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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 46700/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 23/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 marzo 2023, il Gip presso il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento del 6.03.2023, con il quale il Questore di Napoli ha vietato a [OSCURATO:PERSONA] l'accesso per 5 anni alle manifestazioni sportive, in occasione di degli incontri di calcio disputati dalla squadra di calcio Napoli, nonché dalla Nazionale Italiana, anche under 21, nonché di tutte le squadre di Calcio che militano nei campionati di serie A, B, C e D, Eccellenza le Promozione, Prima Seconda e Terza Categoria, e alle altre coppe indicate nel provvedimento del questore, nonché prescritto l'obbligo di comparire personalmente, durante ciascun incontro, due volte, al quindicesimo minuto del primo e del secondo tempo, presso il commissariato di P.S.

Giugliano, e una sola volta, nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, quando gli incontri si svolgono al di fuori della regione Campania, per la durata di anni 5, per avere preso parte ad episodi di violenza successivi svoltisi in occasione dell'incontro calcistico Napoli-Cremonese, in Napoli, 17 gennaio 2023.2.

Avverso tale ordinanza l'interessato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare:

2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente il mancato rispetto del termine di 48 concesso all'interessato per difendersi. [OSCURATO:PERSONA] è stato infatti notificato al [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e convalidato in data 23/03/2023 senza indicazione dell'orario. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e omissione di motivazione in merito ai presupposti che legittimano l'adozione dell'obbligo di presentazione.

2.3. Col terzo motivo lamenta violazione di legge e omissione di motivazione in ordine alla durata della misura imposta.

3. In data 18.09.2023, il PG ha fatto pervenire la propria requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarsi lo stesso con l'adozione delle misure consequenziali in ordine alle spese.

Quanto al primo motivo, è ben vero che secondo il costante orientamento di codesta Corte deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto; l'inosservanza di detto termine invero viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., ed integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769); deve difatti essere riconosciuto al soggetto destinatario della misura il diritto di difesa, che va esercitato potendo interloquire nel procedimento mediante il deposito di memorie e deduzioni e l'esame della documentazione, trasmessa dal Questore, che giustifica l'adozione della misura, essendo diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire - già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti - sarebbe sostanzialmente elusa.

Purtuttavia, rileva il PG, si è chiarito che "in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, qualora il destinatario dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, eserciti, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, il giudice non è obbligato ad attenderne la maturazione, purché l'adozione della convalida segua il deposito della memoria e ne dia conto, confutando, nel merito, gli argomenti difensivi", Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, Rv. 278785 - 01).

Nel caso in esame, il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 21.3.2023, il GIP ha depositato l'ordinanza ad ora imprecisata del 23.3.2023 dando però espressamente atto della memoria difensiva presentata nel corso del procedimento, circostanza questa che il ricorrente non ha contestato.

Di qui la assoluta genericità e la manifesta infondatezza della dedotta violazione del diritto di difesa perché, considerata la ratio del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, il positivo esercizio delle prerogative difensive in un momento antecedente alla sua scadenza non obbliga il giudice ad attenderne la maturazione purché, ovviamente, il provvedimento di convalida segua (e non preceda o sia concomitante) al deposito della memoria e ne dia conto.

Il secondo ed il terzo motivo appaiono, per il PG, manifestamente infondati non confrontandosi con la compiuta motivazione di cui al provvedimento impugnato, che ha descritto le condotte addebitate al prevenuto, chiarito le ragioni di necessità e di urgenza, individuato nel pericolo di reiterazione di condotte violente, posto degli elementi indicati a sostegno delle deduzioni difensive già esistenti al momento dell'ingiustificato colpo al viso dato dal [OSCURATO:PERSONA] allo steward non hanno avuto alcuna portata inibitoria del contegno assunto, non mancando di rimarcare che nonostante la giovane età il [OSCURATO:PERSONA] risulta aver dimostrato un'inclinazione comportamentale meritevole di misura di prevenzione da rafforzare ragione dell'attestata "recidiva" con le prescrizioni oggetto di richiesta, peraltro obbligatoria anche nella prescritta durata.

Orbene, il giudizio di pericolosità del ricorrente si alimenta della oggettiva gravità dei fatti e della circostanza che la condotta è stata posta in essere nonostante il precedente DASPO.

Si tratta di ragionamento non manifestamente illogico e dunque non sindacabile in questa sede.

In ogni caso, l'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, impone l'adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 nei confronti della persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, non essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato.

Il provvedimento di convalida dà atto (pag. 2) del deposito da parte del proposto di memoria difensiva, i cui contenuti sono analizzati nel provvedimento.

