CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 02834/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27106/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digital e all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2095 del TRIBUNALE di CATANIA , depositata il 6/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] impugnava, innanzi al Giudice di Pace di Biancavilla, la cartella di pagamento n. 29320150016242673 emessa nei suoi confronti dall’agente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate-Riscossione) e recante crediti della Prefettura di Catania; sosteneva che la cartella non gli era stata validamente notificata e che, dunque, il ruolo doveva considerarsi privo di esecutività; −i nstaurato il contraddittorio e svolta l’istruttoria (nel corso della quale l’attore disconosceva la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA]), il giudice di primo grado, con la sentenza n.126 del 27/12/2019, accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA], annullava la cartella di pagamento e condannava l’agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite («€ 1480,00, di cui € 280,00 per spese vive», oltre a oneri di legge); −l a predetta sentenza qualificava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] come opposizione exart. 615 cod. proc. civ., ma il provvedimento era fatto oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza del 14/1/2020 – comunicata alle parti in data 16/1/2020 e annotata in calce all’originale della sentenza –con cui il Giudice di pace sostituiv a una parte della precedente motivazione con la seguente frase: «l’azione qui proposta dall’odierno opponente rientra pacificamente nell’alveo del rimedio processuale previsto dall’art. 617 c.p.c. in armonia con l’art. 27 c.p.c. innanzi a questo Giudice competente per territorio, essendo l’opponente residente nel territorio del mandamento di Biancavilla»; −c on atto di citazione notificato il 18/6/2020, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la menzionata decisione(nella sua versione già emendata dal primo giudice); [OSCURATO:PERSONA] contestava, innanzitutto, l’ammissibilità dell’impugnazione; −c on la sentenza n. 2095 del 6/5/2022, il Tribunale di Catania accoglieva l’impugnazione e così provvedeva: «1) Accoglie l’appello formulato e, per l’effetto, annulla la sentenza n. 126/2019 resa nel Giudizio RG 1293/2019 dal Giudice di Pace di Biancavilla; 2) [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in € 1.104,00, oltre accessori come per legge, e per questo grado in € 2.738,00 , oltre accessori come per legge.».Per quanto qui rileva, nella motivazione della sentenza del Tribunale si legge: «Con riferimento all’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata ritenendo l’inoppugnabilità della sentenza ex art. 618 c.p.c. da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] appare supe rfluo rilevare che lo stesso opponente ha qualificato la propria azione come opposizione all’esecuzione exart. 615 c.p.c. e non già come una opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 cpc. Né tanto meno il Giudice di Pace ha ritenuto l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc atteso che ha rilevato l’inesistenza del titolo esecutivo che inerendo all’esistenza del diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata si inserisce nell’alveo delle opposizioni ex art. 615 c.p.c.»; −a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; −resisteva con controricorso Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ; −il ricorrente depositava memoria ; −all’esito della camera di consiglio del 22 / 1 /202 4 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −preliminarmente, si deve rilevare che il controricorso di Agenzia delle Entrate-Riscossione è inammissibile : infatti, come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1806 del 17/01/2024, al subentro di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] si attagliano i principî giurisprudenziali già affermati in relazione alla successione tra le società del gruppo Equitalia e l’ente istituito nel 2016, così come gli approdi ermeneutici (in particolare: Cass., Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26531 del 20/11/2020, Rv. 661376-02; Cass., Sez. L, Sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977-01) in tema di rappresentanza in giudizio e patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato (come regola generale nel giudizio di legittimità) e dagli avvocati del libero foro (in via di eccezione); −poiché n ella fattispecie in esame non risulta né allegato, né documentato alcuno dei presupposti che legittimerebbero l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad avvalersi di un difensore diverso dall’Avvocatura erariale, si deve dichiarare l’invalidità della procura e , conseguentemente, l’inammissibilità del controricorso; −col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’art. 618 cpc ultimo comma, ed all’art. 339, 1° comma cpc. La sentenza di appello è errata poiché il Tribunale ha riformato una sentenza di primo grado resa all’esito di un procedimento espressamente qualificato dal giudice di primo grado come “opposizione agli atti esecutivi exart. 