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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09099/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -ese nell'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/07/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in accoglirnento del ricorso, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 luglio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione e sulla premessa dell'avvenuto rilascio di permesso in sanatoria a norma della legge 326 del 2003, ha revocato l'ordine di demolizione disposto con sentenza, ormai irrevocabile, del 27 novembre 2008 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando violazione di legge, ha osservato che il Giudice dell'esecuzione, erroneamente applicando l'art. 32, comma 25 della legge 24 novembre 2003, n. 326, aveva ritenuto la legittimità del permesso in sanatoria rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Martorana.

Al contrario il manufatto - come accertato con sentenza passata in giudicato - era stato ultimato il 30 agosto 2004, successivamente quindi al termine ultimo del 31 marzo 2003, utile ai fini del conseguimento del permesso in sanatoria.

A questo proposito il permesso di costruire era stato quindi illegittimamente rilasciato, in contrasto con i dati processuali e comunque nel difetto di prova in tal senso, quanto alla data di ultimazione del fabbricato.

2.2. Col secondo motivo, sempre sotto il profilo dell'inosservanza di legge, il ricorrente ha rilevato che - quanto alla pretesa tempestività della presentazione della documentazione integrativa richiesta - detta documentazione era stata presentata tre anni dopo la richiesta, come da dichiarazioni del responsabile tecnico comunale, sì che la domanda di condono doveva ritenersi improcedibile. [OSCURATO:PERSONA] pertanto aveva omesso di rilevare un tanto, con violazione della norma di cui all'art. 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. La difesa ha prodotto memoria difensiva con documenti, quanto al conseguimento della sanatoria. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

5.1. Il ricorrente ha correttamente invocato il principio più volte affermato, secondo il quale, in tema di condono edilizio previsto dall'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modd. in legge 30 novembre 2003, n. 326), ove il reato sia stato accertato in data successiva al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, è onere dell'imputato che invoca l'applicazione della speciale causa estintiva provare che l'opera sia stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'opera abusivamente eseguita (Sez. 3, n. 12918 del 20/02/2008, Cedroni, Rv. 239351; Sez. 3, n. 13071 del 19/10/1999, Crilelli, Rv. 214804).

5.1.1. Ciò posto, vero è che dal complessivo tenore delle decisioni di merito, che strutturalmente si integrano in ragione della comune valutazione e della consonanza di decisioni e percorsi motivazionali, l'ultimazione delle opere appare avvenuta in epoca successiva al 31 marzo 2003 e comunque "in epoca antecedente e prossima alla data del sopralluogo" del 30 agosto 2004 (cfr. sentenza del 24 novembre 2009 della Corte di Appello di Palermo), in esito al quale ebbe origine il procedimento penale per abuso edilizio a carico dello stesso Martorana.

Laddove il predetto sopralluogo aveva dato conto dell'esistenza di un fabbricato di vecchia fattura e "di consistenza incerta" (cfr. pag. 4 della sentenza del 27 settembre 2008 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), mentre - quanto al nuovo manufatto colà presente, consistente in un distinto ma collegato complesso edilizio - la Corte territoriale aveva riferito - assumendo l'incomprensibilità dell'affermazione - che, in sede di appello, la difesa aveva spiegato che l'indicazione della data di ultimazione dei lavori era stata fissata al 31 marzo 2003 "perché frutto di una mera opportunità logico-giuridica".

In definitiva, pertanto, se da un lato il ricorrente ha correttamente evocato il principio in tema di distribuzione dell'onere probatorio, dall'altro l'ordinanza impugnata non appare averne tenuto compiutamente conto, proprio in esito alla verifica del contenuto delle decisioni, ormai irrevocabili.

5.2. Del pari, quanto al secondo profilo di censura, l'omesso adempimento, nel termine perentorio di tre mesi, circa la richiesta dell'amministrazione comunale di integrazione sostanziale della documentazione a supporto di un'istanza di condono, rende detta istanza improcedibile ai sensi dell'art. 39, comma quarto, legge n. 724 del 1994 (Sez. 3, n. 30561 del 29/05/2019, Marino, Rv. 276275).

In specie, ed anche in proposito non appare rispettato il richiamato principio probatorio, l'ordinanza impugnata si è limitata a dare conto che non sussisteva prova documentale circa l'inadempimento di formale istanza di integrazione documentale, senza confrontarsi con le opposte dichiarazioni del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui detta integrazione era stata soddisfatta dopo un triennio.

5.3. Ciò complessivamente posto, non si presenta compiutamente esercitato il potere-dovere incombente sul Giudice dell'esecuzione (v. supra), tenuto conto delle emergenze istruttorie ormai coperte dal giudicato e della più volte ricordata distribuzione dell'onere probatorio.

6. Alla stregua dei rilievi che precedono, ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -ese nell'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/07/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in accoglirnento del ricorso, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 luglio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione e sulla premessa dell'avvenuto rilascio di permesso in sanatoria a norma della legge 326 del 2003, ha revocato l'ordine di demolizione disposto con sentenza, ormai irrevocabile, del 27 novembre 2008 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando violazione di legge, ha osservato che il Giudice dell'esecuzione, erroneamente applicando l'art. 32, comma 25 della legge 24 novembre 2003, n. 326, aveva ritenuto la legittimità del permesso in sanatoria rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Martorana. Al contrario il manufatto - come accertato con sentenza passata in giudicato - era stato ultimato il 30 agosto 2004, successivamente quindi al termine ultimo del 31 marzo 2003, utile ai fini del conseguimento del permesso in sanatoria. A questo proposito il permesso di costruire era stato quindi illegittimamente rilasciato, in contrasto con i dati processuali e comunque nel difetto di prova in tal senso, quanto alla data di ultimazione del fabbricato. 2.2. Col secondo motivo, sempre sotto il profilo dell'inosservanza di legge, il ricorrente ha rilevato che - quanto alla pretesa tempestività della presentazione della documentazione integrativa richiesta - detta documentazione era stata presentata tre anni dopo la richiesta, come da dichiarazioni del responsabile tecnico comunale, sì che la domanda di condono doveva ritenersi improcedibile. [OSCURATO:PERSONA] pertanto aveva omesso di rilevare un tanto, con violazione della norma di cui all'art. 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. La difesa ha prodotto memoria difensiva con documenti, quanto al conseguimento della sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 5.1. Il ricorrente ha correttamente invocato il principio più volte affermato, secondo il quale, in tema di condono edilizio previsto dall'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modd. in legge 30 novembre 2003, n. 326), ove il reato sia stato accertato in data successiva al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, è onere dell'imputato che invoca l'applicazione della speciale causa estintiva provare che l'opera sia stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'opera abusivamente eseguita (Sez. 3, n. 12918 del 20/02/2008, Cedroni, Rv. 239351; Sez. 3, n. 13071 del 19/10/1999, Crilelli, Rv. 214804). 5.1.1. Ciò posto, vero è che dal complessivo tenore delle decisioni di merito, che strutturalmente si integrano in ragione della comune valutazione e della consonanza di decisioni e percorsi motivazionali, l'ultimazione delle opere appare avvenuta in epoca successiva al 31 marzo 2003 e comunque "in epoca antecedente e prossima alla data del sopralluogo" del 30 agosto 2004 (cfr. sentenza del 24 novembre 2009 della Corte di Appello di Palermo), in esito al quale ebbe origine il procedimento penale per abuso edilizio a carico dello stesso Martorana. Laddove il predetto sopralluogo aveva dato conto dell'esistenza di un fabbricato di vecchia fattura e "di consistenza incerta" (cfr. pag. 4 della sentenza del 27 settembre 2008 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), mentre - quanto al nuovo manufatto colà presente, consistente in un distinto ma collegato complesso edilizio - la Corte territoriale aveva riferito - assumendo l'incomprensibilità dell'affermazione - che, in sede di appello, la difesa aveva spiegato che l'indicazione della data di ultimazione dei lavori era stata fissata al 31 marzo 2003 "perché frutto di una mera opportunità logico-giuridica". In definitiva, pertanto, se da un lato il ricorrente ha correttamente evocato il principio in tema di distribuzione dell'onere probatorio, dall'altro l'ordinanza impugnata non appare averne tenuto compiutamente conto, proprio in esito alla verifica del contenuto delle decisioni, ormai irrevocabili. 5.2. Del pari, quanto al secondo profilo di censura, l'omesso adempimento, nel termine perentorio di tre mesi, circa la richiesta dell'amministrazione comunale di integrazione sostanziale della documentazione a supporto di un'istanza di condono, rende detta istanza improcedibile ai sensi dell'art. 39, comma quarto, legge n. 724 del 1994 (Sez. 3, n. 30561 del 29/05/2019, Marino, Rv. 276275). In specie, ed anche in proposito non appare rispettato il richiamato principio probatorio, l'ordinanza impugnata si è limitata a dare conto che non sussisteva prova documentale circa l'inadempimento di formale istanza di integrazione documentale, senza confrontarsi con le opposte dichiarazioni del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui detta integrazione era stata soddisfatta dopo un triennio. 5.3. Ciò complessivamente posto, non si presenta compiutamente esercitato il potere-dovere incombente sul Giudice dell'esecuzione (v. supra), tenuto conto delle emergenze istruttorie ormai coperte dal giudicato e della più volte ricordata distribuzione dell'onere probatorio. 6. Alla stregua dei rilievi che precedono, ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale
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