In proposito, la Corte ha precisato (Sez. 3, n. 16358 del 13/04/2021, Baldoni, n.m.) che l'indicazione della data, ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine «orario», comporta la nullità dell'ordinanza questorile quanto all'obbligo di presentazione, ma tale affermazione deve coniugarsi con la funzione propria per la quale è stato previsto, dalla giurisprudenza, il termine dilatorio, e qualora risulti in concreto esercitato il diritto di difesa, a presidio del quale è posto il termine dilatorio, attraverso il deposito di memoria scritta, che è l'unica modalità di esercizio della difesa non essendo previsto un contraddittorio in presenza, la mera deduzione del mancato rispetto dell'indicazione dell'ora del provvedimento non comporta la nullità del provvedimento di convalida, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., non potendosi configurare una lesione del diritto di difesa.Pertanto, qualora il destinatario del provvedimento del questore abbia esercitato il diritto di difesa, attivando il contraddittorio cartolare mediante il deposito di memoria scritta e il Giudice, successivamente, abbia convalidato il provvedimento questorile, deve escludersi la violazione di cui all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata indicazione dell'ora di deposito del provvedimento di convalida.

3. Il secondo motivo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione ai presupposti che legittimano l'obbligo a comparire e alla durata dell'inibizione.

Colgono nel segno le considerazioni del Procuratore Generale, che ha correttamente evidenziato come il provvedimento impugnato ha descritto le condotte addebitate al prevenuto, chiarito le ragioni di necessità e di urgenza, individuato nel pericolo di reiterazione di condotte violente, posto degli elementi indicati a sostegno delle deduzioni difensive già esistenti al momento dell'ingiustificato colpo al viso dato dal [OSCURATO:PERSONA] allo steward non hanno avuto alcuna portata inibitoria del contegno assunto, non mancando di rimarcare che nonostante la giovane età il [OSCURATO:PERSONA] risulta aver dimostrato un'inclinazione comportamentale meritevole di misura di prevenzione da rafforzare ragione dell'attestata "recidiva" con le prescrizioni oggetto di richiesta, peraltro obbligatoria anche nella prescritta durata.

Come puntualmente osserva il PG, il giudizio di pericolosità del ricorrente si alimenta della oggettiva gravità dei fatti e della circostanza che la condotta è stata posta in essere nonostante il precedente DASPO.

Si tratta di ragionamento non manifestamente illogico e dunque non sindacabile in questa sede.

In ogni caso, l'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, impone l'adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 nei confronti della persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, non essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto.

In proposito, il Collegio concorda con le considerazioni del PG, evidenziando come, in caso di recidiva (quale è quella in esame), la prescrizione si accompagna obbligatoriamente al DASPO imposto dal questore e la sua durata non può essere inferiore ad anni cinque, ossia la durata imposta dal provvedimento impugnato.

Non appare quindi neppure astrattamente ipotizzabile il cattivo uso di un potere discrezionale da parte del giudice.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»," alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché ? quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 23/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 marzo 2023, il Gip presso il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento del 6.03.2023, con il quale il Questore di Napoli ha vietato a [OSCURATO:PERSONA] l'accesso per 5 anni alle manifestazioni sportive, in occasione di degli incontri di calcio disputati dalla squadra di calcio Napoli, nonché dalla Nazionale Italiana, anche under 21, nonché di tutte le squadre di Calcio che militano nei campionati di serie A, B, C e D, Eccellenza le Promozione, Prima Seconda e Terza Categoria, e alle altre coppe indicate nel provvedimento del questore, nonché prescritto l'obbligo di comparire personalmente, durante ciascun incontro, due volte, al quindicesimo minuto del primo e del secondo tempo, presso il commissariato di P.S. Giugliano, e una sola volta, nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, quando gli incontri si svolgono al di fuori della regione Campania, per la durata di anni 5, per avere preso parte ad episodi di violenza successivi svoltisi in occasione dell'incontro calcistico Napoli-Cremonese, in Napoli, 17 gennaio 2023.2. Avverso tale ordinanza l'interessato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare: 2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente il mancato rispetto del termine di 48 concesso all'interessato per difendersi. [OSCURATO:PERSONA] è stato infatti notificato al [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e convalidato in data 23/03/2023 senza indicazione dell'orario. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e omissione di motivazione in merito ai presupposti che legittimano l'adozione dell'obbligo di presentazione. 2.3. Col terzo motivo lamenta violazione di legge e omissione di motivazione in ordine alla durata della misura imposta. 3. In data 18.09.2023, il PG ha fatto pervenire la propria requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarsi lo stesso con l'adozione delle misure consequenziali in ordine alle spese. Quanto al primo motivo, è ben vero che secondo il costante orientamento di codesta Corte deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto; l'inosservanza di detto termine invero viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., ed integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769); deve difatti essere riconosciuto al soggetto destinatario della misura il diritto di difesa, che va esercitato potendo interloquire nel procedimento mediante il deposito di memorie e deduzioni e l'esame della documentazione, trasmessa dal Questore, che giustifica l'adozione della misura, essendo diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire - già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti - sarebbe sostanzialmente elusa. Purtuttavia, rileva il PG, si è chiarito che "in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, qualora il destinatario dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, eserciti, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, il giudice non è obbligato ad attenderne la maturazione, purché l'adozione della convalida segua il deposito della memoria e ne dia conto, confutando, nel merito, gli argomenti difensivi", Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, Rv. 278785 - 01). Nel caso in esame, il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 21.3.2023, il GIP ha depositato l'ordinanza ad ora imprecisata del 23.3.2023 dando però espressamente atto della memoria difensiva presentata nel corso del procedimento, circostanza questa che il ricorrente non ha contestato. Di qui la assoluta genericità e la manifesta infondatezza della dedotta violazione del diritto di difesa perché, considerata la ratio del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, il positivo esercizio delle prerogative difensive in un momento antecedente alla sua scadenza non obbliga il giudice ad attenderne la maturazione purché, ovviamente, il provvedimento di convalida segua (e non preceda o sia concomitante) al deposito della memoria e ne dia conto. Il secondo ed il terzo motivo appaiono, per il PG, manifestamente infondati non confrontandosi con la compiuta motivazione di cui al provvedimento impugnato, che ha descritto le condotte addebitate al prevenuto, chiarito le ragioni di necessità e di urgenza, individuato nel pericolo di reiterazione di condotte violente, posto degli elementi indicati a sostegno delle deduzioni difensive già esistenti al momento dell'ingiustificato colpo al viso dato dal [OSCURATO:PERSONA] allo steward non hanno avuto alcuna portata inibitoria del contegno assunto, non mancando di rimarcare che nonostante la giovane età il [OSCURATO:PERSONA] risulta aver dimostrato un'inclinazione comportamentale meritevole di misura di prevenzione da rafforzare ragione dell'attestata "recidiva" con le prescrizioni oggetto di richiesta, peraltro obbligatoria anche nella prescritta durata. Orbene, il giudizio di pericolosità del ricorrente si alimenta della oggettiva gravità dei fatti e della circostanza che la condotta è stata posta in essere nonostante il precedente DASPO. Si tratta di ragionamento non manifestamente illogico e dunque non sindacabile in questa sede. In ogni caso, l'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, impone l'adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 nei confronti della persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, non essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato. Il provvedimento di convalida dà atto (pag. 2) del deposito da parte del proposto di memoria difensiva, i cui contenuti sono analizzati nel provvedimento. In proposito, la Corte ha precisato (Sez. 3, n. 16358 del 13/04/2021, Baldoni, n.m.) che l'indicazione della data, ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine «orario», comporta la nullità dell'ordinanza questorile quanto all'obbligo di presentazione, ma tale affermazione deve coniugarsi con la funzione propria per la quale è stato previsto, dalla giurisprudenza, il termine dilatorio, e qualora risulti in concreto esercitato il diritto di difesa, a presidio del quale è posto il termine dilatorio, attraverso il deposito di memoria scritta, che è l'unica modalità di esercizio della difesa non essendo previsto un contraddittorio in presenza, la mera deduzione del mancato rispetto dell'indicazione dell'ora del provvedimento non comporta la nullità del provvedimento di convalida, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., non potendosi configurare una lesione del diritto di difesa.Pertanto, qualora il destinatario del provvedimento del questore abbia esercitato il diritto di difesa, attivando il contraddittorio cartolare mediante il deposito di memoria scritta e il Giudice, successivamente, abbia convalidato il provvedimento questorile, deve escludersi la violazione di cui all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata indicazione dell'ora di deposito del provvedimento di convalida. 3. Il secondo motivo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione ai presupposti che legittimano l'obbligo a comparire e alla durata dell'inibizione. Colgono nel segno le considerazioni del Procuratore Generale, che ha correttamente evidenziato come il provvedimento impugnato ha descritto le condotte addebitate al prevenuto, chiarito le ragioni di necessità e di urgenza, individuato nel pericolo di reiterazione di condotte violente, posto degli elementi indicati a sostegno delle deduzioni difensive già esistenti al momento dell'ingiustificato colpo al viso dato dal [OSCURATO:PERSONA] allo steward non hanno avuto alcuna portata inibitoria del contegno assunto, non mancando di rimarcare che nonostante la giovane età il [OSCURATO:PERSONA] risulta aver dimostrato un'inclinazione comportamentale meritevole di misura di prevenzione da rafforzare ragione dell'attestata "recidiva" con le prescrizioni oggetto di richiesta, peraltro obbligatoria anche nella prescritta durata. Come puntualmente osserva il PG, il giudizio di pericolosità del ricorrente si alimenta della oggettiva gravità dei fatti e della circostanza che la condotta è stata posta in essere nonostante il precedente DASPO. Si tratta di ragionamento non manifestamente illogico e dunque non sindacabile in questa sede. In ogni caso, l'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, impone l'adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 nei confronti della persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, non essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto. In proposito, il Collegio concorda con le considerazioni del PG, evidenziando come, in caso di recidiva (quale è quella in esame), la prescrizione si accompagna obbligatoriamente al DASPO imposto dal questore e la sua durata non può essere inferiore ad anni cinque, ossia la durata imposta dal provvedimento impugnato. Non appare quindi neppure astrattamente ipotizzabile il cattivo uso di un potere discrezionale da parte del giudice. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»," alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché ? quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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