CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02738/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a da gli A vv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],del foro di Roma -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Roma -controricorrente– Nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roman. 392 /20 20, depositatail 20.1.2020, non notificata. Oggetto: Intermediazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consigliodel 28 .1.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. − Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 23 novembre 2010 i Sig.ri Algeri hanno convenuto Credem avanti il Tribunale di Roma per sentire dichiarare: - in via principale la declaratoria di nullità, annullamento, invalidità o comunque inopponibilità agli attori di diverse operazioni di acquisto di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] per difetto di forma scritta del contratto quadro e dell'ordine di acquisto, nonché per violazione da parte della Banca della normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria, con conseguente obbligo per la convenuta di restituire ai clienti il capitale investito, oltre interessi e rivalutazione; - in via subordinata, l'accertamento degli inadempimenti di Credem agli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria, con conseguente risoluzione del contratto quadro e/o delle operazioni e condanna della convenuta alla restituzione ai clienti del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione; - in via ulteriormente subordinata, la condanna della Banca al risarcimento dei danni patrimoniali lamentati dagli attori a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. 2.─ Il tribunale di Roma con sentenza n. 25350/2013 rigettava le domande di nullità, annullamento e risoluzione proposte e accoglieva le domande di risarcimento dei danni inerenti l’acquisto dei titoli [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione dei titoli dei predetti titoli alla Banca. 3.─[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva gravam e dinanzi alla Corte di appello di Roma. Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha accolto parzialmente l’appello e in riforma della sentenza appellata ha disposto la detrazione dal risarcimento del danno liquidato in I grado dei rimborsi ottenuti dalla procedura Chapter 11. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a)l'acquisto delle obbl i gazioni in oggetto era stato effettuato su un mercato non regolamentato,non perché effettuato sulla borsa di Lussemburgo,ma perché effettuato in contropartita diretta; i nvero, la negoziazione di valori mobiliari avviene fuori dal mercato regolamentato allorché la banca compia l'operazionein conto proprio o in contropartita diretta, trasferendo alcliente o acquistando i titoli oggetto dell'ordine, assumendo così la figura di controparte contrattuale, esulante dalla fattispecie delmandato; b) sarebbe stato onere della banca (essa stessa nell'atto di appello aveva riconosciuto che l'acquisto in contropartita diretta costituiva operazione su mercato non regolamentato) provare la sussistenza di quelle modalità comportamentali che l'autorizzavano ad eseguire acquisti di valori mobiliari; viceversa dalla documentazione acquisita non si rilevavano né l'esplicita autorizzazione all'acquisto dei valori né il miglior prezzo per il cliente legittimante una siffatta negoziazione; l a mancanza di tale secondo elemento, anche ad interpretare la dicitura «ordine in contropartita diretta» come autorizzazione ed esplicitazione di acquisto su mercato non regolamentato ― che comunque la stessa appellante indicava come non effettuato , non occorrendo a suo dire alcuna previa autorizzazione― rende va la ipotizzata autorizzazione data in un contesto informativo del tutto carente ed in violazione dei precisi obblighi di cui al regolamento Consobapplicabile; c) la banca non aveva offerto allegazione idonea sull’adempimento degli obblighi comportamentali previsti e la prova testimoniale eracomunque insufficiente; d) i n tema d i distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativa delineato dagli artt. 21 e 23 d .lgs. n. 58 / 1998 (T.U.F.) e dal Reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata prestazione delle informazionidovute ai clienti da parte della banca intermediariaingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituiscedi per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento; tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea acagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell' i ntermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivantedall'asimmetria informativa; f) la colpa grave è equiparata al dolo ed una condotta non conforme aprecisi obblighi gravanti sull'intermediario bancario non può che qualificarsi grave ; i n tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimentol'art. 1225 c.c., costituisce un limite non all'esistenzadel danno, ma alla misura del suo ammontare, determinandola limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dell’investitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta rapportata ad una determinata categoria di rapporti, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute; g) dalle somme riconosciute dal tribunale andavano detratti anche i rimborsi ottenuti dagli appellanti nella procedura Chapter 11 da scomputaredal capitale così come effettuato in primo grado per la detrazione delle cedole e, non oggetto di esplicito motivo di impugnazione. 4. ─[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha presentato ricorso per cassazione con quattromotivi ed anche memori a . [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONEIlricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo : Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 21 e 25 TUF e degli artt. 6, 7 e 8 regolamento Consob 23.12.1998, n. 11768.Alle operazioni di cui è causa, si sostiene, non è applicabile l’art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] menzionato,che prevede la necessità dell’autorizzazione del cliente per l’esecuzione di operazioni fuori mercato. Tali regolamentazioni ai sensi dell’art. 25 TUF riguardano soltanto gli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani. Stesse argomentazioni e conclusioni sono configurabili anche per quanto previsto dall’art. 8 dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. I clienti erano consapevoli che le operazioni avvenivano in contropartita diretta e quindi fuori mercato acquisti. 