CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 11118/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sentenza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 3/5/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata per il reato sub b), eliminando dalla pena finale quella di gg. 10 di reclusione; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è associato alla richiesta del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTOCon sentenza in data 3/5/2023, la Corte d'appello di Bari decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 18/10/2022, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il residuo reato di cui all'art. 612 cod. pen., in mesi uno e gg. 20 di reclusione. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato per violazione di legge in relazione al calcolo della pena che sarebbe stata ridotta per il rito abbreviato, in misura inferiore ad un terzo. Il ricorso è fondato. La Corte d'appello nel rideterminare la pena, a seguito della estinzione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per prescrizione, ha indicato la pena in mesi uno e gg. 20 di reclusione partendo dalla pena base di mesi due di reclusione, così che risulta evidente l'errore di calcolo dovendo la pena essere ridotta di un terzo secco per il rito abbreviato e rideterminata in quella di mesi uno e gg. 10 di reclusione. Tale errore, tuttavia, può essere emendato da questa Corte ai sensi dell'art. 619, co.2, cod. proc. pen. P.Q.M. Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la pena di mesi uno e giorni venti di reclusione è sostituita con la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione Roma, 17 gennaio 2024 Il consigliere est. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] .9 [OSCURATO:PERSONA]