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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 17987/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/09/2021 del GIP TRIBUNALE di PESAROlàtc -td-g7Sitscn-trife-prartiTi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, personalmente dalla parte («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento L.] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Etis)3.betta ROSI / Altill4 -1°1441 [OSCURATO:PERSONA].' - 5 4G- -2022 IL C A N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/09/2021 del GIP TRIBUNALE di PESAROlàtc -td-g7Sitscn-trife-prartiTi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, personalmente dalla parte («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento L.] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Etis)3.betta ROSI / Altill4 -1°1441 [OSCURATO:PERSONA].' - 5 4G- -2022 IL C A N
Decreto Cassazione n. 17987/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris