ric. 2022 n. 03156 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- appunto nel caso di specie), le cui esigenze di speditezza e concentrazione giustificano l'applicazione della deroga (Cass. n. 19079/2018). 7. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, per l'[OSCURATO:PERSONA] e l'INAIL, e alle spese prenotate a debito, per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar
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