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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14717/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto ripropone la questione concernente l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di evasione, non confrontandosi con le corrette considerazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto tale aspetto non era stato espressamente devoluto al giudice di appello e, in ogni caso, anche in ordine a tale aspetto la sentenza implicitamente fornisce adeguate argomentazioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 20 5 Il Consigliere est sore Il P esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto ripropone la questione concernente l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di evasione, non confrontandosi con le corrette considerazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto tale aspetto non era stato espressamente devoluto al giudice di appello e, in ogni caso, anche in ordine a tale aspetto la sentenza implicitamente fornisce adeguate argomentazioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 20 5 Il Consigliere est sore Il P esidente
Sentenza Cassazione n. 14717/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris