CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 16627/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10842/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ex lege -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] L SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della C.T.R. del LAZIO n. 6669/2019 depositata il 29/11/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia; Udito l’Avvocato dello Stato nella persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di non essere in grado di concludere per l’accoglimento dell’istanza di cessazione della materia del contendere, per essere la richiesta di definizione agevolata stata inviata all’Avvocatura dello Stato, non risultando che essa sia stata inviata all’Agenzia delle Entrate Premesso che - L’Agenzia delle Entrate impugna - affidandosi ad un unico motivo- la sentenza della C.T.R. del Lazio di rigetto dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Roma di accoglimento del ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione. - La C.T.R. ha ritenuto, conformemente alla sentenza di primo grado, che l’atto impugnato dalla contribuente fosse da qualificarsi come avviso di liquidazione dell’imposta principale e che esso non avesse tenuto conto della successiva dichiarazione integrativa, cui non ostavanoné la scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, non avente natura decadenziale, né la notifica dell’avviso di liquidazione. - [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. - Con memoria del 28 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA], dato atto di avere aderito alla definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 5 della l. 130 del 2022; di avere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’Agenzia delle Entrate la domanda di definizione della lite con allegata ricevuta del mod. F24 di pagamento della somma dovuta e relativa quietanza dell’Agenzia delle Entrate in data 5 gennaio 2023, per una somma pari ad euro 3.263,00, pari al 5% dell’importo recato dall’avviso di liquidazione pari ad euro 62.250,98; dato atto, altresì, che l’Agenzia delle Entrate non ha notificato atto di diniego nel successivo termine di giorni 30, come previsto dalla norma citata, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta definizione della lite. - Il Procuratore G enerale con memoria del 7 marzo 2025 ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. Rilevato che: - La parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha allegato alla memoria in data 28 gennaio 2025: la domanda di definizione agevolata della lite trasmessa via PEC all’Avvocatura Generale dello Stato in data 9 gennaio 2023, entro il termine utile di cui all’art. 5, comma 7 della l. 130 del 2022, nonché mod. F24 del pagamento - con relativa quietanza- della somma di euro 3.263,00, pari al 5% del valore della controversia determinato ai sensi dell’art. 16, comma l. 289/2002, come prescritto dall’art. 5 cit., per i casi in cui l’Ufficio sia risultato soccombente in entrambi i gradi di merito. - Non risultando né provvedimento di diniego, ai sensi dell’art. 5, comma 11 l. 130 del 2022, né proposizione dell’istanza di trattazione entro i due mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di definizione agevolata, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 5, comma 12 l. 130/2022. - Le spese vanno poste a carico di chi le ha sostenute. - Non si fa luogo alla pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendone i presupposti (Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018). P.Q.M - Dichiara estinto il processo per definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5, comma 12,l.