617 cpc”.» −col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., deduce «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4) in relazione all’art. 112 c.p.c. La sentenza di appello è errata poiché il Tribunale senza una richiesta in tal senso dell’appellante, e dunque di propria iniziativa, ha modificato la qualificazione giuridica espressamente attribuita dal giudice di pace al giudizio di primo grado (e già coperta dal giudicato interno); quindi in virtù di ciò, ha ritenuto l’appello ammissibile e si è pronunciato sul merito dell’appello.» −col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., deduce −l e censure – che possono essere esaminate congiuntamente perché , in sostanza,prospettano la medesima doglianza – sono fondate ; −d alla correzione apportata alla sentenza di primo grado con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] –indipendentemente dalla sua ammissibilità, che non può più essere posta in discussione in mancanza di impugnazione – risulta che l’iniziativa processuale di [OSCURATO:PERSONA] è stata inequivocabilmente e specificamente qualificata, dal Giudice di Pace, come opposizione agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ.; −a i fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, si deve prescindere dalla correttezza della qualificazione data dal giudice che lo ha emesso (e – si aggiunge – anche dal rilievo che il giudice di pace non ha competenza sulle opposizioni exart. 617 cod. proc. civ.), perché opera, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il cosiddetto “principio dell’apparenza”, sempre che il giudice a quoabbia effettivamente inteso qualificare l’azione proposta (come nella fattispecie in esame) e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica (in proposito, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19993 del 13/07/2021, Rv. 661840-01); −s oltanto se il giudice a quo non ha esercitato il potere di qualificazione, questo può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652-01; Cass., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960-01); −d eriva da quanto esposto «la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso specifico, secondo quanto accertato dalla sentenza qui impugnata, il giudice a quo ha qualificato l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, cosicché avverso la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere proposto il ricorso per cassazione, e non l’appello, che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile (ex multis: Cass., sez. 6-3, 10/12/2015, n. 24920; Cass., sez. 3, 15/10/2015, n. 20886; Cass., sez. 6-3, 17/08/2011, n. 17321; Cass., sez. 6-3, 30/04/2011, n. 9591; Cass., sez. 3, 21/01/2011, n. 1402).» (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18214 del 26/06/2023, in una fattispecie che presentava forti analogie con quella qui in esame); −i l Tribunale ha erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello –già eccepita dall’appellato e dallo stesso denunciata col ricorso per cassazione, ma comunque rilevabile ex officio nel giudizio di legittimità –che comporta la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., della sentenza resa in esito a tale grado di lite, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (così, ex multis, la già citata Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18214 del 26/06/2023, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali); −i n conclusione, in accoglimento dei primi tre motivi, la decisione di secondo grado dev’essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché l’appello non poteva essere né iniziato, né proseguito; conseguentemente, deve ritenersi passata in giudicato la sentenza di primo grado; −restano assorbiti gli altri motivi, attinenti all’utilizzabilità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione; −l o ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4 - bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 –in forza del quale l’azione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ab origine inammissibile, per avere egli impugnato direttamente una cartella invalidamente notificata senza addurre alcuno degli specifici interessi previsti dalla disposizione (sull’applicabilità di questa nei processi pendenti Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-02) – non può incidere sulle statuizioni del Giudice di Pace coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023, Rv. 667177-01); −p roprio in considerazione dell’originaria inammissibilità della domanda svolta dall’odierno ricorrente, nel provvedere sulle spese a norma dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., ritiene il Collegio di compensare interamente i costi dei gradi di merito e di dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità; p.q. m. la Corte, accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo , congiuntamente esami- nati; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara assorbiti il quarto e il quinto motivo; compensa le spese processuali de