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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24488/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 1 luglio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Roma il 14 dicembre 2020 in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lettera B, 2-bis e 2-sexies Cod.Strada, commesso il 4 dicembre 2016.

Il ricorso consta di due motivi, con i quali l'esponente denuncia, rispettivamente, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, argomentato sul solo rilievo dell'averne il ricorrente beneficiato una volta, senza con ciò effettuare una prognosi di recidivanza ai sensi dell'art. 164 cod.pen.; nonché sulla gravità del fatto, in relazione alla contestuale commissione del delitto di lesioni personali colpose da circolazione stradale, ossia con riguardo a reato separatamente definito.

2. Il ricorso non può dirsi manifestamente infondato.

Il diniego della sospensione condizionale della pena è stato effettivamente argomentato senza alcun riferimento alla prognosi di recidivanza di cui al primo comma dell'art. 164, comma 1, cod.pen.; tale carenza non può considerarsi sostituita dal riferimento a una precedente sospensione condizionale, né dalla valutazione circa la gravità del delitto colposo separatamente giudicato, non potendo reputarsi in sé soddisfacente la motivazione con la quale il giudice, per giustificare il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, consideri esaustivo il riferimento alla gravità del reato e ometta di indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo ai benefici richiesti.

3. Ciò posto, ed in relazione alla data di commissione del reato e all'irrilevanza dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, lo stesso risulta a oggi interamente decorso, con conseguente estinzione del reato.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; si dispone pertanto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria con essa applicata.

Ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod.strada, va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma, per quanto di competenza.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Dispone l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata nonchè la trasmissione degli atti al Prefetto di t7TM? ceno. per quanto di competenza ... ex art. 224 comma 3 cod.strada. q./4 Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 1 luglio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Roma il 14 dicembre 2020 in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lettera B, 2-bis e 2-sexies Cod.Strada, commesso il 4 dicembre 2016. Il ricorso consta di due motivi, con i quali l'esponente denuncia, rispettivamente, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, argomentato sul solo rilievo dell'averne il ricorrente beneficiato una volta, senza con ciò effettuare una prognosi di recidivanza ai sensi dell'art. 164 cod.pen.; nonché sulla gravità del fatto, in relazione alla contestuale commissione del delitto di lesioni personali colpose da circolazione stradale, ossia con riguardo a reato separatamente definito. 2. Il ricorso non può dirsi manifestamente infondato. Il diniego della sospensione condizionale della pena è stato effettivamente argomentato senza alcun riferimento alla prognosi di recidivanza di cui al primo comma dell'art. 164, comma 1, cod.pen.; tale carenza non può considerarsi sostituita dal riferimento a una precedente sospensione condizionale, né dalla valutazione circa la gravità del delitto colposo separatamente giudicato, non potendo reputarsi in sé soddisfacente la motivazione con la quale il giudice, per giustificare il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, consideri esaustivo il riferimento alla gravità del reato e ometta di indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo ai benefici richiesti. 3. Ciò posto, ed in relazione alla data di commissione del reato e all'irrilevanza dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, lo stesso risulta a oggi interamente decorso, con conseguente estinzione del reato. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; si dispone pertanto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria con essa applicata. Ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod.strada, va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma, per quanto di competenza. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata nonchè la trasmissione degli atti al Prefetto di t7TM? ceno. per quanto di competenza ... ex art. 224 comma 3 cod.strada. q./4 Così deciso in Roma, il 1
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