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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 25138/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata in data 22 aprile 2024 con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 640-ter e 493-ter cod. pen. conseguente alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che l'ulteriore motivo di impugnazione (dedotto con l'integrazione del ricorso per cassazione datata 3 gennaio 2024) con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 48 cod. pen. non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] i ieré [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata in data 22 aprile 2024 con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 640-ter e 493-ter cod. pen. conseguente alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che l'ulteriore motivo di impugnazione (dedotto con l'integrazione del ricorso per cassazione datata 3 gennaio 2024) con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 48 cod. pen. non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] i ieré [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25138/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris