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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04362/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE d'APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; uditi i difensori: L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso, la conferma integrale della sentenza della Corte, depositando conclusioni e nota spese.

L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza.

L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]Urso per due ipotesi di usura ed una di tentata estorsione.

La sentenza di appello dichiarava di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione in ordine al tentativo di estorsione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, rideterminava e riduceva la pena irrogata di giustizia.2. [OSCURATO:PERSONA]Urso ha presentato ricorso per cassazione in cui deduce con unico motivo la violazione della legge penale (art.606 lett.b c.p.p.) in relazione all'articolo 644 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla verifica di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca della parte civile ed in relazione alla valutazione della natura commissoria del preliminare stipulato con il Puglia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile poiché fondato su un unico motivo che si risolve nella non consentita riproposizione degli argomenti già formulati e adeguatamente respinti nei gradi precedenti di giudizio.

Va detto in premessa che, per la parte residua della imputazione, a seguito della estinzione del reato tentato per prescrizione, si è in presenza di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della ríconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.L'intero elaborato difensivo consiste nella riproposizione degli argomenti formulati nei gradi precedenti e disattesi nelle pronunce dei giudici di merito, senza sviluppare alcuna argomentazione idonea a elevare il parametro valutativo dell'unica prova contestata (la deposizione della persona offesa) a critica della legittimità della decisione, l'unica che può essere ascoltata e considerata in questa sede.

In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione (il vizio in concreto lamentato dall'imputato) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è tuttavia necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile, autoevidente, addirittura ovvia e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex multis, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 278237 - 01).

È questo il senso dell'aggettivo 'manifesta' che qualifica il grado di illogicità necessaria a trasformare la generica doglianza di merito a parametro di valutazione della legittimità della decisione.

In difetto, ci si trova di fronte ad un argomento buono per un atto di appello o una memoria difensiva in un grado precedente del giudizio, ma non degno di sostenere un ricorso per cassazione.

Si lamenta la genericità ed incompletezza del vaglio offerto (pg.2) dalla decisione impugnata che è pertanto "illogica e, soprattutto, carente" (pg.5, sottolineato e grassetto nell'originale, n.d.r.), si deduce che l'esame dell'attendibilità della parte civile sia stato "solo labialmente' realizzato" (pg.6) e si indica l'errore commesso dal giudice di secondo grado nel superare le censure mosse dalla difesa sul punto (pg.7).

La Corte osserva che il giudice di appello ha fornito adeguata risposta ad ogni aspetto sollevato in appello, affrontando analiticamente le questioni proposte.

Così, in relazione al tema centrale sulla natura commissoria del preliminare di vendita per l'importo di € 750.000,00, da intendersi risolto nell'eventualità della restituzione entro la data del 30 settembre 2008 dell'importo di 190.000,00 oggetto del prestito, oltre alla somma di € 500.000,00, il motivo di ricorso lamenta che il giudice d'appello si fosse 'appoggiato' semplicemente sulle conclusioni dell'ordinanza del giudice civile che aveva respinto la richiesta di sequestro formulata dal D'Urso in collegamento all'azione di esecuzione in forma specifica del menzionato preliminare.

Tale ricostruzione non corrisponde tuttavia a quanto ritenuto dal giudice d'appello, che con procedimento valutativo e cognitivo del tutto autonomo ha ritenuto (pg.8) che la pattuizione incriminata ("Detta restituzione -cioè 190.000,00 oltre a 500.000,00 entro il 30 settembre 2008, n.d.r.- annullerà il presente preliminare") "materializza con certezza un patto commissorio, vietato dall'ordinamento, per cui il cespite veniva trasferito in caso di mancata restituzione del prestito".

Si tratta di una valutazione espressa in forma concisa a pg.8, in ragione dell'evidenza dell'inequivoco significato delle parole del testo della clausola, ma ulteriormente argomentata nelle pagine seguenti (9-12) con motivazione approfondita che ha cura di confutare gli argomenti difensivi formulati in atto di appello.

Altrettanto destituita di fondamento è la asserzione secondo la quale tanto la sentenza di primo che quella di secondo grado siano incorse in errore, confondendo il valore dell'azienda con quello degli immobili.

In verità, l'equivoco (della difesa, non della sentenza) può essere generato dal fatto che proprio per pervenire alla corretta valutazione del cespite oggetto del preliminare, la Corte a pg.13 e 14 sottoponga a vaglio critico le deposizioni tanto del teste [OSCURATO:PERSONA] che di Arrabito.

Ma si tratta sempre di un'analisi assai puntuale, nel corso della quale la comparazione tra il valore dell'azienda (inclusiva dei macchinari e del terreno di proprietà) viene tenuta chiaramente distinta da quello dei singoli cespiti immobiliari che contribuiscono (ma non esauriscono) il patrimonio aziendale.

Ed altrettanto scevra da illogicità manifesta è la valutazione in ordine alla corresponsione all'imputato da parte del Puglia dell'importo di € 122.000,00 corrispondente agli interessi usurari, nonostante la assenza di un riscontro documentale.

La valutazione della deposizione del Puglia e la conferma nel corso della telefonata all'Arrabito non è resa inattendibile dal mero argomento utilizzato, quello per cui in verità il Puglia avesse piena consapevolezza di essere registrato.

L'obbiezione non supera il vaglio critico, posto che l'orchestrazione da parte del Puglia del 'finto pagamento degli interessi' avrebbe implicato l'elaborazione da parte di costui di un piano calunnioso (estremamente labile, in ipotesi) di cui non vi è reale traccia in atti.

Ma soprattutto perché, come si rileva in sentenza (pg.16) non corrisponde ad alcuna logica la restituzione di capitale a ridosso della ricezione in prestito dello stesso.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'ari. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Va altresì disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese della sola parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], la cui difesa, presente in udienza, ha presentato nota spese.

Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01).

Nel caso concreto ciò non è avvenuto, essendovi stata solo la presentazione di conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, 27 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere re atore La Presidente.

Fran esco Fl rit „[OSCURATO:PERSONA] RO.S. [OSCURATO:PERSONA] atiliNbo.§4:WpsFr2.~.

E 1-1B, 2024 14~ffiffikARIO CcvdiaFi CORTE Di CASSAZIONEU.R.P.

CENTRALE (, — 9)-n .r;U.' SI , • \,' 9 r)Cilk b'nA. \R ,-VX ')-' , 'W/n\- b,.,"\-.7n1_, V \ • kL I .

