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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49902/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 101) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, è stato insindacabilmente accertato che l'etilometro utilizzato era stato regolarmente sottoposto a controlli per la verifica del suo funzionamento.

Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. peri., la Corte di merito ha motivatamente valorizzato, al di là del precedente specifico a carico del prevenuto, l'elevato tasso alcolemico accertato e la conseguente elevata intrinseca pericolosità della condotta.

Trattasi di una valutazione di merito insindacabile in questa sede.

Infine, sulla mancata conversione della pena in lavori di pubblica utilità, è appena il caso di rilevare che lo stesso ricorrente ammette di non avere proposto tale censura nell'atto di appello ma solo in una successiva nota scritta, per cui il rilievo è pacificamente tardivo, non essendo stato neanche devoluto nell'impugnazione di merito il tema del trattamento sanzionatorio; né la Corte territoriale avrebbe potuto provvedervi d'ufficio, trovando nella specie applicazione il principio secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125 — 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 101) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, è stato insindacabilmente accertato che l'etilometro utilizzato era stato regolarmente sottoposto a controlli per la verifica del suo funzionamento. Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. peri., la Corte di merito ha motivatamente valorizzato, al di là del precedente specifico a carico del prevenuto, l'elevato tasso alcolemico accertato e la conseguente elevata intrinseca pericolosità della condotta. Trattasi di una valutazione di merito insindacabile in questa sede. Infine, sulla mancata conversione della pena in lavori di pubblica utilità, è appena il caso di rilevare che lo stesso ricorrente ammette di non avere proposto tale censura nell'atto di appello ma solo in una successiva nota scritta, per cui il rilievo è pacificamente tardivo, non essendo stato neanche devoluto nell'impugnazione di merito il tema del trattamento sanzionatorio; né la Corte territoriale avrebbe potuto provvedervi d'ufficio, trovando nella specie applicazione il principio secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125 — 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P
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