Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:136
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0155_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 31 marzo 2020 – AP / FEI
(causa T‑155/19)
«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Personale del FEI – Presentazione delle dimissioni da parte dell’agente per motivi personali – Congedo per malattia grave iniziato prima della data di risoluzione del contratto di lavoro scelta dall’agente – [OSCURATO:PERSONA] di ritiro delle dimissioni dopo la data di risoluzione del contratto di lavoro scelta dall’agente – Rifiuto del FEI di accettare la revoca retroattiva delle dimissioni – Rinvio della data di risoluzione del contratto di lavoro in ragione del congedo per malattia – Applicabilità dell’articolo 33 del regolamento del personale del FEI – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
1.
Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Possibilità di respingere il ricorso nel merito senza prima statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130)
(v. punti 21‑23)
2.
Funzionari – Agenti del Fondo europeo per gli investimenti – Dimissioni – Norme applicabili – Articolo 33 del regolamento del personale del Fondo – Portata – Obbligo di sospendere il periodo di preavviso delle dimissioni in caso di malattia – Esclusione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 34; regolamento del personale del Fondo europeo per gli investimenti, artt. 17, 18 e 33)
(v. punti 30, 35, 36, 40, 41)
3.
Ricorsi dei funzionari – Agenti del Fondo europeo per gli investimenti – [OSCURATO:PERSONA] – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, art. 91)
(v. punto 45)
4.
Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 49, 50)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, in primo luogo, all’annullamento delle lettere del FEI del 30 agosto e del 3 ottobre 2018 che respingono la domanda della ricorrente del 20 giugno 2018, in secondo luogo, alla condanna del FEI a corrispondere alla ricorrente i benefici di cui all’articolo 33 del regolamento del personale del FEI e, in terzo luogo, al risarcimento del danno morale che la ricorrente asserisce di aver subito.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.
2)
AP è condannata alle spese.