5.1─ La censura è infondata. L’art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11768/1998, nel testo applicabile quoad tempus, stabiliva che «le negoziazioni possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che il cliente abbia preventivamente autorizzato l’intermediario ad eseguire siffatto tipo di negoziazioni e che l’esecuzione delle negoziazioni consenta di realizzare un migliore prezzo per il cliente». La scaturigine di detto regolamento era costituita dal l’art. 25, comma 2, Tuf, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, stabiliva che «la Consob può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati…». In proposito, la tesi della ricorrente si riassume in ciò, che la locuzione «strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani» non potrebbe essere riferita ai titoli [OSCURATO:PERSONA] oggetto del contendere, trattandosi di titoli emessi in Lussemburgo: ma siffatta affermazione è errata. Si può sinteticamente osservare, a tal riguardo, che il c.d. obbligo generale di concentrazione (l’obbligo cioè di trattare i titoli presso mercati regolamentati)risale alla legge n. 1 del 1991. La previsione perseguiva lo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza ed una maggiore attendibilità delle quotazioni: difatti, la concentrazione sui mercati regolamentati della massima quota della domanda e dell’offerta di un determinato strumento finanziario produce l’effetto direndere maggiormente affidabile la determinazione del suo valore di mercato e le sue quotazioni. Detto obbligo, prima soppresso e poi reintrodotto dalla Consob, ha come si diceva trovato la sua base nell’art. 25 citato, con previsione, per un verso, della esclusione dell’obbligo di concentrazione in presenza di una preventiva autorizzazione del cliente all’intermediario ad operare «fuori borsa», oppure nel caso in cui l’esecuzione delle negoziazioni fuori dai mercati regolamentati consentisse di realizzare un miglior prezzo per il cliente, c.d. principio della best execution;per altro verso, l’obbligo di concentrazione nonsi applicava in presenza di particolari tipologie di ordini (perché provenienti da investitori non residenti o non aventi sede in Italia), ovvero in ragione della natura dello strumento finanziario trattato, o, infine, in relazione al quantitativo oggetto della negoziazione. Orbene, la tesi della ricorrente secondo cui la già ricordata locuzione, «strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani», non potrebbe essere riferita a titoli emessi in Lussemburgo, è totalmente priva di base normativa, sol che si consideri che la disposizioneha da essere interpretato in conformità alla previsione dell’articolo 12 delle preleggi, secondo cui, nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato propriodelle parole.È dunque agevole evidenziare che il vocabolo «trattati», riferito agli strumenti finanziari, non ha affatto il significato di «emessi» in Italia, quanto, piuttosto, quello di «negoziati» in Italia. Il che trova poi conferma nella circostanza che la previsione normativa costituisce indiretta filiazione della Direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, da cui ha tratto origine presso di noi il c.d. decreto Eurosim, Direttiva ove era stabilito, all’art. 14, §3, che: «Uno Stato membro può richiedere che le transazioni relative ai servizi di cui al paragrafo 1 siano eseguite su un mercato regolamentato se soddisfano globalmente i requisiti seguenti: … la transazione verte su uno strumento negoziato su un mercato regolamentato di detto Stato membro», formulazione che non sembra affatto fare riferimento alla giurisdizione di emissione del titolo, ma, come si premetteva, al mercato su cui esso è negoziato. Del resto sarebbe arduo comprendere per quale ragione il titolo emesso in Italia(fatte salve le eccezioni)avrebbe dovuto essere illo tempore negoziato di necessità nel mercato regolamentato, in vista del conseguimento di uno scopo di trasparenzae attendibilità delle quotazioni, e quello pur sempre negoziatoin Italia, ma emesso in Lussemburgo, no. Difatti, l’unico precedente che si rinviene nella materia, Cass. 24 febbraio 2016, n. 3623, concerne proprio titoli, [OSCURATO:PERSONA] 1750, quotati alla Borsa di Lussemburgo. 6.− Con il secondo motivo : Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 23, comma 6, TU F e degli artt. 1218 e 2697 c.c. laddove è stata ritenuta la sussistenza in re ipsadel nesso causale tra inadempimento e danno. Motivo spiegato in subordine. 6.1− La censura è inammissibile . Questa Corte ha statuito innanzitutto che grava sul cliente investitore l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno: e tuttavia d alla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato alriequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle partiin favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario ( Cass. n. 33596 / 2021 ; Cass., n.35776/2023). Dunque l’inammissibilità discende dall’applicazione dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c. 7.─ Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 116, comma 1, c.p.c. e dell’art.1176 c.c. in punto di valutazione del grado di colpa ascritto alla banca. La corte non ha svolto alcuna valutazione effettiva sulla gravità o meno della colpa della Banca. 7.1─ La censura è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che l’intermediario non potesse trasferire i titoli in questione in contropartita diretta non essendo stata rispettata la previsione normativa concernente: a) l’autorizzazione; b) la realizzazione del migliore prezzo per il cliente. La verifica del parametro di diligenza non ha nulla a che vedere con la ratio decidendiposta dal giudice di merito a fondamento della decisione. Ciò detto, la ravvisata mancata aderenza dei motivi di ricorso al decisumdestina gli stessi alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).8.─Con il quarto motivo: Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 1225 c.c. in punto di assimilazione della colpa grave al dolo. 8.1─ La censura non coglie la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnataed è versata in merito. La Corte d’appello ha difatti applicato il principio secondo cui in tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c., costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (Cass., n. 16763/2011; Cass., n. 17460/2011). La Corte ha, cioè, considerato che il criterio di prevedibilità del danno risarcibile può comportare il ristoro del pregiudizioin misura flessibile e, a tal riguardo , dalla quantificazione del danno ha detratto i rimborsi ottenuti dal cliente in forza della procedura concorsuale Chapter 11«che ha sensibilmente ridotto il danno preteso», con ciò correggendo la statuizione di I grado. 9.─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato , con condanna del la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivoe raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p