I (3,,CA:\ "k? \ •-... (IA, ), '-i_ i A (s) i ke;t 9, e o p . t ,--),- \\u,_\_-, n \;.Q.:e, — (' - -,..„,_-,, ., e ,_ -u,e,),;._:.,:c1„,„ -,\ , cAlpkog-;,,,. (-À.-. , k'e,,,,,,,,-Lk,„ e n ‘, ,,, ,,...„,_...,, ,a.,_ q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE d'APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; uditi i difensori: L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso, la conferma integrale della sentenza della Corte, depositando conclusioni e nota spese. L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza. L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]Urso per due ipotesi di usura ed una di tentata estorsione. La sentenza di appello dichiarava di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione in ordine al tentativo di estorsione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, rideterminava e riduceva la pena irrogata di giustizia.2. [OSCURATO:PERSONA]Urso ha presentato ricorso per cassazione in cui deduce con unico motivo la violazione della legge penale (art.606 lett.b c.p.p.) in relazione all'articolo 644 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla verifica di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca della parte civile ed in relazione alla valutazione della natura commissoria del preliminare stipulato con il Puglia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché fondato su un unico motivo che si risolve nella non consentita riproposizione degli argomenti già formulati e adeguatamente respinti nei gradi precedenti di giudizio. Va detto in premessa che, per la parte residua della imputazione, a seguito della estinzione del reato tentato per prescrizione, si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della ríconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.L'intero elaborato difensivo consiste nella riproposizione degli argomenti formulati nei gradi precedenti e disattesi nelle pronunce dei giudici di merito, senza sviluppare alcuna argomentazione idonea a elevare il parametro valutativo dell'unica prova contestata (la deposizione della persona offesa) a critica della legittimità della decisione, l'unica che può essere ascoltata e considerata in questa sede. In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione (il vizio in concreto lamentato dall'imputato) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è tuttavia necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile, autoevidente, addirittura ovvia e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex multis, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 278237 - 01). È questo il senso dell'aggettivo 'manifesta' che qualifica il grado di illogicità necessaria a trasformare la generica doglianza di merito a parametro di valutazione della legittimità della decisione. In difetto, ci si trova di fronte ad un argomento buono per un atto di appello o una memoria difensiva in un grado precedente del giudizio, ma non degno di sostenere un ricorso per cassazione. Si lamenta la genericità ed incompletezza del vaglio offerto (pg.2) dalla decisione impugnata che è pertanto "illogica e, soprattutto, carente" (pg.5, sottolineato e grassetto nell'originale, n.d.r.), si deduce che l'esame dell'attendibilità della parte civile sia stato "solo labialmente' realizzato" (pg.6) e si indica l'errore commesso dal giudice di secondo grado nel superare le censure mosse dalla difesa sul punto (pg.7). La Corte osserva che il giudice di appello ha fornito adeguata risposta ad ogni aspetto sollevato in appello, affrontando analiticamente le questioni proposte. Così, in relazione al tema centrale sulla natura commissoria del preliminare di vendita per l'importo di € 750.000,00, da intendersi risolto nell'eventualità della restituzione entro la data del 30 settembre 2008 dell'importo di 190.000,00 oggetto del prestito, oltre alla somma di € 500.000,00, il motivo di ricorso lamenta che il giudice d'appello si fosse 'appoggiato' semplicemente sulle conclusioni dell'ordinanza del giudice civile che aveva respinto la richiesta di sequestro formulata dal D'Urso in collegamento all'azione di esecuzione in forma specifica del menzionato preliminare. Tale ricostruzione non corrisponde tuttavia a quanto ritenuto dal giudice d'appello, che con procedimento valutativo e cognitivo del tutto autonomo ha ritenuto (pg.8) che la pattuizione incriminata ("Detta restituzione -cioè 190.000,00 oltre a 500.000,00 entro il 30 settembre 2008, n.d.r.- annullerà il presente preliminare") "materializza con certezza un patto commissorio, vietato dall'ordinamento, per cui il cespite veniva trasferito in caso di mancata restituzione del prestito". Si tratta di una valutazione espressa in forma concisa a pg.8, in ragione dell'evidenza dell'inequivoco significato delle parole del testo della clausola, ma ulteriormente argomentata nelle pagine seguenti (9-12) con motivazione approfondita che ha cura di confutare gli argomenti difensivi formulati in atto di appello. Altrettanto destituita di fondamento è la asserzione secondo la quale tanto la sentenza di primo che quella di secondo grado siano incorse in errore, confondendo il valore dell'azienda con quello degli immobili. In verità, l'equivoco (della difesa, non della sentenza) può essere generato dal fatto che proprio per pervenire alla corretta valutazione del cespite oggetto del preliminare, la Corte a pg.13 e 14 sottoponga a vaglio critico le deposizioni tanto del teste [OSCURATO:PERSONA] che di Arrabito. Ma si tratta sempre di un'analisi assai puntuale, nel corso della quale la comparazione tra il valore dell'azienda (inclusiva dei macchinari e del terreno di proprietà) viene tenuta chiaramente distinta da quello dei singoli cespiti immobiliari che contribuiscono (ma non esauriscono) il patrimonio aziendale. Ed altrettanto scevra da illogicità manifesta è la valutazione in ordine alla corresponsione all'imputato da parte del Puglia dell'importo di € 122.000,00 corrispondente agli interessi usurari, nonostante la assenza di un riscontro documentale. La valutazione della deposizione del Puglia e la conferma nel corso della telefonata all'Arrabito non è resa inattendibile dal mero argomento utilizzato, quello per cui in verità il Puglia avesse piena consapevolezza di essere registrato. L'obbiezione non supera il vaglio critico, posto che l'orchestrazione da parte del Puglia del 'finto pagamento degli interessi' avrebbe implicato l'elaborazione da parte di costui di un piano calunnioso (estremamente labile, in ipotesi) di cui non vi è reale traccia in atti. Ma soprattutto perché, come si rileva in sentenza (pg.16) non corrisponde ad alcuna logica la restituzione di capitale a ridosso della ricezione in prestito dello stesso. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'ari. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Va altresì disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese della sola parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], la cui difesa, presente in udienza, ha presentato nota spese. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01). Nel caso concreto ciò non è avvenuto, essendovi stata solo la presentazione di conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 27 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere re atore La Presidente. Fran esco Fl rit „[OSCURATO:PERSONA] RO.S. [OSCURATO:PERSONA] atiliNbo.§4:WpsFr2.~. E 1-1B, 2024 14~ffiffikARIO CcvdiaFi CORTE Di CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE (, — 9)-n .r;U.' SI , • \,' 9 r)Cilk b'nA. \R ,-VX ')-' , 'W/n\- b,.,"\-.7n1_, V \ • kL I . I (3,,CA:\ "k? \ •-... (IA, ), '-i_ i A (s) i ke;t 9, e o p . t ,--),- \\u,_\_-, n \;.Q.:e, — (' - -,..„,_-,, ., e ,_ -u,e,),;._:.,:c1„,„ -,\ , cAlpkog-;,,,. (-À.-. , k'e,,,,,,,,-Lk,„ e n ‘, ,,, ,,...„,_...,, ,a.,_ q
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