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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09127/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 22 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto il 23 giugno 2021, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen., confermando nel resto.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo all'attendibilità delle individuazioni fotografiche effettuate dalle persone offese, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale ha sottolineato come la colpevolezza dell'imputato emergesse, oltre che dalle individuazioni fotografiche effettuate dalle vittime delle rapine, peraltro sicure e confermate in dibattimento, anche dai tabulati telefonici attestanti la presenza del ricorrente nei luoghi e al momento dei fatti contestati); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 22 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto il 23 giugno 2021, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen., confermando nel resto. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo all'attendibilità delle individuazioni fotografiche effettuate dalle persone offese, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale ha sottolineato come la colpevolezza dell'imputato emergesse, oltre che dalle individuazioni fotografiche effettuate dalle vittime delle rapine, peraltro sicure e confermate in dibattimento, anche dai tabulati telefonici attestanti la presenza del ricorrente nei luoghi e al momento dei fatti contestati); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente