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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 11533/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis avverso la sentenza emessa in data 03/05/2023 dalla V sezione penale di questa Corte, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 8 giugno 2022, che, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena inflitta al Lammardo per il reato di cui agli artt. 216, 223 L. Fall., in anni 3 di reclusione.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per tardività.

Il ricorso è infatti pervenuto alla Cancelleria di questa Corte oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata; la Cancelleria della Corte di appello di Torino non era, ai sensi dell'art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen., luogo abilitato a ricevere l'atto di impugnazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis avverso la sentenza emessa in data 03/05/2023 dalla V sezione penale di questa Corte, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 8 giugno 2022, che, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena inflitta al Lammardo per il reato di cui agli artt. 216, 223 L. Fall., in anni 3 di reclusione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per tardività. Il ricorso è infatti pervenuto alla Cancelleria di questa Corte oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata; la Cancelleria della Corte di appello di Torino non era, ai sensi dell'art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen., luogo abilitato a ricevere l'atto di impugnazione. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11533/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris